Risoluzione del Consiglio 25 giugno 2007

  • Emanante: RISOLUZIONI CONSIGLIO
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 145
  • Data fonte: 30/06/2007
Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2007 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012)

Thesaurus: Condizioni di lavoro

Abstract:

Il Consiglio europeo sottolinea che le misure di protezione sono i principi fondamentali della prevenzione, e sostiene l’impegno della Commissione di ridurre del 25% l’incidenza degli infortuni sul lavoro, tenendo conto delle esperienze, delle circostanze e delle opportunità di ciascuno Stato membro. Pone l’accento sulla necessità di assicurare un contesto legislativo moderno ed efficace per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di compiere sforzi supplementari – quali gli incentivi economici – per giungere a una gestione più partecipativa e integrata della salute e della sicurezza nelle imprese.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007 «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro», che è uno dei punti inclusi nell’agenda sociale europea, considerando quanto segue:

(1) l’articolo 137 del trattato che istituisce la Comunità europea ha portato all’adozione di un vasto corpus normativo comunitario in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

(2) La qualità sul luogo di lavoro ha un’importante dimensione umana ma anche economica e gli Stati membri hanno riconosciuto nell’ambito della strategia di Lisbona che la politica in materia di salute e di sicurezza fornisce un rilevante contributo alla crescita economica e all’occupazione.

(3) Il modello sociale europeo è basato su un funzionamento armonioso dell’economia, su un livello elevato di protezione sociale e di istruzione nonché sul dialogo sociale e implica pertanto il miglioramento della qualità dell’occupazione, specie per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

(4) L’Unione europea deve potenziare la competitività delle imprese alla luce dei mutamenti demografici in corso, tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007.

(5) La nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012) (di seguito denominata «la strategia comunitaria») dovrebbe promuovere ulteriormente il progresso grazie allo slancio impresso dalla precedente strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), che si basava su un approccio globale al benessere sul luogo di lavoro e ha comportato il rilancio delle politiche di prevenzione e miglioramenti significativi.

(6) L’applicazione della vigente normativa rimane uno degli obblighi più importanti per tutti gli Stati membri per stimolare la creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro.

(7) Il numero degli infortuni sul lavoro e l’incidenza delle malattie professionali, che variano da uno Stato membro all’altro, sono ancora troppo elevati in termini assoluti in alcuni settori e per talune categorie di lavoratori, per cui è importante che la nuova strategia rimedi a tale situazione,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I.

1. Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui, per conseguire una riduzione continua, durevole e consistente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le parti in causa devono perseguire un certo numero di obiettivi, fra i quali:

a) porre l’accento sull’applicazione della normativa comunitaria;

b) sostenere l’osservanza della normativa comunitaria, in particolare nei settori e nelle imprese considerati a rischio e per le categorie di lavoratori più vulnerabili;

c) adeguare il contesto giuridico all’evoluzione del mondo del lavoro e semplificarlo;

d) promuovere lo sviluppo e l’attuazione di strategie nazionali;

e) creare una cultura generale che riconosca il valore della salute e della prevenzione dei rischi promuovendo il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e incoraggiando allo stesso tempo i datori di lavoro ad adottare approcci orientati alla salute;

f) mettere a punto i metodi per l’identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali;

g) valutare l’attuazione della strategia comunitaria;

h) promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro a livello internazionale.

2. Il Consiglio prende atto del parere della Commissione secondo cui per conseguire tali obiettivi occorre sviluppare ulteriormente un approccio globale tenendo conto dei seguenti campi d’azione:

a) Le strategie nazionali dovrebbero prendere in considerazione, a titolo prioritario, l’applicazione di un insieme di strumenti che garantiscano un elevato livello di rispetto della legislazione, in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e nei settori ad alto rischio:

— diffusione di buone prassi a livello locale,

— formazione e istruzione,

— elaborazione di strumenti e orientamenti semplici,

— migliore accesso a servizi di prevenzione di alto livello qualitativo,

— appropriate risorse finanziarie e umane per gli ispettorati del lavoro,

— ricorso a incentivi economici a livello comunitario e a livello nazionale.

