CIRCOLARE 28 novembre 2002, n. 22/AG.

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 57
  • Data fonte: 13/12/2002
Tirocini formativi e di orientamento - art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 - decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 - art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 - direttive per la promozione, gestione e valutazione della misura.

Abstract:

Il tirocinio viene configurato come strumento di politica attiva del lavoro (distinto dallo stage) rivolto a soggetti che abbiano gia svolto l’obbligo scolastico e regolato dalla legge 24 giugno 1997 n.196 e dal decreto interministeriale 142/98. tra i vari soggetti coinvolti ricordiamo i gli enti promotori , i soggetti ospitanti, i tutors didattico-organizzativi ed i tutors aziendali. tra ente promotore ed azienda ospitante viene stipulata una convenzione, da integrare con un progetto formativo. le attivita svolte nel corso dei tirocini possono valere come crediti formativi, attestati dalla “dichiarazione di competenze”. per quanto riguarda le attribuzioni e le competenze in materia vengono enumerate quelle dell’agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, dei dipartimenti regionali della formazione professionale e del lavoro e degli sportelli multifunzionali. infine vengono ricordati l’art.17 della legge 196/97 e l’art.51 della l.r. 2/2002, che conferisce priorita ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati ed inoccupati per i quali l’attivita formativa e propedeutica all’assunzione.

Al dipartimento regionale formazione professionale Al dipartimento regionale lavoro All’ispettorato regionale del lavoro Agli ispettorati provinciali del lavoro All’ufficio regionale del lavoro Agli uffici provinciali del lavoro Al Magnifico Rettore dell’Universita degli studi di Catania Al Magnifico Rettore dell’Universita degli studi di Messina Al Magnifico Rettore dell’Universita degli studi di Palermo Ai centri servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione Agli enti di formazione professionale ex legge regionale n. 24/76 Alle associazioni dei datori di lavoro e, p.c. Alla Presidenza della Regione siciliana – Ufficio di Gabinetto Alla Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale All’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione – Ufficio di Gabinetto Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Uffi cio centrale per l’orientamento e la formazione pro fessionale dei lavoratori – Dipartimento delle politiche del lavoro e dell’occupazione Alla sede regionale I.N.A.I.L. Alla sede regionale I.N.P.S. Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori All’area e ai servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale

PREMESSA

A due anni dalla pubblicazione della circolare 20 ottobre 2000 n. 26 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 17 novembre 2000) appare necessario, anche alla luce delle recenti norme regionali (cfr. art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2), approfondire ulteriormente l’assetto operativo per la realizzazione dei “tirocini formativi e di orientamento”, cosi come delineato dal decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, per una piu proficua promozione, gestione e valutazione della misura, che e sicuramente destinata ad una notevole crescita nei prossimi anni, costituendo uno strumento importante di collegamento scuola/lavoro e di inserimento lavorativo. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei tirocini avviati nel territorio nazionale e notevolmente aumentato; pur tuttavia, in Italia, e particolarmente nella nostra Regione, non sono state pienamente sviluppate le potenzialita di questo istituto rispetto ad altri paesi dell’Unione europea, ove viene ritenuto passaggio fondamentale per l’ingresso nel mondo del lavoro. Su conforme orientamento della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta del 27 novembre 2002, si riassumono le informazioni necessarie per tutti i soggetti che operano all’interno del processo del tirocinio, nonche vengano emanate apposite direttive anche alla luce della recente normativa regionale in materia. La presente circolare sostituisce le direttive assessoriali n. 69/Gab del 23 febbraio 2000 e n. 26 del 20 ottobre 2000.

