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- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 27
- Data fonte: 17/03/2004
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La delibera della regione, con riferimento alla forma di rapporto di lavoro flessibile quale la somministrazione di lavoro e tempo determinato, mira a definire gli atti di indirizzo per l’attivazione in via sperimentale nel biennio 2004-2005 espressi al punto 3 a), b), c), d), e) f), g, ed h; a prevede al punto 4, inoltre, l’ipotesi di proroga e a fissare la durata complessiva del rapporto di somministrazione di lavoro a t.d. in analogia alla disciplina dei rapporti a termine (v. art. 4 d. lgs. n. 368/2001).
omissis
DELIBERA
1. L’attivazione, in via sperimentale per il biennio 2004 e 2005, nel rispetto della normativa anche contrattuale vigente ed in conformita agli indirizzi annuali sul contenimento della spesa, dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, come forma alternativa e non esclusiva di reclutamento del personale a termine, per far fonte alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo dell’ente Regione Marche.
2. La definizione sempre in via sperimentale della relativa casistica di assunzione, fermo restando che il limite quantitativo di concreto utilizzo non potra superare il tetto del 7 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, calcolato su base mensile, e che, in alcun caso, si potra ricorrere all’utilizzo di tale forma flessibile derogando ai criteri che verranno dettati per contenere la spesa in materia di personale.
3. L’individuazione per l’effetto dei seguenti casi di stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato, anche ricorrendo, ove possibile, a finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato italiano o di altri enti:
4. La proroga e la durata complessiva del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e fissata analogamente alla disciplina dei rapporti a termine di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.