Tali strategie, laddove opportuno, ed in conformità delle priorità e specificità nazionali dovrebbero in particolare vertere sull’evoluzione demografica, sull’efficacia preventiva della sorveglianza della salute, sulla riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori su una attuazione migliore e più efficace nonché sul rafforzamento della coerenza delle politiche;

b) le strategie nazionali dovrebbero cercare di stabilire obiettivi quantificabili per ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di pertinenti categorie di lavoratori, tipi di imprese e/o settori;

c) il miglioramento del quadro normativo, amministrativo e istituzionale, rimarrà una priorità fondamentale a livello nazionale e comunitario ed in questo la valutazione svolge un ruolo importante;

d) la coerenza delle politiche pertinenti, come la politica sanitaria e occupazionale, con le politiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere migliorata;

e) i rischi nuovi e esistenti sul luogo di lavoro richiedono un potenziamento della ricerca in settori quali:

— aspetti psicosociali e patologie muscoloscheletriche,

— sostanze pericolose, rischi per la riproduzione e rischi risultanti da nuove tecnologie, per esempio le nanotecnologie,

— rischi insorgenti da nuove forme di organizzazione del lavoro,

— gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

— tenendo debitamente conto degli aspetti di genere;

f) i posti di lavoro devono essere progettati in modo che l’occupabilità dei lavoratori sia garantita per l’intera durata della loro vita professionale. Nel contempo i luoghi di lavoro dovrebbero essere adattati alle esigenze individuali dei lavoratori anziani e disabili;

g) l’evoluzione dei modelli comportamentali per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro va promossa a tutti i livelli del ciclo di istruzione e in tutti i settori;

h) è necessario elaborare ulteriormente nuovi strumenti destinati a misurare i progressi compiuti e l’impegno dimostrato da tutti gli attori sia a livello nazionale che europeo in particolare tramite il ricorso a quadri di valutazione;

i) è necessario incrementare la cooperazione internazionale e continuare a collaborare attivamente con l’Organizzazione internazionale del lavoro, con l’Organizzazione mondiale della sanità e con altre organizzazioni internazionali.

II.

Il Consiglio:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007-2012);

2. ritiene che la comunicazione in questione offra un valido quadro per l’ulteriore effettiva attuazione dell’articolo 137 del trattato CE a livello comunitario;

3. condivide l’opinione della Commissione secondo cui la salute e la sicurezza sul lavoro non solo salvaguardano la vita e la salute dei lavoratori aumentando la loro motivazione, ma svolgono anche un ruolo essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale riducendo i costi sociali ed economici connessi agli infortuni, agli incidenti e alle malattie;

4. sottolinea che le misure collettive di protezione e la lotta contro i rischi alla fonte sono principi fondamentali della prevenzione;

5. è del parere che la politica della Comunità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro basata sull’approccio globale al benessere sul luogo di lavoro debba mirare ad una riduzione continua, sostenibile e coerente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

6. sostiene l’impegno della Commissione di ridurre del 25 % l’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello comunitario, tenendo conto delle esperienze, delle circostanze e delle opportunità degli Stati membri;

7. pone l’accento sulla necessità di:

a) riconoscere l’importanza del lavoro di qualità e dei principi su cui si basa, ossia diritti e partecipazione dei lavoratori, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza e un’organizzazione del lavoro favorevole alla famiglia;

b) tener conto di nuove sfide quali l’evoluzione demografica e l’invecchiamento della popolazione attiva, nuove tendenze del lavoro, nuovi e più importanti flussi migratori verso l’Europa e all’interno della stessa;

c) — assicurare un contesto legislativo moderno ed efficace per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, — garantire un’attuazione corretta della legislazione comunitaria, — semplificarla senza ridurre il livello di protezione già raggiunto e — adattarla all’evoluzione del mondo del lavoro;

d) accrescere la sensibilizzazione dei soggetti interessati sulla necessità della riabilitazione e della reintegrazione dei lavoratori esclusi dal mondo del lavoro per un lungo periodo a motivo di un infortunio sul lavoro, di una malattia professionale o disabilità;

e) compiere sforzi supplementari, ivi compresi gli incentivi economici, per produrre mutamenti dei comportamenti volti a una gestione più partecipativa e integrata della salute e della sicurezza nelle imprese;

f) invitare l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi e ad elaborare, attraverso il suo osservatorio dei rischi, informazioni di alta qualità sulle sfide specifiche. È opportuno prestare maggiore attenzione alle tendenze e influenze socioeconomiche più ampie;