1. LA NORMATIVA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO – FINALITA

L’attuale struttura giuridica, cosi come delineata dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (in allegato A), configura il tirocinio come lo strumento di politica attiva del lavoro piu flessibile e burocraticamente piu semplice per permettere al soggetto in attesa di occupazione (non solo giovane) un inserimento nel mondo del lavoro. La flessibilita e la semplificazione amministrativo-procedurale rappresentano indubbiamente gli elementi che rendono particolarmente interessante la misura alle aziende, che sempre piu si propongono come soggetti attivi nello sviluppo dei tirocini. I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dal decreto interministeriale n. 142 del 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento (in allegato B-1) ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97.

1.1. Finalita

Sostenere le imprese nell’accoglienza dei giovani, all’interno del sistema scolastico-formativo. Sviluppare la socializzazione tra tirocinanti ed imprese. Favorire l’inserimento lavorativo in particolare di soggetti in difficolta rispetto al mercato del lavoro. Rendere flessibile l’offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti. Favorire opportunita di inserimento professionale finalizzato all’autoimprenditorialita, al decentramento produttivo, alla trasmissione di impresa. Consentire alle aziende di acquisire informazioni e impressioni sui soggetti ospitati in vista di una futura assunzione.

1.2. Definizione della misura

Il tirocinio formativo e uno strumento di politica attiva del lavoro che si realizza nel rapporto che si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest’ultimo di acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento. Nello svolgimento in situazione lavorativa di un percorso orientativo-formativo e nel coinvolgimento diretto dell’impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini, nel cui processo viene assegnato al dato esperienziale l’esclusivo veicolo per l’acquisizione di conoscenze e competenze. L’esclusivo obiettivo di formazione e di orientamento, rende, infatti, tale misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato.

1.3. Differenza tra tirocinio formativo e stage

Per “stage” si intende un intervento formativo che si effettua in ambiente di lavoro attraverso un’attivita lavorativa di durata molto limitata. Tale intervento si differenzia dal tirocinio in quanto e previsto all’interno di uno svolgimento corsuale come modulo di apprendimento pratico in azienda. Al riguardo si rinviene esattamente definita tale differenza sostanziale nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 52 del 9 luglio 1999: “con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attivita di formazione professionale nell’ambito di progetti coofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Cio dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un piu articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica”.

2. ATTORI E MODALITA’ DEL PROCESSO DI TIROCINIO

2.1. I tirocinanti

Il tirocinio formativo e indirizzato a soggetti che abbiano gia assolto l’obbligo scolastico. Le tipologie di utenze che possono beneficiare di un tirocinio sono: – studenti che frequentano la scuola secondaria; – lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quel li iscritti nelle liste di mobilita; – allievi di istituti professionali; – studenti di corsi post diploma/laurea; – studenti universitari; – laureati; – studenti di dottorati di ricerca; – studenti di scuole di specializzazione; – persone svantaggiate; – portatori di handicap. L’art. 18 della piu volte richiamata legge n. 196 del 1997, dispone sulla computabilita dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purche gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione. La legge n. 482 del 1968 e stata abrogata dalla legge n. 68/99, che reca disposizioni per il “Diritto al lavoro dei disabili”. In tal senso il tirocinio, in forza della richiamata normativa, assume forma di collocamento mirato purche finalizzato all’assunzione. Questa forma di inserimento lavorativo e dunque un’opportunita formativa anche per le “categorie protette”, che si possono avvalere dei vantaggi che il percorso di tirocinio offre: un inserimento protetto in una realta aziendale, costruito e progettato sulla base delle proprie abilita e delle proprie esigenze. Le convenzioni, infatti, di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 68/99 sono previste per favorire l’inserimento dei disabili attraverso percorsi formativi propedeutici alla collocazione nella propria realta aziendale. Tali convenzioni consentono alle aziende di fruire della scelta nominativa (anche oltre le percentuali previste in assenza di convenzione), di regolamentare lo svolgimento di tirocini con finalita formative e di orientamento, di assumere i disabili al termine, pattuendo periodi di prova piu lunghi di quelli previsti nei contratti collettivi. Riveste particolare rilievo il fatto che durante l’esecuzione di tali convenzioni, l’impresa si considera adempiente agli obblighi di legge, anche ai fini della non applicazione delle sanzioni e del rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dell’art. 17 della legge n. 68/99 (cfr. circolare assessoriale 30 marzo 2001 n. 4 – Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 25 maggio 2001).

