REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO 21 APRILE 2004, N. 806/2004

  • Emanante: 1
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 143
  • Data fonte: 30/04/2004
Regolamento del parlamento e del consiglio europeo 21 aprile 2004, n. 806/2004 sulla promozione della parita? fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

Abstract:

La parita fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano fra gli obiettivi di sviluppo delle nazioni unite. il regolamento ha pertanto l’obiettivo di attuare, per mezzo di un’assistenza finanziaria e di consulenze adeguate, di misure volte a promuovere la parita fra le donne e gli uomini nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 179, vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato , considerando quanto segue:

(1) La parita fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015.

(2) Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile. Le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine.

(3) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato l’azione della Comunita a norma di detto articolo, compresa la politica nel settore della cooperazione allo sviluppo, deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parita tra uomini e donne.

(4) Le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo. a? pertanto indispensabile promuovere la parita fra i sessi onde raggiungere l’obiettivo globale di riduzione della poverta entro il 2015.

(5) Per arrivare alla parita fra donne e uomini di tutte le eta , la cui importanza per una lotta efficace contro la poverta e stata ampiamente riconosciuta, e necessario combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall’eta , nell’ambito di una strategia d’integrazione delle questioni di genere.

(6) Il contributo delle donne allo sviluppo e condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attivita e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l’intera societa . L’importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha riconosciuto, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni e indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace.

(7) La Comunita e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d’azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessita di agire per eliminare gli ostacoli a livello mondiale alla parita fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine.

(8) I firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo.

(9) Il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all’integrazione delle questioni nella cooperazione allo sviluppo, intende promuovere l’integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l’inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparita fra i sessi. Al tempo stesso, la parita uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d’azione di Pechino. Detto regolamento e scaduto il 31 dicembre 2003.