Basilicata – Legge regionale 24 settembre 2015, n. 41

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Basilicata
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 40
  • Data fonte: 28/08/2015
Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale

Thesaurus: Amministrazione

Abstract:

Con il presente atto si apportano modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31: al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione degli uffici, è effettuato previo accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.” Al comma 8, primo periodo, le parole “dell’8 per cento” sono sostituite dalle seguenti “del 10 per cento”. Al comma 8, il penultimo e l’ultimo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici di cui al presente comma sono conferiti previa selezione a seguito di avviso pubblico, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Ai fini della selezione, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per lo svolgimento della selezione, i titoli valutabili ed i punteggi da attribuire agli stessi, in modo da garantire il rispetto dei principi di  mparzialità e trasparenza.”
Inoltre al comma 1 dell’art. 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 dopo le parole “una volta costituite.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresì ricompresi i  dipendenti appartenenti alle soppresse Comunità montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell’arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge.”