2.2. Gli enti promotori

L’ente promotore e l’organismo che si occupa della progettazione del tirocinio, della sua attivazione e del monitoraggio dello stesso, assumendosi le responsabilita contenute dalle disposizioni di legge. In particolare, l’art. 2 del decreto interministeriale n. 142/98 definisce le tipologie di enti che possono promuovere tirocini formativi, anche su proposte degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo ratori: – agenzie regionali per l’impiego; – strutture di collocamento riconosciute dalla Regione; – universita e istituti di istruzione universitaria; – centri servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione (ex Provveditorati agli studi); – scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale; – centri pubblici di formazione e/o orientamento; – centri a partecipazione pubblica di formazione professionale (per esempio centri organizzati FSE); – comunita terapeutiche e cooperative sociali (purche iscritti negli specifici albi regionali); – servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni; – istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

2.3. Soggetti ospitanti

I datori di lavoro sono definiti soggetti ospitanti in quanto si assumono l’impegno formativo – regolato da una convenzione prevista dalla normativa di riferimento – di “ospitare” per un determinato periodo di tempo un soggetto che segue un percorso di formazione sul campo volto al raggiungimento di obiettivi formativi condivisi, essendo inserito all’interno dei processi produttivi, di qualsiasi settore aziendale. Nella Regione siciliana, per espressa previsione del l’art. 51, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la Commissione regionale per l’impiego, con propria deliberazione, puo determinare il numero dei tirocinanti che possono contemporaneamente essere presenti in un’azienda in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato della stessa, anche in deroga ai limiti numerici fissati dalle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto interministeriale n. 142/98 che sono: – fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: n. 1 tirocinante; – da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: n. 2 tirocinanti; – uguale a 20 o maggiore: massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

2.4. La durata

L’art. 7 del decreto interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 fissa, altresi, la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento: – studenti che frequentano la scuola secondaria, max 4 mesi; – lavoratori inoccupati o disoccupati, max 6 mesi; – allievi di istituti professionali, max 6 mesi; – studenti di corsi post diploma/laurea (*), max 6 mesi; – studenti universitari, max 12 mesi; – laureati, max 12 mesi; – studenti di dottorati di ricerca, max 12 mesi; – studenti di scuole di specializzazione, max 12 mesi; – persone svantaggiate, max 12 mesi; – portatori di handicap, max 24 mesi.

2.4.1. L’interruzione

Il percorso del tirocinio formativo puo essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante. E’ opportuno, comunque, fornire una motivazione circa la decisione di interrompere sia alla controparte, sia al tutor dell’ente promotore.

2.4.2. La proroga

La proroga di un tirocinio puo avvenire solo se il periodo gia svolto dal tirocinante presso il datore di lavoro ospitante e inferiore a quello massimo previsto per legge, e, ovviamente, fino a tale limite. Tale prolungamento, opportunamente motivato, puo essere chiesto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, all’ente promotore, dal quale, comunque, deve essere approvato. Ove la richiesta sia stata avanzata dal datore di lavoro ospitante, dovra essere acquisito preventivamente l’assenso del tirocinante.

2.5. Gli obblighi degli enti promotori, dei soggetti ospitanti, dei tirocinanti

Tali obblighi derivano dalla stipula della convenzione prevista dalla normativa, nonche della sottoscrizione del progetto formativo. Qualsivoglia modifica della convenzione comporta l’attivazione di tutte le procedure prescritte per l’approvazione.

