Circolare 21 giugno 2005, n. 58.

  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 29/07/2005
Legge n. 68/99 - applicabilità dell'art. 3, comma 3, agli enti di formazione professionale.

Thesaurus: Avviamento al lavoro dei disabili

Abstract:

con l’art. 3 della legge n. 68/99 vengono disciplinate le modalità di calcolo per la determinazione delle quote di riserva ai fini dell’effettuazione delle assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.

Si premette che con l’art. 3 della legge n. 68/99, vengono disciplinate le modalità di calcolo per la determinazione delle quote di riserva ai fini dell’effettuazione delle assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. In particolare, il primo comma sancisce l’obbligo e stabilisce le percentuali e il numero di disabili da assumere in base al numero di dipendenti.

Il comma due stabilisce che, per i soli datori privati che hanno alle loro dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 a 35, l’obbligo di assunzione di un disabile insorge solo in caso che si effettui una nuova assunzione. Il comma 3 elenca una serie di fattispecie di datori di lavoro per le quali la quota di riserva si determina applicando criteri di computo diversi rispetto a quelli stabiliti al comma 1. In sostanza, in quest’ultimo comma, viene stabilito che “per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di assumere disabili insorge solo in caso di nuove assunzioni”.

Il D.P.R. n. 333/2000, art. 2, comma 5, stabilisce le modalità di individuazione del personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, che in forza dello stesso articolo deve avvenire in base a norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organi di cui al citato comma 3, art. 3, della legge n. 68/99. Fatti i superiori richiami normativi, si è posta questione circa l’applicabilità di quest’ultimo comma agli enti di formazione professionale.

In merito si ritiene che, laddove l’ente non svolga altre attività che quella formativa o comunque non svolga, in applicazione del proprio statuto, attività ricomprese tra quelle indicate al comma 3, art. 3, ovvero non sia anche organo che abbia le connotazioni riportate nello stesso comma, sia di tutta evidenza che debbano applicarsi nei suoi confronti i criteri stabiliti dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 4 della legge n. 68/99, così come per un qualsivoglia datore di lavoro privato.

Qualora, invece, l’ente di formazione risulti essere emanazione di organi ricompresi nel più volte citato comma 3, art. 3, si è posto interrogativo se lo stesso possa essere, a tutti gli effetti, considerato alla stregua dei medesimi o ad essi assimilabile; e quindi, in considerazione di ciò, se sia possibile ai fini della determinazione della quota di riserva, tenere conto, nell’applicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4 della legge n. 68/99, delle modalità di computo della quota di riserva (esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1, art. 3 della legge n. 68/99, insorge in caso di nuova assunzione) previste dal comma 3, dell’art. 3 della stessa legge. Pertanto, vista la rilevanza che la questione riveste, riguardo a quest’ultima fattispecie, e vista l’importanza degli interessi coinvolti, la scrivente Agenzia ha chiesto in merito l’avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con nota n. 763 del 14 giugno 2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, div. III, si è espresso favorevolmente riguardo all’applicabilità del comma 3, art. 3 della legge n. 68/99, nei confronti dei cosiddetti “enti promossi” da associazioni sindacali ed in particolare degli enti di formazione professionale. Al riguardo ha tenuto a precisare che per l’individuazione dei predetti enti occorre far riferimento all’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 68/99 ed all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 333/2000 e, quindi, considerare tali solamente quegli enti che recano nella denominazione la sigla dell’organizzazione sindacale che li promuove, ovvero, in assenza di tale requisito, gli enti nei cui statuti i predetti organismi risultano tra i fondatori o tra i soggetti promotori. Gli uffici del lavoro e gli ispettorati del lavoro, ciascuno per le attività di propria competenza, vorranno, in sede di applicazione delle norme recate dalla legge n. 68/99, attenersi puntualmente alle suesposte disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.