Circolare 31 luglio 2007, n. 14.

  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 17/08/2007
Disposizioni per la realizzazione di progetti formativi finanziati da amministrazioni diverse dal dipartimento regionale della formazione professionale.

Thesaurus: Contributi finanziari, Diritti formativi

Pervengono numerose richieste in ordine alle procedure da seguire in caso di progetti formativi approvati da amministrazioni diverse dallo scrivente dipartimento.

Da ciò sorge, quindi, l’esigenza di dettare un’organica disciplina sulle attività formative, affinché ai titoli che a queste conseguono, al completamento delle prove finali per l’accertamento dell’idoneità degli allievi, possa essere attribuita valenza giuridica e possa procedersi, quindi, al rilascio da parte della Regione siciliana di attestati di qualifica riconosciuti dal sistema dei servizi per l’impiego.

Si ricorda a tal proposito che l’art. 1 della legge regionale n. 24/1976 attribuisce all’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione una inequivocabile competenza in materia di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione di quello sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione, nonché l’art. 2 attribuisce sempre allo scrivente Assessorato, tra l’altro, l’azione di coordinamento tra strutture formative forze produttive, forze sociali e amministrazioni pubbliche interessate.

Pur tuttavia, poiché alcuni progetti formativi sono finanziati da Ministeri o nell’ambito di programma comunitari diversi da quelli cofinanziati dal FSE, al fine di assicurare omogeneità ed unitarietà procedurale all’intero sistema regionale della formazione professionale, si ritiene dover dare le seguenti disposizioni, al fine del riconoscimento, da parte degli uffici competenti, dell’attività svolta. I progetti approvati devono essere presentati, unitamente al provvedimento di ammissione a finanziamento, presso il dipartimento regionale della formazione professionale – servizio gestione – U.O. 3, unitamente all’istanza per il rilascio del nulla-osta allo svolgimento del progetto.

Tale nulla-osta potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Contestualmente, tale istanza deve essere indirizzata anche al centro per l’impiego territorialmente competente, per la vidimazione dei registri di presenza unitamente a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente relativamente ai locali adibiti all’attività formativa.

I registri didattici, della cui tenuta sono responsabili il docente e il direttore del corso, devono obbligatoriamente contenere idonei spazi per:

a) i nominativi degli allievi;

b) la firma in entrata ed in uscita di ciascun allievo;

c) la firma del docente con indicazione della materia, dell’orario di svolgimento della lezione e degli argomenti trattati;

d) la firma del direttore del corso. In calce alla pagina dovrà essere apposta per ciascuna giornata la firma del tutor e del coordinatore didattico attestante che le notizie ivi riportate sono conformi a quanto effettivamente avvenuto in quel giorno.

Tutti i registri dovranno contenere una dichiarazione a firma del coordinatore/direttore attestante che le notizie ivi contenute sono veritiere.

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato regolarmente, per almeno l’80% delle ore previste, le attività formative saranno ammessi alle prove finali di esame.

Gli esami si svolgeranno dinnanzi ad una commissione presieduta da un funzionario dell’Amministrazione regionale nominata dal dipartimento regionale della formazione professionale, con le modalità stabilite per le attività formative regolate dalla legge regionale n. 24/1976.

Non saranno costituite commissioni d’esame, né saranno rilasciati attestati di qualificazione per quei corsi che non siano stati preventivamente autorizzati dall’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione o che siano proposti da soggetti non accreditati.

Al fine di consentire l’accelerazione delle procedure di nomina della commissione, al maturarsi del 50% dell’attività corsale l’organismo attuatore comunicherà al servizio U.P.L. i nominativi di n. 4 docenti del corso (2 titolari e 2 supplenti, per metà docenti di materie pratiche) designandoli a comporre la predetta commissione d’esame.

La commissione redigerà appositi verbali delle sedute di esame, utilizzando la modulistica predisposta dal dipartimento regionale formazione professionale.

Completate le operazioni, il presidente predisporrà apposita relazione riservata sull’andamento complessivo delle stesse, che invierà al dipartimento regionale della formazione professionale, servizio gestione – U.O.3.

Copie dei verbali saranno trasmesse, a cura del presidente della commissione, al dipartimento regionale della formazione professionale, servizio gestione – U.O. 3, subito dopo lo svolgimento degli esami. Agli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato di qualificazione, avente pari valore giuridico di quello rilasciato a conclusione delle attività formative realizzate con finanziamenti regionali e/o comunitari.

Al termine della seduta d’esame, l’organismo gestore corrisponderà al presidente della commissione di esame un gettone giornaliero di presenza, con le modalità di cui al decreto 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 21 giugno 1995.

Restano a carico dell’ente anche le eventuali spese di viaggio, vitto nonché l’indennità giornaliera secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione del personale dipendente dall’Amministrazione regionale.

A tal fine il funzionario incaricato a presiedere la commissione d’esame dovrà rilasciare all’ente il fac-simile di parcella, in uso nell’amministrazione d’appartenenza per il rimborso delle spese di missione, debitamente compilato e firmato.

Qualunque spesa inerente lo svolgimento delle prove di esame graverà sull’organismo gestore del corso, comprese le spese per la partecipazione alle operazioni d’esame degli esperti esterni componenti le commissioni (missioni e/o gettoni di presenza).

Nessun onere finanziario potrà gravare sull’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.

La presente circolare sarà pubblicata sia nel sito ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it che nel sito ufficiale del dipartimento www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina “La formazione informa”, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.