Circolare 15 dicembre 2004, n. 51.

  • Emanante: TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 21/01/2005
A tutti i dipartimenti regionali e equiparati alla presidenza della regione - ufficio di gabinetto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

Thesaurus: Avviamento al lavoro dei disabili, Lavoro socialmente utile

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale del mercato del lavoro – divisione III, con nota prot. n. 1385/01.10.016 dell’8 novembre 2004, rispondendo ad un quesito posto dalla provincia di Bari – servizio politiche attive del lavoro e centri territoriali per l’impiego – collocamento disabili, ha espresso il proprio avviso sulla problematica inerente la computabilità dei lavoratori socialmente utili ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge n. 68/99, fornendo alcuni chiarimenti in ordine ad alcune affermazioni riportate nella nota n. 246/01.10.016 del 18 febbraio 2004 di risposta ad un precedente quesito di pari oggetto della medesima provincia. Il Ministero del lavoro, in particolare, nella precitata nota n. 246, aveva affermato il principio di carattere generale secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce un incremento della base di computo su cui il datore di lavoro deve calcolare la quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge n. 68/99. Con la stessa nota veniva, altresì, condiviso l’orientamento già espresso dalla divisione II della stessa direzione generale, secondo il quale “in base a quanto previ sto dall’art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2000, l’art. 20, comma 4, della legge n. 223/91, che esclude dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, trova applicazione anche in favore dei lavoratori socialmente utili assunti in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo art. 7 del decreto legislativo n. 81/2000”. Ciò premesso, il Ministero del lavoro, con la nota n. 1385 dell’8 novembre 2004, ha ritenuto opportuno al riguardo precisare che, in ordine ai lavoratori socialmente utili assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il legislatore ha inteso, tra l’altro, salvaguardare l’interesse pubblico diretto a garantire l’inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro di quella particolare categoria di lavoratori individuata dal decreto legislativo n. 81/2000, facendo in modo che le assunzioni “coattive” di tali soggetti non costituissero un ulteriore onere rispetto a quello già posto a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio ex legge n. 68/99. Pertanto, al fine di contemperare gli interessi coinvolti, il competente Ministero ritiene che i datori di lavoro di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 (datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi) possano escludere dalla base di computo, utile per la determinazione dei soggetti protetti da assumere obbligatoriamente, i lavoratori socialmente utili “stabilizzati”, a condizione che gli stessi abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di lavori socialmente utili nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000). I datori di lavoro sopraindicati possono, altresì, escludere dalla base di calcolo e computare ai fini dell’assolvimento degli obblighi prescritti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68/99, i soggetti disabili assunti stabilmente, qualora i medesimi, durante la loro partecipazione a progetti di lavori socialmente utili, risultassero iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi, in sostanza, abbiano il doppio requisito di disoccupati e di soggetti iscritti nelle apposite liste riservate ai disabili. Gli uffici del lavoro e gli ispettorati del lavoro, ciascuno per le proprie competenze, vorranno, in sede applicativa delle norme recate dalla legge n. 68/99, attenersi scrupolosamente alle suesposte disposizioni. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.