Delibera 24 febbraio 2004, n.169

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 17/03/2004
Art. 4, comma 1 lett. a) - lr 20/2001 - atti di indirizzo per l'attivazione nell'ambito delle forme flessibili di rapporti di lavoro di quelli di somministrazione lavoro a tempo determinato.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

La delibera della regione, con riferimento alla forma di rapporto di lavoro flessibile quale la somministrazione di lavoro e tempo determinato, mira a definire gli atti di indirizzo per l’attivazione in via sperimentale nel biennio 2004-2005 espressi al punto 3 a), b), c), d), e) f), g, ed h; a prevede al punto 4, inoltre, l’ipotesi di proroga e a fissare la durata complessiva del rapporto di somministrazione di lavoro a t.d. in analogia alla disciplina dei rapporti a termine (v. art. 4 d. lgs. n. 368/2001).

omissis

 

DELIBERA

 

1. L’attivazione, in via sperimentale per il biennio 2004 e 2005, nel rispetto della normativa anche contrattuale vigente ed in conformita agli indirizzi annuali sul contenimento della spesa, dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, come forma alternativa e non esclusiva di reclutamento del personale a termine, per far fonte alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo dell’ente Regione Marche.

 

2. La definizione sempre in via sperimentale della relativa casistica di assunzione, fermo restando che il limite quantitativo di concreto utilizzo non potra superare il tetto del 7 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, calcolato su base mensile, e che, in alcun caso, si potra ricorrere all’utilizzo di tale forma flessibile derogando ai criteri che verranno dettati per contenere la spesa in materia di personale.

 

3. L’individuazione per l’effetto dei seguenti casi di stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato, anche ricorrendo, ove possibile, a finanziamenti da parte della Unione Europea, dello Stato italiano o di altri enti:

  • in presenza di eventi eccezionali e motivati, non previsti ne prevedibili in sede di programmazione dei fabbisogni triennali di personale;
  • in presenza di punte di attivita o di attivita connesse ad esigenze straordinarie, derivanti dall’assunzione di nuovi servizi, dall’introduzione di nuove tecnologie ovvero da innovazioni legislative che comportino anche l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
  • per far fronte a particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione ed all’aggiornamento di sistemi informativi o di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualita e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
  • per soddisfare specifiche esigenze connesse alla necessita di fornire supporti tecnici nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e dei servizi alla persona;
  • per attivita connesse allo svolgimento di specifici programmi o progetti quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;
  • per consentire la temporanea utilizzazione di professionalita non previste nell’ordinamento professionale regionale e non reperibili con le ordinarie forme di reclutamento;
  • per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 53/2000;
  • per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio nelle ipotesi sia di congedo per maternita o paternita sia in quelle di congedo parentale.
  •  

    4. La proroga e la durata complessiva del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e fissata analogamente alla disciplina dei rapporti a termine di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.