DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 MARZO 2002, N. 8

  • Emanante: 3
  • Regione: P.A. di Bolzano
  • Fonte: Supplementi Straordinari
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 24/04/2004
regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.752 dell’11 marzo 2002.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione provinciale per la formazione continua, di seguito denominata commissione, nonche’ le modalita’ di consultazione delle categorie professionali interessate in attuazione dell’Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2 – Composizione della commissione

1.

La commissione insediata presso la ripartizione provinciale sanita’ e’ composta da:

  • il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;
  • due rappresentanti dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell’ambito clinico;
  • un/una rappresentante del collegio degli infermieri;
  • un/una rappresentante dell’ordine degli psicologi;
  • un esperto/un’esperta della riabilitazione,
  • un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunita’ delle aziende sanitarie;
  • tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facolta’ di medicina e chirurgia delle Universita’ di Innsbruck, Padova e Verona;
  • un esperto/un’esperta della formazione continua dell’ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario.

2.

La commissione rimane in carica cinque anni.

3.

Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria dell’ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario.

Art. 3 – Modalita’ di consultazione

1.

Gli ordini professionali, non rappresentati nella commissione, nonche’ le organizzazioni sindacali interessate sono preventivamente sentiti in ordine ai criteri di riconoscimento e valutazione delle esperienze formative di cui all’Art. 4 e devono esprimere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla commissione, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

2.

Sono portati a conoscenza dei soggetti di cui al comma 1 gli schemi di provvedimento concernenti:

  • gli obiettivi formativi di interesse provinciale;
  • i requisiti per l’accreditamento delle societa’ scientifiche nonche’ dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita’ formative nel territorio della provincia di Bolzano;
  • gli indirizzi per i programmi di formazione.

3.

Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 i soggetti interessati possono trasmettere alla commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine piu’ breve, se ritenuto necessario.

Art. 4 – Riconoscimento e valutazione delle esperienze formative

1.

La commissione elabora criteri dettagliati per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del servizio sanitario provinciale.

2.

Alla valutazione delle singole esperienze formative provvede una sottocommissione costituita dai componenti di cui all’Art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), presieduta da uno dei rappresentanti dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontaiatri.

3.

Per il riconoscimento e la valutazione di esperienze formative non multi-professionali la commissione puo’ costituire sottocommissioni, garantendo comunque la partecipazione della categoria professionale interessata.

Art. 5 – Accreditamento dei promotori di attivita’ formative

1.

La commissione elabora criteri dettagliati per l’accreditamento delle societa’ scientifiche nonche’ dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita’ formative nel territorio della provincia di Bolzano, tenendo conto delle esigenze particolari del servizio sanitario provinciale.

2.

Per le funzioni di cui al comma 1 uno degli esperti delle tre universita’ di cui all’Art. 2, comma 1, lettera g) coordina e dirige i lavori.

Art. 6 – Programmazione della formazione continua

1.

La commissione esprime un parere sul piano triennale per la formazione continua elaborato in base al relativo rilevamento del fabbisogno.

2.

Attraverso la programmazione della formazione continua la commissione sostiene la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale.