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- Emanante: Parlamento e Consiglio UE
- Fonte: G.U.U.E.
- Numero fonte: L
- Data fonte: 22/05/2024
recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Thesaurus: Protezione internazionale, Status di rifugiato
Abstract:
L’obiettivo principale del presente regolamento è assicurare l’applicazione dei criteri comuni per identificare le persone che hanno, effettivamente, bisogno di protezione internazionale e non dovrebbe essere concessa ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Si prcisa, che l’eventuale concessione di Status umanitari nazionali, non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale. È pertanto necessario una regolamentazione che garantisca un livello più coerente armonizzazione in tutta l’Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.
Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e se necessario, propone modifiche anche sulla base di qualsiasi informazione utile da parte degli Stati membri che trasmetteranno alla Commissione, proposte di modifiche, non oltre i nove mesi che precedono la scadenza per la stesura della relazione.