Delibera Consiglio regionale 14 Dicembre 1983, n. 819

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 14/12/1983
Estratto dal processo verbale della seduta del consiglio regionale del 14 dicembre 1983 deliberazione n. 819 programma quadro sperimentale sull'occupazione giovanile

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Delibera

1. Di recepire l’allegato “programma quadro sperimentale”;

2. Di approvare la Parte Indicata al punto a.2.”gli interventi a

3. Di approvare l’allegata convenzione tipo, Parte Integrante la presente deliberazione, necessaria per l’attuazione del programma di cui sopra;

4. Di far fronte agli impegni previsti dal programma quadro sperimentale per l’anno 1983 con i fondi del cap.15000 del bilancio regionale per un importo complessivo di lire 250.000.000 (imp.2643);

5. Di dar mandato alla giunta di predisporre un subprogetto quadro regionale secondo quanto specificato in narrativa;

6. Di aver mandato alla Giunta regionale di procedere con deliberazioni trimestrali di giunta, con preventiva informazione al Consiglio Regionale, sia per gli interventi con finanziamento regionale, che per quelli da autorizzare e da inserire nel sub progetto quadro regionale.

Il consiglio approva programma quadro sperimentale sull’occupazione giovanile, la formazione professionale, il mercato del lavoro

1. La Regione ha avviato con le parti sociali un confronto sulla politica di formazione professionale, sul sistema informativo sul mercato del lavoro finalizzato ad una politica attiva dell’impiego.

2. In tale confronto la Regione terra’ conto della collaborazione tra il coordinamento interregionale e il Ministero del lavoro e del relativo confronto con le parti sociali a livello nazionale. Questa iniziativa e’ diretta anche al rafforzamento/potenziamento del ruolo della commissione regionale per l’impiego nell’ottica della sua riforma. In virtu’ e nell’ambito delle specifiche competenze partecipa l’ufficio regionale del lavoro.

3. In tale quadro si sottolinea:

  • 3.1. La scelta della programmazione come metodo, evitando interventi non opportunamente finalizzati.
  • 3.2. La necessita’ di affrontare con un Comune impegno il grave problema dell’occupazione realizzando, in particolare, progetti di qualificazione professionale atti a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.

4. Si afferma che il sistema F.P. E’ strumento operativo finalizzato all’occupazione ed a promuovere nuove occasioni di lavoro nell’ambito degli obiettivi di sviluppo, nonche’ all’adeguamento qualitativo e professionale fra domanda ed offerta di lavoro;

5. Affinche’ il sistema di F.P. Possa concretamente perseguire le finalita’ ora indicate dovra’ caratterizzarsi per il massimo di flessibilita’ in riferimento:

  • Alla gestione del persona le operante nel sistema regionale in termini di riqualificazione, aggiornamento e mobilita’;
  • Al ruolo delle strutture attuali alle quali le parti sociali assicurano, nei limiti del possibile, il massimo di partecipazione nella realizzazione dei progetti di F.P. Di:

6. In relazione all’approvazione da parte del c.r. Dell’aggiornamento per l’anno 198384 del programma regionale della F.P. Dovranno essere oggetto di particolare impegno:

  • Le priorita’ di intervento su lavoratori in mobilita’ e su giovani;
  • L’obbligatorieta’ della finalizzazione degli interventi secondo quanto indicato al precedente punto 4;
  • Le necessita’ di innovazione e sperimentazione.

7. Si sottolinea la necessita’ di sostenere al massimo le opportunita’ che la legge 25 marzo 1983 n. 79, con la quale e’ stato convertito il decreto 29 gennaio 1983 n. 17, offre alla formazione e all’occupazione dei giovani.

8. Nel quadro delle indicazioni di cui ai punti precedenti si sottolinea la necessita’ di esplicitare, con normative e con comportamenti, il ruolo delle parti sociali nel funzionamento del sistema di F.P. A livello di:

  • Programmazione
  • Progettazione didattica
  • Gestione (sociale)
  • Verifica

9. Ci si propone per l’immediato, di concentrare prioritariamente l’attenzione sulla tematica della programmazione e sulle possibilita’ di sostegno alla formazione e all’occupazione dei giovani offerte dalla legge 79/1983 “misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l’occupazione”.

A. Comportamenti richiesti sui vari oggetti.

A.1. Le parti sociali, nell’ambito delle procedure di programmazione previste dalla normativa regionale (legge 86/80, regolamento attuativo; delibere di programma e relativi aggiornamenti), debbono impegnarsi a garantire il proprio apporto, sia nelle consulte Provinciali, sia in riferimento alle sedi istituzionali della Regione sia nella commissione regionale per l’impiego.