2.5.1. L’Ente promotore e obbligato a:

– assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilita civile verso terzi; – garantire la presenza di un tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attivita di tirocinio; – predisporre e stipulare la convenzione con i datori di lavoro pubblici e privati ospitanti; – definire il progetto formativo; – trasmettere convenzione e progetto: – alla Regione siciliana – Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio II “Politiche attive del lavoro” – Ufficio tirocini formativi e di orientamento; – all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio; – alle rappresentanze sindacali aziendali o alle organizzazioni sindacali piu rappresentative;

(*) Anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi. – rilasciare, congiuntamente al datore di lavoro ospitante, la dichiarazione delle competenze a conclusione del tirocinio.

2.5.2. Il datore di lavoro ospitante deve:

– nominare il tutor aziendale responsabile dell’inserimento del tirocinante; – garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessaria, favorendo l’esperienza dello stesso nell’ambiente di lavoro con la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; – rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; – rilasciare, congiuntamente al soggetto promotore, la dichiarazione delle competenze.

2.5.3. Il tirocinante deve:

– svolgere le attivita previste dal progetto formativo; – seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze; – rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altri prodotti o notizie relativi al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; – rispettare i regolamenti aziendali; – rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2.6. I tutor

Oltre al tirocinante, che e il protagonista del percorso di inserimento lavorativo, particolari ruoli sono svolti dal tutor didattico-organizzativo e dal tutor aziendale.

2.6.1. Il tutor didattico-organizzativo

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale n. 142/98 gli enti promotori di tirocini formativi sono tenuti a garantire, nello svolgimento dell’attivita di tirocinio, un tutor in qualita di responsabile didattico-organizzativo della stessa. Non e escluso che uno stesso tutor sia designato in qualita di responsabile didattico di piu tirocini contemporaneamente. I suoi compiti sono: – elaborare insieme al tutor aziendale ed al l’aspi rante tirocinante il progetto individuale di tirocinio; – svolgere gli adempimenti burocratici connessi con la realizzazione del tirocinio (obblighi assicurativi, predisposizione delle convenzioni, comunicazione avvio e termine di attivita all’INAIL…); – seguire lo svolgimento del tirocinio per risolvere possibili difficolta relazionali sorte da parte del soggetto ospitante o del tirocinante; – verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto formativo; – collaborare con il tutor aziendale per il miglior esito dell’esperienza di tirocinio.

2.6.2. Il tutor aziendale

Il tutor aziendale, designato dall’azienda, e frequentemente lo stesso responsabile del reparto in cui viene inserito il tirocinante. Ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale n. 142/98 e il soggetto appartenente al l’azienda che favorisce l’inserimento lavorativo dei tirocinanti. Il suo nominativo deve essere espressamente indicato nel progetto formativo di tirocinio. I suoi compiti sono: – discutere assieme al tutor didattico-organizzativo i progetti individuali di tirocinio; – accogliere e assistere operativamente il tirocinante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di realizzare il programma formativo previsto; – collaborare alla valutazione dei risultati.

2.7. La convenzione

La convenzione e un accordo scritto stipulato (su carta intestata dell’ente promotore) tra ente promotore ed azienda (allegato 1) che fissa le condizioni, le regole e gli obblighi dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’intervento formativo in questione. In essa vengono precisati i dati identificativi dell’ente promotore e del soggetto ospitante, nonche gli impegni che dovranno essere assunti dal tirocinante, dal datore di lavoro ospitante, dal tutor aziendale e dal tutor didattico-organizzativo. La firma di un rappresentante dell’ente promotore e del l’azienda ospitante rende valido l’accordo stipulato. Nella Regione siciliana copia della convenzione dovra essere inviata all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio II “Politiche attive del lavoro” – Ufficio tirocini formativi e di orientamento , via Imperatore Federico n. 52 – 90100 Palermo, all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali. Si ravvisa l’opportunita di predisporre la convenzione in due copie in originale: una rimarra all’ente promotore, l’altra sara trasmessa al soggetto ospitante. Il Regolamento interministeriale dei tirocini formativi e di orientamento ha previsto che possa essere sottoscritta una convenzione quadro da stipularsi a diversi livelli territoriali tra gli enti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessate. Tale ipotesi di accordo consente all’ente associativo di rappresentare i propri associati (aziende ospitanti) con un’unica convenzione che puo essere stipulata con uno o piu enti promotori (cfr. decreto interministeriale n. 142/98, art. 2, comma 1), sostituendo in realta le singole convenzioni tra aziende ed enti promotori con evidente snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. Per le procedure propedeutiche all’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione siciliana si fa espressamente rinvio ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 delle presenti direttive.

