Abruzzo – Legge Regionale 8 ottobre 2022, n. 28

  • Emanante: Il Presidente della Regione
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 142
  • Data fonte: 12/10/2022
Istituzione del Servizio di Psicologia di base ed ulteriori disposizioni

Thesaurus: Psicologia, Servizi per la salute, Covid-19

Abstract:

Con il seguente provvedimento, la Regione Abruzzo, nell’esercizio della propria competenza in materia di Tutela della Salute di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, e in coerenza con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito della pandemia da Covid-19, il Servizio di Psicologia di base. Il Servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere l’azione dei medici di medicina generale nel rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini abruzzesi; è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) a livello dei distretti sanitari di base, ed è finalizzato ad intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, ad intercettare i bisogni inespressi della stessa e a gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid-19. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Legge e farla osservare come Legge della Regione.

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Legge Regionale 8 ottobre 2022, n. 28