A.1.1. In specifico, per quanto concerne i progetti di formazione sia pubblici che privati, che richiedono l’autorizzazione per l’inoltro al f.s.e., si ricorda che:

  • A livello Provinciale, nell’ambito delle consulte Provinciali sara’ istituito un sottogruppo specifico con il compito di valutare la rispondenza del progetto agli obiettivi di sviluppo aziendale/territoriale;
  • Le organizzazioni dovranno garantire comunque proprie circostanziate valutazioni su tale oggetto.
  • A livello regionale le parti sociali debbono garantire il proprio apporto, al fine di esprimere valutazioni di compatibilita’/coerenza settoriale dei progetti, anche in relazione a eventuali progetti quadro regionali.
  • La commissione regionale per l’impiego funge da momento di valutazione globale, intersettoriale, di sintesi, tenuto conto dela circolare Ministero del lavoro n. 111/82 concernente le procedure di accesso al f.s.e.
  • I risultati della commissione regionale per l’impiego sulla proposta approvata dalla giunta verranno trasmessi al Consiglio regionale al fine di garantire l’effettivo apprezzamento.

A.1.2. Le procedure di cui ai punti precedenti saranno applicate ad ogni atto di programma e di piano.

A.1.3. Si sottolinea l’opportunita’ di approfondire, in tempi successivi, specifiche modalita’ relative alla realizzazione dei progetti privati autorizzati.

A.2. Gli interventi a sostegno dei contratti di formazione lavoro. Va sostenuta l’esperienza dei contratti di formazionelavoro esaltandone le finalita’ professionalizzanti e stimolandone le possibili implicazioni sul terreno dell’occupazione.

A.2.1. Interventi su contratti stipulati nel periodo febbraio-dicembre 1983. La Regione Toscana si impegna a predisporre progetti operativi fino ad un massimo di 2000 giovani coinvolti in contratti a finalita’ formative stipulati dalle imprese nel periodo febbraiodicembre 1983. Tale intervento consistera’ in attivita’ di formazione teorica da svolgersi a partire dal 1 novembre 1983. Le associazioni intercomunali e le Comunita’ Montane attueranno interventi provvisti delle caratteristiche di cui al successivo punto a.2.3. Secondo le modalita’ di cui al punto a.2.4.

A.2.2 interventi su contratti stipulati a partire al 1 gennaio 1984. Viene garantito con il piano F.P. 1983-84, il finanziamento a:

  • Orientamento
  • Corsi a seguito
  • Sperimentazioni
  • Iniziative finalizzate a sbocchi occupazionali di cui al punto 5.2.,lett. A) e b) dell’aggiornamento di programmi per la F.P.
  • Corsi di base (“a”)
  • Eventuali ulteriori iniziative documentate di particolare rilievo.

Per i contratti a finalita’ formativa stipulati a partire dal 1 gennaio 1984 la Regione predisporra’, inoltre, una serie di progetti quadro che prevedano interventi di formazione fino ad un massimo di 3000 giovani. Per la gestione dei progetti verra’ istituito un apposito fondo “formazione lavoro” utilizzato per finanziare le iniziative proposte dalle imprese la cui istruttoria avverra’ in base all’ordine temporale di presentazione delle stesse e secondo le modalita’ del successivo punto a.2.3. Il fondo sara’ “ad esaurimento”, essendo l’operazione globalmente finalizzata a stimolare la realizzazione di contratti di formazione lavoro, specialmente sostenendo le aziende piccole e medie. Per la gestione del “fondo formazionelavoro” la Regione operera’ con provvedimenti trimestrali al fine di garantire il tempestivo finanziamento delle iniziative.

A.2.3. Caratteristiche degli interventi finanziati dalla Regione e relative condizioni.

  • Saranno sostenute, le iniziative che prevedono:
  • Le parti sociali dovranno avere parte attiva nel:
  • La Regione garantira’ a favore delle aziende:
  • Gli interventi previsti ai punti a.2.1. E a.2.2 si realizzeranno tramite convenzione delle aa.ii. Con le singole aziende in cui, oltre quanto previsto dal regolamento, si specifichera’, nell’ambito delle ipotesi di cui alla lettera a):

La Regione predisporra’, d’intesa con le parti sociali, la convenzione tipo.

A.2.4. Modalita’ presentazione proposte.

L’azienda, che intenda usufruire dell’intervento regionale, presenta all’amministrazione provinciale competente territorialmente una domanda di intervento di formazone teorica a sostegno del contratto di formazione lavoro, corredata da una copia della richiesta, con relativa documentazione, inoltrata alla commissione comunale di collocamento o alla sezione di collocamento (vedi circolare Ministero lavoro 15/83). L’amministrazione provinciale predispone un piano di fattibilita’ aggregando le domande per qualifica/comparto e per territorio, acquisendo il parere formale delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, utilizzando la collaborazione degli uffici del lavoro, impiegando la stessa modulistica prevista per il piano di F.P. Al fine di facilitare lo svolgimento piu’ efficace degli interventi sara’ compito delle amministrazioni Provinciali coordinare quelli che, per la dispersione degli allievi sul territorio, possano richiedere la loro concentrazione in un’unica associazione intercomunale. La Regione approva i piani di intervento e attribuisce i finanziamenti per le associazioni intercomunali interessate. La Regione elaborera’ modalita’ di approvazione e di erogazione dei fondi, tali da garantire la tempestiva corresponsione dei finanziamenti.