2.8. Il progetto formativo

Il progetto formativo e il documento che integra rispetto alla convenzione “i diritti e i doveri” degli attori del tirocinio, disciplinando ulteriormente i rapporti intercorrenti tra ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Solitamente viene predisposto dal tutor didattico-organizzativo che, nella Regione siciliana, provvede unitamente alla convenzione ad inviarne copia anche all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio II “Politiche attive del lavoro” – Ufficio tirocini formativi e di orientamento, via Imperatore Federico n. 52 – 90100 Palermo, all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali. Il progetto (allegato 2) contiene i seguenti elementi: – i dati anagrafici del tirocinante; – i dati anagrafici dell’ente promotore e del soggetto ospitante; – gli obiettivi e le modalita di svolgimento del percorso formativo, in termini di competenze che si intendono far acquisire; – gli accordi relativi agli orari di lavoro; – il nominativo del tutor didattico dell’ente promotore; – il nominativo del tutor aziendale; – l’indicazione dell’assicurazione INAIL e della responsabilita civile; – la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; – la sede di svolgimento; – il settore aziendale di riferimento; – eventuali clausole connesse. Il progetto definitivo in triplice originale viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, da un rappresentante dell’ente promotore e dal tutor aziendale. Ovviamente n. 1 copia in originale del progetto formativo regolarmente sottoscritto va fornita al tirocinante. Eventuali variazioni del progetto, richieste dal datore di lavoro ospitante, opportunamente motivate, acquisito l’assenso del tirocinante, andranno rivolte all’ente promotore per la ratifica tramite il tutor didattico-organizzativo che, preliminarmente, ne verifichera la motivazione. Delle variazioni intervenute il tutor dell’ente promotore provvede ad informare l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio II “Politiche attive del lavoro”, nonche l’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.

2.9. Coperture assicurative

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento gli enti promotori sono obbligati ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilita civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. Lo stesso articolo prevede al comma 2 che nel caso in cui gli enti promotori siano “le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante puo assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL”. Si consiglia di rivolgersi alla sede INAIL piu vicina per conoscere l’esatto importo della retribuzione minima giornaliera cui fare riferimento. Il premio assicurativo da versare all’INAIL e, infatti, pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera. [Formula per calcolare l’ammontare del premio: (importo retribuzione base) x (0,009) x (numero giorni tirocinio) x (numero di tirocinanti) = (premio da versare)]. I tirocinanti pertanto, risultano assicurati contro gli infortuni per tutte le attivita previste dal progetto, svolte dentro e fuori l’azienda e anche in caso di trasferta.

2.10. Eventuali facilitazioni

Dalla lettura della norma di riferimento, risulta evidente che il tirocinio formativo sia a titolo gratuito. E’ possibile comunque che il datore di lavoro, presso cui si svolge l’intervento, si assuma l’onere del rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dal tirocinante durante il periodo di tirocinio, debitamente documentate. In assenza di espressa disposizione ostativa, non si esclude l’erogazione al tirocinante, da parte dell’azienda ospitante, di una modesta somma di denaro. Nel caso di tirocini finanziati a vario titolo anche dalle Regioni, e possibile prevedere un assegno di studio, assoggettato alle ritenute di acconto ai fini IRPEF secondo la normativa fiscale vigente. Tale assegno puo essere corrisposto anche al termine del tirocinio.

