CIRCOLARE 3 ottobre 2002, n. 21

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 48
  • Data fonte: 18/10/2002
Attivita socialmente utili - art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2000 e art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9. iniziative volte alla creazione di occupazione stabile - disciplina sanzionatoria.

A tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attivita socialmente utili A Italia Lavoro Sicilia S.p.A. Al dipartimento regionale lavoro Al dipartimento regionale formazione professionale Al sevizio “Ufficio regionale del lavoro” Al servizio “Ispettorato regionale del lavoro” Ai servizi “Uffici provinciali del lavoro” Ai servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, p. c. Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro All’area e ai servizi del dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale

Su conforme orientamento della Commissione regionale per l’impiego, reso nella seduta dell’1 ottobre 2002, si emanano le seguenti direttive:

L’art. 105 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha autorizzato – al fine di consentire una piu efficace utilizzazione delle risorse destinate dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo Complemento di programmazione alla realizzazione di interventi per l’occupazione e di politiche attive per il lavoro – il Presidente della Regione a promuovere la costituzione, secondo le modalita previste dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, di una societa mista con Italia Lavoro S.p.A. con compiti di supporto alle iniziative volte a promuovere l’occupazione e a realizzare le politiche sociali sul territorio, nonche a tutte le azioni ed interventi propedeutici e di assistenza tecnica di seguito elencati. In attuazione del superiore dettato normativo si e proceduto alla costituzione della societa mista denominata Italia Lavoro Sicilia S.p.A, alla quale, con deliberazione della Giunta regionale n. 222 dell’8 maggio 2001, e stata affidata la progettazione e la realizzazione del Piano integrato regionale “economia sociale”, in conformita alle previsioni dell’art. 1, comma 1, lett. b), della convenzione stipulata tra questo Assessorato e la societa in parola in data 22 giugno 2001. Con direttiva assessoriale prot. n. 2528/Gab del 9 lu glio 2002 sono stati individuati gli obiettivi progettuali prioritari del predetto piano, gli ambiti di attivita e le misure di politica attiva del lavoro. In particolare, tra gli obiettivi individuati, priorita assoluta e stata data alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio nazionale e regionale dei lavori socialmente utili, con conseguente fuoriuscita dal bacino. Le attivita sono state individuate nei seguenti ambiti di intervento: ambiente, foreste e tutela del territorio, beni culturali, servizi alla persona, servizi pubblici per l’impiego, trasporti, turismo e servizi pubblici locali e della motorizzazione civile, artigianato, commercio e cooperazione; per le misure di politica attiva del lavoro, in relazione alle specificita degli interventi e con riguardo delle professionalita da allocare, sono state individuate, tra le altre, le seguenti misure: formazione professionale, esternalizzazione dei servizi in conformita alle previsioni dell’art. 19 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonche dell’art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 2000, n. 81 e dell’art. 52, comma 71, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, collaborazione coordinata e continuata, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell’art. 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Nella considerazione che si dovra dare corso alle procedure per addivenire alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili con l’attivazione delle misure previste nei programmi di fuoriuscita approvati o in corso di approvazione da parte della Commissione regionale per l’impiego, si forniscono i seguenti chiarimenti. Appare superfluo precisare che non risultano suscettibili a modifica i programmi gia oggetto di finan ziamento da parte degli enti o dell’Amministrazione regionale. Al riguardo si fa presente che l’art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attivita lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio, cosi come definito dall’art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, eleva a 24 mesi il periodo formativo di cui all’art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Il predetto art. 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in particolare, prevede, per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attivita lavorative e, precisamente, nei casi di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore e/o di stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilita di continuare a corrispondere l’assegno di utilizzo per prestazioni in attivita socialmente utili ai lavoratori rientranti nel regime transitorio. Relativamente alle predette esigenze formative funzionali all’inserimento in attivita lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio sara predisposto idoneo e coerente piano formativo, sulla scorta dei bisogni formativi segnalati dagli enti utilizzatori. Tutte le azioni di politica attiva del lavoro, di accompagnamento alla creazione di impresa e dei relativi regimi di aiuto, comunque attivabili dagli enti utilizzatori, potranno essere realizzate utilizzando le misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, in conformita alle disposizioni che regolano l’attivazione dei predetti interventi. Al fine di facilitare l’individuazione dei servizi da esternalizzare, si rimette in allegato scheda servizi esternalizzabili, contenente: – elenco dei servizi esternalizzabili piu ricorrenti; – modalita attuali di gestione del servizio con indicazione del personale impegnato e del relativo costo; – previsione del servizio da esternalizzare con indicazione della tipologia della misura di fuoriuscita e dei lavoratori A.S.U. da stabilizzare. Si precisa che nell’individuazione del servizio da esternalizzare, fermo restando l’importanza della