Abruzzo – Ordinanza Presidenziale 11 marzo 2022, n. 4

Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - adeguamento delle indicazioni dell'ISS del 3 marzo 2022 stabilite nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2"

Thesaurus: Politiche sociali, Emergenza sanitaria, Sicurezza sul lavoro

Abstract:

Con il presente provvedimento, il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo dispone che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi al Covid-19 siano conferiti secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 3 marzo 2022 stabilite nella “Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2”; che siano raccolti e gestiti secondo le modalità previste dal gestore dell’area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nella suddetta Nota tecnica. Si dispone che i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e ad adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 81/2008, nonchè ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tenuto conto della “Nota tecnica di cui si tratta”. Quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è regolato dalla precedente “Nota Tecnica”, e i precedenti provvedimenti regionali in materia in contrasto con la “Nota tecnica” si intendono automaticamente annullati. La durata della presente Ordinanza è pari a due mesi dalla sua approvazione. I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente Ordinanza sono trattati ai sensi dell’art. 17 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020, n. 27. L’inosservanza, anche parziale delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali vigenti. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti, la sua pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

Visualizza e scarica l'atto
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 4