2.11. La vigilanza

L’ispettorato provinciale del lavoro ha un importante ruolo di vigilanza, puo infatti effettuare ispezioni presso il datore di lavoro ospitante per accertare la corretta applicazione della normativa e, soprattutto, che l’esperienza di tirocinio non costituisca rapporto di lavoro. L’abuso del ricorso alla misura del tirocinio puo, infatti, determinare il rischio che tali interventi si trasformino in un mezzo per ottenere personale senza alcun costo, compromettendo l’obiettivo formativo del tirocinante. La fase pratica della formazione del tirocinante, che si realizza con l’assistenza operativa allo stesso da parte del tutor aziendale, non puo comportare l’assunzione di alcuna responsabilita da parte del tirocinante in merito alle attivita svolte secondo le indicazioni fruite dai due tutor. Ove cio si verificasse, darebbe luogo a costituzione di rapporto di lavoro in violazione dell’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 142/98. In tal senso, risulta evidente che il tirocinio pratico si concreta in un’attivita di “affiancamento” e, non gia nella sostituzione di carenze organiche dell’azienda. E’, pertanto, preclusa la possibilita all’azienda ospitante di utilizzare il tirocinante in mansioni lavorative che comportino, ad esempio, l’adozione autonoma di qualsivoglia attivita.

2.12. Il monitoraggio del processo di tirocinio

Durante il periodo di tirocinio appare necessario che sia l’ente promotore, tramite il tutor didattico-organizzativo, che il datore di lavoro ospitante, tramite il tutor aziendale, utilizzino strumenti di valutazione dell’esperienza, come, ad esempio, un questionario di ingresso, nel quale raccogliere le aspettative del tirocinante, e colloqui periodici con il tirocinante per discutere eventuali problematiche o aspetti positivi dell’esperienza. Al termine del tirocinio, il tutor aziendale dovrebbe anche redigere una relazione finale sull’ attivita, le competenze acquisite e l’impegno, le capacita e l’interesse dimostrati dal tirocinante.

2.13. Il valore dei tirocini formativi: la dichiarazione di competenze

L’art. 6 del decreto interministeriale n. 142/98 prevede che “le attivita svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. Si ravvisa la necessita che in materia venga tenuto conto del modello di “certificato di qualifica” riconosciuto in ambito comunitario per “fornire agli utenti certificazioni trasparenti dei periodi di apprendimento seguiti”. Cio vale sia per consentire ai datori di lavoro “di individuare con chiarezza le candidature di impiego e di valutarne la rispondenza rispetto ai fabbisogni e alla organizzazione funzionale delle imprese” (cfr. Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 3 dicembre 1991), sia per consentire la riconoscibilita da parte dei sistemi formativi ai fini del trasferimento dei crediti. Ne consegue che gli attestati siano classificati a secondo dell’oggetto che viene certificato e della tipologia di procedura amministrativa utilizzata. Nel caso dei tirocini formativi si ravvisa l’opportunita che il credito formativo connesso sia attestato dalla cosiddetta “dichiarazione di competenze”, considerato che l’oggetto e costituito dalle competenze maturate dal tirocinante e non dall’iter formativo e che la procedura della “dichiarazione” risponde, comunque, ai criteri di riconoscibilita e di credibilita, pur nella semplicita dell’apparato formale. Nella fattispecie la dichiarazione di competenze viene rilasciata congiuntamente dall’ente promotore e dal soggetto ospitante. I contenuti della dichiarazione di competenza potranno essere inseriti a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, a richiesta dei soggetti interessati, nella scheda professionale di cui all’art. 1 bis del decreto legislativo n. 181 del 2000. Si propone un modello (allegato 3).

3. ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DIPARTIMENTALI

3.1. L’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale

Curera l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’universita e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1998, n. 142; – acquisira le convenzioni di cui all’art. 5 del regolamento; – provvedera a sottoporre, per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, alla Commissione regionale per l’impiego gli schemi di convenzione che la stessa intende stipulare; – provvedera a sottoporre, per la necessaria ratifica ed informazione, alla commissione regionale per l’impiego le convenzioni pervenute ai sensi dell’art. 5 del Regolamento; – curera l’attivazione delle conseguenti procedure necessarie.

