Decreto Presidente Giunta provinciale 27 Maggio 1998, n. 11

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 01/08/1998
Regolamento di esecuzione dell'art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, concernente le funzioni e la composizione della cabina di regia regionale

Abstract:

Emanazione del regolamento di esecuzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 6/97, avente ad oggetto le funzioni e la composizione della cabina di regia regionale.

Art. 1 – La cabina di regia

1 .

La Cabina di regia regionale (di seguito Cabina) dipende funzionalmente dal presidente della Regione ed opera con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle azioni di intervento da parte delle strutture regionali responsabili dell’utilizzo e gestione dei fondi comunitari e statali.

2 .

Alla Cabina, quale organo collegiale, spettano le decisioni delle scelte strategiche da perseguire, la determinazione delle linee e degli indirizzi generali della propria attivita’; essa, inoltre, approva collegialmente i documenti e le risoluzioni conclusive dell’attivita’ svolta.

3 .

Al presidente della Cabina competono in particolare i seguenti compiti:

  • – convocare le riunioni della Cabina, stabilire l’ordine del giorno, dirigere i lavori e vigilare sull’attuazione delle deliberazioni adottate;
  • – sovrintendere all’attribuzione di compiti e funzioni al personale di supporto, indirizzandone l’attivita’;
  • – rappresentare all’esterno la Cabina, esercitare i poteri di firma connessi con la sua funzione, assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 2 – Funzioni

1 .

La Cabina, nel rispetto delle competenze di ciascun ramo dell’amministrazione regionale, svolge, oltre a compiti di promozione di iniziative e programmazione di interventi, le seguenti funzioni:

  • – assicura il coordinamento dell’amministrazione e degli enti regionali con le amministrazioni pubbliche nazionali e comunitarie, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati agli interventi finanziati con fondi comunitari e statali e ad interventi nelle aree depresse, mantenendo un collegamento stabile con la Cabina di regia nazionale;
  • – coordina l’attivita’ dello “Sportello comunitario” istituito sul territorio regionale dal presidente della Regione ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 6/97 e ne verifica la funzionalita’ per il raggiungimento dello scopo;
  • – costituisce il punto di riferimento operativo e di supporto per l’ufficio di collegamento della Regione Siciliana presso l’Unione europea;
  • – partecipa, con la persona del proprio presidente o di altro componente dallo stesso delegato, anche su richiesta del presidente della Regione agli organismi nazionali e comunitari che trattino azioni e/o programmi di intervento a valere su fondi comunitari e statali, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
  • – promuove le iniziative atte ad assicurare la conoscenza integrale e la tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie;
  • – effettua il monitoraggio delle risorse nazionali e regionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno e verifica lo stato di realizzazione dei programmi;
  • – dispone le azioni di controllo dell’attuazione degli interventi e verifica, sulla base di parametri e di indici di riferimento predeterminati, l’efficacia dell’azione delle Amministrazioni regionali;
  • – svolge attivita’ di supporto del presidente della Regione al fine di realizzare specifici obiettivi connessi all’uso dei fondi comunitari o delle risorse statali di sostegno.

2 .

Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente comma la Cabina puo’ avvalersi del supporto degli organi, uffici e soggetti gia’ investiti di funzioni nelle materie di competenza.

3 .

La Cabina espleta ogni altra funzione attribuitale dalla legge.

Art. 3 – Composizione.

1 .

I componenti della Cabina sono cinque, scelti al di fuori Dell’Amministrazione regionale, di specifica esperienza professionale in Materia economico-finanziaria, o nelle attivita’ di programmazione e controllo Di gestione, o di valutazione dei flussi finanziari o di organizzazione e Definizione dei procedimenti di attuazione delle misure comunitarie.

2 .

I componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina. Agli stessi si applica quanto previsto dalla Legge regionale n. 19/97, art. 5, comma 2, e successive modifiche e integrazioni.

3 .

L’incarico dura quattro anni, e’ revocabile ed e’ rinnovabile una sola volta. La revoca puo’ essere disposta, con decreto del presidente della Regione nei casi di: ripetute assenze non giustificate dalle riunioni collegiali della Cabina; sottoposizione a misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; condanne, con sentenza irrevocabile, a pene detentive.

4 .

I componenti della Cabina percepiscono una indennita’ pari a quella percepita dai componenti della Cabina di regia nazionale.

5 .

La Cabina si riunisce collegialmente, di norma, ogni quindici giorni, su convocazione del presidente, con un preAvviso minimo di 24 ore, salvi i casi di particolare urgenza. Per la validita’ delle riunioni collegiali e’ necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Art. 4 – Struttura

1 .

Per le attivita’ di supporto della Cabina e’ istituita, presso la segreteria generale delLa presidenza della Regione una struttura tecnico- amministrativa denominata Segreteria Tecnica della Cabina di regia regionale.

2 .

Il contingente di personale, scelto tra quello appartenente ai ruoli regionali, da utilizzare ai fini dell’attivita’ della Cabina, e’ fissato in un massimo di venti unita’ ripartite nelle diverse qualifiche funzionali. Tale contingente e’ stabilito con decreto del presidente della Regione sulla base di specifiche professionalita’ attinenti alle materie prevalenti dei diversi programmi e sotto programmi di sostegno e delle competenze gia’ maturate o da maturare attraverso appositi corsi formativi.

3 .

E’ facolta’ della Cabina proporre al presidente della Regione la creazione di appositi gruppi misti di lavoro ai sensi della Legge regionale n. 6/88 nell’ambito della propria struttura, integrati se necessario da personale degli assessorati interessati alla gestione delle risorse comunitarie.

Art. 5

1 .

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.