8. invita gli Stati membri a:

a) definire e attuare strategie nazionali in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro coerenti e adattate alle realtà nazionali in cooperazione con le parti sociali e, se necessario, fissando in questo contesto obiettivi quantificabili per ridurre ulteriormente gli infortuni sul lavoro e l’incidenza delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media;

b) dare ai sistemi di protezione sociale e ai sistemi sanitari nazionali, se del caso, un ruolo più attivo nel miglioramento della prevenzione e nella riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori;

c) tener conto del potenziale rappresentato dal Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (Progress), dal Fondo sociale europeo e da altri fondi comunitari per la promozione della strategia comunitaria;

d) incoraggiare gli organismi di ricerca nazionali a scambiare informazioni e collaborare nei rispettivi programmi, a livello nazionale ed europeo, orientandoli alla soluzione di problemi e al tempestivo trasferimento dei risultati alle imprese, in particolare alle PMI;

e) aumentare la sensibilizzazione migliorando l’informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori grazie a linee guida semplici, in particolare per le piccole imprese e analizzando e divulgando esempi di buone prassi, segnatamente attraverso il collegamento in rete delle parti interessate a livello locale;

f) promuovere un approccio sistematico al benessere sul luogo di lavoro mediante iniziative a favore della qualità del lavoro integrando segnatamente salute e sicurezza, apprendimento lungo tutto l’arco della vita e parità di genere nella gestione delle imprese e in tutti i livelli dell’istruzione;

g) assicurare una migliore e più efficace applicazione in tutti gli Stati membri e prendere le misure opportune per dotare gli ispettorati del lavoro di risorse appropriate;

h) attuare ulteriormente con tutti i mezzi appropriati la strategia globale dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, adottata nel 2003;

i) dedicare particolare attenzione alle nuove tendenze occupazionali, come l’aumento del lavoro autonomo, dell’esternalizzazione, del subappalto, del ricorso ai lavoratori migranti e ai lavoratori distaccati;

9. invita la Commissione a:

a) promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro prendendo adeguate misure in riferimento ai cambiamenti nel mondo del lavoro;

b) assicurare una migliore cooperazione con e tra i diversi comitati e organizzazioni, quali il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), il Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e tener conto delle informazioni fornite da tali organizzazioni e dei pareri dei comitati nell’elaborare nuove politiche e disposizioni legislative in materia;

 

c) continuare a sorvegliare e a sostenere l’attuazione della legislazione in tutti gli Stati membri;

d) elaborare, in collaborazione con il CCSS e le parti sociali, manuali per l’applicazione delle direttive, in particolare per le PMI;

e) migliorare il coordinamento con le altre politiche comunitarie, in particolare riguardo alla fabbricazione e alla commercializzazione delle attrezzature di lavoro e dei prodotti chimici, e le politiche in materia di salute pubblica, istruzione e antidiscriminazione;

f) promuovere lo scambio di opinioni e di esperienze in sede di CCSS sulle strategie nazionali;

g) migliorare, sostenendo il CCSS, l’attuazione dell’articolo 7 della direttiva quadro 89/391 CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) per quanto riguarda la qualità, la copertura e l’accessibilità dei servizi di prevenzione;

h) elaborare una metodologia comune per valutare le direttive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in stretta cooperazione con il CCSS e intensificare gli sforzi per migliorare e semplificare ulteriormente il contesto amministrativo e normativo tenendo conto degli obiettivi definiti dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e delle attività della Commissione volte a ridurre gli oneri amministrativi senza abbassare il livello di protezione esistente, e riservando particolare attenzione alle esigenze delle microimprese in riferimento all’attuazione di tale legislazione;

i) garantire che un’eventuale nuova legislazione emanata nel quadro di tale strategia rispetti i principi relativi al miglioramento della regolamentazione sottolineati dal Consiglio europeo e sia pertanto corredata di un’efficace valutazione d’impatto, laddove opportuno;

j) esaminare, in collaborazione con il CCSS, le modalità di cooperazione tra datori di lavoro nel caso in cui, nel medesimo luogo di lavoro, coesistano più livelli di subappalto,

k) collaborare con le autorità legislative al fine di istituire un sistema statistico europeo appropriato nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro che tenga conto dei diversi sistemi nazionali e non imponga oneri amministrativi supplementari;

10. invita le parti sociali a:

a) elaborare iniziative nell’ambito del dialogo sociale settoriale e adoperarsi per offrire ai rappresentanti dei lavoratori maggiori opportunità di partecipare alla gestione sistematica dei rischi professionali;

b) assumere un ruolo attivo nel diffondere i principi fondamentali della strategia comunitaria a livello europeo, nazionale, regionale e delle singole imprese;

c) collaborare attivamente con le autorità nazionali nell’elaborazione e applicazione delle strategie nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

d) promuovere e diffondere sul luogo di lavoro l’applicazione corretta dei principi di prevenzione dei rischi collegati al lavoro;

e) proseguire i negoziati per quanto riguarda la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro e tener conto della valutazione dell’attuazione dell’accordo quadro a livello europeo relativo allo stress connesso all’attività lavorativa;

f) rafforzare, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, l’assistenza tecnica e la formazione destinate ai rappresentanti dei lavoratori con funzioni di responsabilità in materia di salute e sicurezza e ai datori di lavoro, in particolare nelle PMI.