3.2. Il dipartimento regionale formazione professionale

Emanera, con provvedimento dirigenziale, le autorizzazioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento, sentiti l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale e l’Ispettorato regionale del lavoro; – approvera i programmi formativi inerenti i tirocini su conforme parere della Commissione regionale per l’impiego; – nel caso in cui i soggetti promotori siano quelli individuati dall’art.1 lettere a), e) e g) del Regolamento, segnalera – sentito l’ente di formazione interessato – il tutor responsabile didattico-organizzativo delle attivita, da scegliere tra il personale fornito di adeguata professionalita, impegnato negli enti ed organismi previsti dal l’art. 4 della legge regionale n. 24/76, ammessi a finanziamento nell’ambito dei piani formativi approvati; – solo in caso di accertata mancata disponibilita del personale sopra specificato, per l’individuazione dei tutor, responsabili didattico-organizzativi, potra farsi ricorso a funzionari dei ruoli regionali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell’Assessorato regionale del lavoro.

3.3. Il dipartimento regionale lavoro

L’ufficio provinciale del lavoro: – provvedera a sottoporre, per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, alla Commissione regionale per l’impiego, per il tramite dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, gli schemi di convenzione che lo stesso intende stipulare. L’Ispettorato regionale del lavoro: – svolgera le attivita di controllo e vigilanza sui tirocini, anche attraverso gli ispettorati provinciali del lavoro competenti, a cui saranno trasmesse le convenzioni.

4. GLI SPORTELLI MULTIFUNZIONALI PER LA PROMOZIONE DEI TIROCINI

Come e noto gli sportelli multifunzionali si configurano quali strutture operative di base sub provinciali, che svolgono attivita di supporto operativo e strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) che ne curano il coordinamento, la vigilanza ed il controllo. In particolare la loro attivita si svolge nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la massima circolazione delle informazioni sul mercato, la piu larga diffusione di servizi di orientamento professionale, la consulenza alle scelte di formazione e lavoro. I servizi formativi offerti dagli sportelli multifunzionali sono garantiti dall’intervento integrato di operatori dipendenti, qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi dei bisogni formativi. Per l’attivazione di misure di politiche attive del lavoro, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale ha stipulato ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 24/2000 convenzioni con enti ed organismi previsti dall’art. 4 della legge regionale n. 24/76 per la realizzazione dei sopra descritti “Servizi formativi” (accoglienza e informazione, consulenza, orientamento e follow up) svolti dagli sportelli multifunzionali. Nell’ambito di tali attivita, in particolare di orientamento e di incontro domanda-offerta di lavoro, si colloca a pieno titolo la promozione e la diffusione di tirocini formativi e di orientamento. L’obiettivo del servizio e fornire informazioni sul processo di tirocinio, sugli attori e sugli strumenti di questo processo, poiche senza dubbio cio che maggiormente ha impedito la diffusione in Sicilia di questa misura e stata la scarsa conoscenza delle modalita di attivazione e gestione sia da parte dei potenziali enti promotori che da parte dei datori di lavoro pubblici e privati con particolare riguardi alle P.M.I. Nell’ottica evidente di promozione dell’istituto, il servizio reso dagli sportelli multifunzionali, pertanto, dovra: – sensibilizzare le piccole e medie imprese, acquisendone la disponibilita (allegato 4); – collaborare con quelle disponibili ed ospitare tirocini ai fini della definizione del contenuto dei singoli progetti formativi in collaborazione con il tutor aziendale e il tutor didattico-organizzativo; – sensibilizzare i potenziali aspiranti tirocinanti e raccoglierne le domande (allegato 5); – offrire il servizio di selezione e/o preselezione delle candidature di tirocinio; – offrire supporto operativo dell’ufficio provinciale del lavoro nei casi in cui e ente promotore di tirocini; – curare le procedure dei tirocini promossi dall’ufficio provinciale del lavoro; – monitorare l’andamento di tali tirocini. Si raccomanda, pertanto, agli uffici provinciali del lavoro che si facciano promotori della misura in questione, utilizzando appieno i servizi svolti a tale finalita degli sportelli multifunzionali, anche svolgendo periodiche attivita di tipo seminariale.

