Campania – Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 febbraio 2022, n. 2

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Disposizioni

Abstract:

Con la seguente Ordinanza sono disposte ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella Regione Campania. In particolare si dispone che, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ovunque nelle ore e situazioni di affollamento, nelle file, code e mercati o eventi anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti battelli e navi. Fanno eccezione i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’ 8 febbraio 2022, ossia i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Si raccomanda anche ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di indossare correttamente, a tutela dell’altrui sicurezza, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal, ossia all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagio. Salvo il fatto che costituisca reato, il mancato rispetto delle misure del presente provvedimento è punito a norma di legge; la presente Ordinanza è comunicata agli Organi competenti, tra cui il Ministro della Salute e l’Unità di Crisi regionale.

 

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Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 febbraio 2022, n. 2