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- Emanante: 3
- Regione: P.A. di Bolzano
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 15/07/2003
Thesaurus: Qualifiche professionali, Formazione
vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7.4.2003 n. 1048 il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente regolamento detta disposizioni per assicurare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attivita di cui all’Allegato alla direttiva 42/1999 del 7 giugno 1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di seguito denominato Allegato, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari:
2. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, le conoscenze e competenze attestate da diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea, sono riconosciute in provincia di Bolzano per l’accesso o l’esercizio, a titolo autonomo o subordinato, di attivita di cui all’Allegato.
3. Le norme contenute nel presente regolamento non possono essere invocate in alcun modo per finalita diverse da quelle relative all’ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2. Esse non possono essere invoca- te per la definizione degli aspetti, anche contrattuali, relativi alla costituzione e qualificazione del rapporto di lavoro.
Art. 2 – Riconoscimento
1. Per le attivita elencate nell’Allegato, il cui accesso o esercizio e subordinato dalla normativa vigente, al possesso di conoscenze e capacita generali o professionali, il riconoscimento e subordinato alla dimostrazione dell’esercizio effettivo dell’attivita in un altro Stato dell’Unione europea.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, per le attivita elencate nell’Allegato, prima parte, se le conoscenze e competenze richieste dalle norme dello Stato d’origine o di provenienza attestate da diploma, certificato o altri titoli, in possesso del richiedente, vertono su argomenti sostanzialmente diversi per contenuto da quelli contemplati dalla legislazione vigente nel territorio della provincia di Bolzano, tenuto conto anche, ove disponibili, dei dispositivi e degli indicatori di trasparenza di cui alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, il riconoscimento e subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.
3. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita all’esercizio della professione, tenendo conto del percorso formativo del richiedente il riconoscimento nel paese di origine o di provenienza. Le materie su cui svolgere l’esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo essere ripetuta non prima di sei mesi.
4. Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio di attivita corrispondente alla professione in relazione alla quale e richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilita di un professionista abilitato. Il tirocinio e oggetto di valutazione finale e puo essere accompagnato da una formazione complementare. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo essere ripetuto.
5. In deroga al comma 2, per le attivita elencate nell’Allegato, prima parte, esercitate a titolo autonomo con mansioni direttive, per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali, il riconoscimento e subordinato al superamento della prova attitudinale.
6. Gli oneri conseguenti all’attuazione dei commi 2 e 5 sono a carico dei soggetti interessati.
Art. 3 – Riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale
1. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista I, e considerato esercizio effettivo dell’attivita di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:
2. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista II, e considerato esercizio effettivo dell’attivita , di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente per un periodo pari:
3. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista III, e considerato esercizio effettivo dell’attivita di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
4. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista IV, e considerato esercizio effettivo dell’attivita , di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
5. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista V, lettere a) e b), prima parte, e considerato esercizio effettivo dell’attivita , di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
6. Per le attivita comprese nell’Allegato, prima parte, lista VI, e considerato esercizio effettivo dell’attivita , di cui all’articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:
7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c) l’attivita non deve essere cessata da pia? di dieci anni alla data in cui e depositata la domanda prevista nell’articolo 6.
Art. 4 – Dirigente d’azienda
1. Ai soli fini di cui all’articolo 3, si considera dirigente d’azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente, alternativamente:
Art. 5 – Titoli equivalenti
1. In sostituzione della formazione prevista all’articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b), c), e) sono riconosciuti i certificati rilasciati dall’autorita competente dello Stato membro di origine o di provenienza che attestino l’equivalenza delle conoscenze e le capacita nell’attivita in questione, ad una formazione professionale di almeno due o tre anni, a seconda dei casi.
2. Nel caso in cui la formazione sia di durata almeno pari a due anni ed inferiore a 3, i requisiti di cui all’articolo 3 sono soddisfatti se la durata dell’esperienza professionale in qualita di lavoratore autonomo o di dirigente di azienda di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettera b), prima opzione, comma 3, lettera b), comma 4, lettera b) o come lavoratore dipendente di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), prima opzione, e aumentata del periodo necessario a coprire la minore durata della formazione.
Art. 6 – Autorita competenti al riconoscimento
1. In merito alle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvedono:
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica italiana e il relativo procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del beneficiario.
3. Le autorita di cui al comma 1 sono competenti, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell’Unione Europea delle conoscenze e capacita generali o professionali di cui all’articolo 2, comma 1, richieste dalla normativa vigente, a pronunciarsi in ordine alla verifica dei requisiti professionali o al rilascio della relativa autorizzazione, attestando il tipo e la durata della relativa attivita .
4. Le autorita di cui al comma 1 trasmettono, in quanto richieste, al dipartimento per le politiche comunitarie, le informazioni e i dati statistici necessari per la predisposizione della relazione biennale alla commissione europea sull’applicazione della direttiva 42/1999 specificata nell’articolo 1.
Art. 7 – Prova di altri requisiti
1. Nei casi in cui, per l’ammissione all’esercizio delle attivita di cui all’Allegato, sono richiesti requisiti di onorabilita , di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all’articolo 1, possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall’autorita , giudiziaria o amministrativa, dello Stato d’origine, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.
2. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma 1 non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorita di cui al comma 1, che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali.
3. Qualora lo Stato membro d’origine o di provenienza non rilasci ne il documento di cui al comma 1 ne l’attestato di cui al comma 2, l’interessato puo presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d’origine o di provenienza, una razione solenne dinanzi ad una autorita giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d’origine o di provenienza.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 e diretta ad attestare l’assenza di un precedente fallimento, essa puo essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d’origine o di provenienza.
5. Il requisito della capacita finanziaria e soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d’origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti.
6. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita professionale puo essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l’assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalita e l’estensione della garanzia.
7. I requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti sono certificate, ai fini del riconoscimento in altri stati membri, dalle autorita competenti al loro rilascio in provincia autonoma di Bolzano.
Art. 8 – Promulgazione
Il presente decreto sara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.