valorizzazione delle professionalita acquisite nelle precedenti utilizzazioni dai singoli lavoratori, purtuttavia l’elemento prioritario e l’interesse pubblico alla creazione dei servizi a favore della collettivita i cui ricavi possano consentire, nel tempo, l’autofinanziamento. A tale riguardo, e appena il caso di sottolineare che la convenienza a ricorrere alla societa mista deve partire altresi dal principio che i costi dei servizi da gestire non possono essere superiori a quelli occorrenti in regime di gestione diretta da parte degli enti della pubblica amministrazione e che il trattamento contrattuale dei lavoratori agli stessi destinati deve essere previsto dai competenti contratti collettivi di lavoro. Al fine di una piu agevole gestione delle procedure di individuazione dei servizi, delle modalita di gestione degli stessi e dei criteri per la stabilizzazione dei lavoratori, gli enti provvederanno al coinvolgimento delle parti sociali territoriali e delle rappresentanze sindacali aziendali, attra verso confronto, che dovra emergere da apposito verbale. Per velocizzare l’aggiornamento della banca dati ri-chiesta con nota datata 1 agosto 2002 dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale inerente “Monitoraggio L.S.U. con oneri a carico del bilancio regionale”, ogni ente utilizzatore dovra integrare i dati richiesti con la sopracitata nota con quelli riportati nell’allegata scheda lavoratori A.S.U. Le suddette schede, debitamente compilate, dovranno essere inviate sia in formato cartaceo che su supporto magnetico, a Italia Lavoro Sicilia S.p.A, via Wagner, n. 5 – 90139 Palermo e alla casella di posta elettronica all’indirizzo [email protected], entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Per eventuali chiarimenti sulla compilazione delle schede potra essere contattata la predetta societa Italia Lavoro Sicilia S.p.A. al numero telefonico 091/6124322, fax 091/6128897. Gli enti utilizzatori che non hanno ancora provveduto ad inoltrare all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V L.S.U. e Workfare – la scheda “Monitoraggio L.S.U. con oneri a carico del bilancio regionale” debitamente compilata, devono provvedere tempestivamente entro i termini fissati dalla presente circolare facendo pervenire i dati all”Agenzia regionale per l’impiego, secondo le modalita indicate nella nota dell’1 agosto 2002. Si coglie l’occasione per precisare che appare rilevante, ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni in materia di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, la puntuale applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla disciplina vigente in materia. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’impiego – divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001, ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte a seguito dell’applicazione della normativa vigente (decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) in materia di lavori socialmente utili. In particolare, in merito all’abrogazione dell’art. 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 che prevedeva, nei confronti di un lavoratore socialmente utile che non partecipasse con regolarita alle attivita cui era stato assegnato o non rispettasse le condizioni di utilizzo, la revoca dell’assegnazione e la perdita del relativo sussidio con la conseguente cancellazione dalle liste di mobilita, il Ministero del lavoro ha precisato che, nonostante l’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000 abbia abrogato i commi 3 e 4 del succitato articolo, rimane vigente l’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 468/97 che disciplina il rapporto di utilizzo nelle attivita in parola. Il Ministero del lavoro, con la predetta nota, evidenzia, infatti, che i commi 11, 12 e 13 del sopracitato art. 8 attribuiscono all’ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione delle attivita, l’esercizio dei quali deve prioritariamente rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle predette attivita. Tali poteri, secondo il Ministero del lavoro sono, nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l’ente utilizzatore viene, altresi, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attivita dallo stesso gestite. Alla luce della richiamata direttiva e atteso che e in atto il processo di stabilizzazione dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, gli enti utilizzatori, presteranno particolare attenzione in merito alla disposi zione recata dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 1? dicembre 1997, n. 468, nella parte in cui prevede l’incompatibilita tra la fruizione dell’assegno di utilizzo in prestazioni per attivita socialmente utili e l’attivita di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In quest’ultimo caso gli enti valuteranno la sussistenza delle condizioni per autorizzare le richieste di sospensione dalle attivita socialmente utili avanzate, avendo riguardo, in particolare, ai casi di assenze protratte e ripetute nel tempo, che sottendono a scelte professionali diverse del lavoratore e che, pertanto, non consentono il loro permanere nel bacino delle attivita, fermo restando l’obbligo da parte dell’ente utilizzatore della comunicazione alla sede INPS territorialmente competente, cosi come previsto dal citato art. 8, comma 4, del decreto legislativo 1? dicembre 1997, n. 468, nonche dalla circolare assessoriale 13 maggio 1998, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 1998, n. 29 – parte I. Tale responsabilita risulta maggiormente rafforzata dalle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2000. Va, infine, richiamata al riguardo la puntuale applicazione delle disposizioni recate dall’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Gli ispettorati del lavoro vorranno al riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull’attuazione della richiamata disposizione. La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potra essere consultata con possibilita di scaricare in formato “Word ed Excel”, sul sito ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione sicilia it/lavoro.