4.1. Il monitoraggio dei tirocini – Intervento degli sportelli multifunzionali

Con successiva circolare saranno impartite specifiche direttive agli sportelli multifunzionali ai fini di rendere organico su tutto il territorio regionale il monitoraggio annuale dei tirocini attivati. A tale scopo, con il supporto operativo dei predetti servizi formativi, verra istituita presso l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale una banca dati che consenta una prima analisi del fenomeno rilevando i seguenti dati: – i beneficiari (lo status e le fasce di eta); – i soggetti promotori; – i soggetti ospitanti; – la durata e l’orario di lavoro; – i settori produttivi e le aree di lavoro; – la distribuzione territoriale. Sara previsto, altresi, un intervento a campione sulle ricadute occupazionali della misura con rilevazione delle tipologie contrattuali e non, che piu frequentemente hanno consentito sbocchi occupazionali ai tirocinanti assunti.

5. LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2 – ART. 51- DISPOSIZIONI ATTUATIVE

5.1. L’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196

L’art. 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cosi come modificato dall’art. 67, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un piu razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, definisce i principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia. La lettera a) del citato art. 17 della legge n. 196 del 1997 inserisce tra i principi e criteri generali di riforma della formazione professionale la valorizzazione della stessa quale strumento per migliorare la qualita dell’offerta di lavoro, elevare le capacita competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso attivita di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta produttive locali nonche di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze. In particolare la lettera d) della norma sopra richiamata dispone la destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell’art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell’ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita, di lavoratori disoccupati per i quali l’attivita formativa e propedeutica all’assunzione. Va, infine, posto in rilievo che il richiamato comma, alla lettera b), annovera tra i principi di riforma l’attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonche a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese.

5.2. L’art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

La disposizione in parola autorizza l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale a finan ziare, con le risorse all’uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) del comma 1, dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (di cui si e fatto cenno al precedente punto 5.1.), conferendo, altresi, priorita ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l’attivita formativa e propedeutica all’assunzione. Non appena saranno assegnate le risorse statali a questa Amministrazione, l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale provvedera ad emanare apposito bando al fine di procedere al finanziamento delle misure in parola. Va, poi, chiarita la portata dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 51 della legge regionale n. 2 del 2002. Al riguardo si precisa che tutti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento, sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati. Presso i datori di lavoro pubblici – ad avviso dello scrivente Assessorato – sono, pertanto, attivabili soltanto esperienze limitate nel tempo e che siano parte integrante e modulare di attivita formative strutturate e che non prevedano l’erogazione di borse formative ovvero di assegni di studio (cfr. punti 1.3. e 2.10.). Il comma 2 dello stesso art. 51 della legge regionale n. 2/2002 prevede, poi, che anche in deroga ai limiti alle disposizioni di cui al punto 3 dell’art. 1 del Regolamento approvato con decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento, la Commissione regionale per l’impiego, con apposita deliberazione, determini i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro privato possono ospitare (cfr. punto 2.3).

6. TUTELA PRIVACY

I dati dei quali l’Amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso e: – Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione; – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale; – servizio II “Politiche attive del lavoro”; – ufficio tirocini formativi e di orientamento e nuove esperienze lavorative; – Palermo, via Imperatore Federico n. 52; – responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Cusumano, telefono 091-6960543, fax 091-362621 – e-mail: [email protected]. La presente direttiva sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonche saranno disponibili sul sito internet dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.

Allegato 1

Allegato 2