A.2.5. Autorizzazioni ad aziende e loro consorzi. Alternativamente a quanto previsto ai punti precedenti, le aziende interessate potranno richiedere, tramite le amministrazioni Provinciali, l’autorizzazione all’accesso al f.s.e. E al fondo di rotazione. Tale autorizzazione potra’ essere concessa:

  • Direttamente ad ogni singola azienda;
  • A consorzi di aziende operanti nella medesima area e nello stesso comparto.

Le procedure di autorizzazione previste dalla legge 85/80 e dal regolamento attuativo restano in vigore, cosi’ come quanto concordato e richiamato al precedente punto a.1. E relativi sottopunti, vengono per contro aperti i termini di presentazione delle domande relative ad attivita’ formative che si svolgano entro il periodo 1 luglio ’83 30 giugno ’84. L’autorizzazione e’ subordinata all’impegno a concordare con le aa.ii. Competenti per territorio, tramite i relativi C.F.P., la progettazione della parte di formazione, e in particolare di quella teorica.

A.2.6. La Regione Toscana, garantira’, inoltre, nell’ambito del piano di formazione professionale interventi e provvidenze specifiche per attivita’ formative che prevedano l’assunzione di giovani qualificati.

A.2.7. Le presenti tipologie di intervento sui contratti di formazione lavoro hanno validita’ sperimentale di un anno.

Il processo di attuazione di quanto indicato dovra’ trovare applicazione tra le amministrazioni Provinciali ed i relativi livelli organizzativi delle parti sociali. La Regione e le parti sociali realizzeranno momenti periodici di valutazione delle esperienze effettuate con i contratti di formazione lavoro.

Bozza di convenzione per l’attuazione di corsi di formazione teorica a sostegno dei contratti di finalita’ formativa

Premesso

  • Che la Regione Toscana, nel rispetto delle priorita’ definite nella propria deliberazione c.r. 12 aprile 1983, n. 234, riconosce i contratti a finalita’ formativa previsti all’art.8, 1 e 2 comma della Legge 25 marzo 1983, n. 79 quale base per la realizzazione di interventi formativi di cui alla lettera a del punto 5.2. Della richiamata deliberazione 234/83;
  • Che la Regione Toscana ha predisposto un “programmaquadro sperimentale sull’occupazione giovanile” che prevede la realizzazione di interventi di formazione teorica di almeno 200 ore di durata che integrino l’esperienza di formazione sul lavoro di cui alla citata legge 79/83, art.8 commi 1 e 2 ;
  • Che la Regione Toscana si impegna ad autorizzare le domande, presentate dalle aziende che stipulino la presente convenzione, di accesso all’aiuto “f” regolamento CEE 3039/78;

Constatato

  • Che l’azienda … Con sede in … Ha presentato domanda all’ammnistrazione provinciale di … Di partecipare al “programma quadro sperimentale sull’occupazione giovanile” della Regione Toscana, richiamato in premessa;
  • Che alla documentazione allegata dall’azienda risulta che questa ha presentato in data … Richiesta di assunzione con contratto a finalita’ formativa ai sensi dell’art.8, 1 e 2 comma della Legge 79/83 alla commissione comunale di collocamento/sezione di collocamento di … Per i signori, e per la relativa qualificazione e durata;
  • Che la commissione/sezione di collocamento di … Ha rilasciato il nulla osta previsto dalla legge, secondo le modalita’ di cui alla circolare Ministero del lavoro n. 15 del 25 marzo;
  • L’anno … Il giorno … Del mese di … In … Presso la sede dell’associazione intercomunale/Comunita’ Montana …, tra il presidente dell’a.i./c.m. …, nato il … A … E l’azienda … Con sede in … Rappresentata dal sig. … Nato il … A … Nella sua veste di … .

Si conviene e si stipula quanto segue

  • A. L’azienda … Nell’ambito della durata del contratto, come sopra specificato,
  • A.1. Provvede alla realizzazione di esperienze lavorative a favore dei lavoratori sopra indicati al fine di permetterne la qualificazione sopra precisata;
  • A.2. Garantisce ai lavoratori sopra indicati la frequenza dell’apposito corso teorico della durata di 200 ore gestito, secondo le modalita’ di seguito precisate, dalla A.I./C.M. … E finalizzato al completamento della qualificazione sopra precisata;
  • A.3. Partecipa direttamente, o tramite la propria organizzazione di categoria, alla progettazione del corso teorico di qualificazione gestito dall’A.I./C.M. … In modo da garantire il collegamento tra esperienza lavorativa pratica e formazione teorica;
  • A.4. Partecipa direttamente, o tramite i rappresentanti della propria organizzazione di categoria al termine dell’attivita’ di formazione pratica e teorica, alla commissione d’esame per il rilascio della qualifica, di cui all’art.3.11 del regolamento R.T. 1/1982, titolari dei contratti a finalita’ formativa;
  • A.5. Designa delle persone, con le relative qualifiche o ruoli;