Delibera Consiglio regionale 15 Marzo 1990, n. 1178

  • Emanante: 3
  • Regione: Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 26
  • Data fonte: 20/09/1990
Regolamento per l'autorizzazione, il finanziamento, l'avviamento, la gestione e la conduzione di cantieri scuola e lavoro ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989.

1) i cantieri scuola e lavoro sono gestiti dai comuni e/o loro consorzi, dalle province e dalle Comunita’ Montane autorizzati dalla Regione Lazio alla quale hanno presentato i progetti e la relativa documentazione nei termini ed ai sensi della Legge regionale n. 31 del 1989;

2) l’ente gestore non puo’ dare inizio alla attivita’ del cantiere scuola e lavoro senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che potra’ accordare o meno il finanziamento di cui alla Legge regionale n. 31 del 1989;

3) saranno esclusi dalle successive autorizzazioni gli enti che abbiano data cattiva prova nella gestione dei cantieri scuola e di lavoro;

4) l’ente gestore e’ responsabile dell’andamento tecnico del cantiere scuola e lavoro e si assume ogni conseguente responsabilita’ verso i terzi senza diritto a rivalsa verso la Regione Lazio;

5) la Giunta regionale puo’ disporre controlli durante la realizzazione dei progetti e chiedere ulteriore necessaria documentazione in ordine all’avvenuta realizzazione dei progetti stessi;

6) presso ogni cantiere scuola e lavoro deve essere tenuto, sotto la responsabilita’ dell’ente gestore, un registro per l’attestazione giornaliera delle presenze dei lavoratori sul quale deve essere riportato, alla fine di ogni settimana, il riepilogo delle giornate lavorative effettuate;

7) l’ente gestore e tenuto a nominare gli istruttori tra i dirigenti degli uffici tecnici dell’ente medesimo competenti per le materie attinenti il progetto autorizzato, i quali sono responsabili del buon andamento del cantiere scuola e lavoro;

8) la durata scuola e lavoro e’ fissata dalla Giunta regionale al momento del rilascio della autorizzazione di apertura e comunque non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi, prorogabili eccezionalmente a diciotto mesi, secondo quanto dettato dalla Legge regionale n. 31 del 1989, le ore giornaliere sono suddivise in cinque di lavoro e una di formazione per cinque giorni settimanali;

9) in forza dell’autorizzazione con verbale n. 30 della riunione del 7 novembre 1989 della commissione regionale per l’impiego i comuni, le province, le Comunita’ Montane, che abbiano ottenuto l’autorizzazione regionale alla apertura di cantieri scuola e di lavoro, possono dare la precedenza ai locali residenti per il reclutamento dei disoccupati da realizzare attraverso appositi bandi, pubblicati anche tramite le sezioni circoscrizionali per l’impiego competenti per territorio e nel rispetto delle singole posizioni di graduatoria in caso i residenti locali fossero numericamente inferiori alle unita’ da occupare;

10) i lavoratori avviati nei cantieri scuola e lavoro mantengono ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, la posizione giuridica dei disoccupati, la loro utilizzazione non crea pertanto rapporto di lavoro con l’ente gestore;

11) all’erogazione del finanziamento si provvede attraverso autorizzazioni assessorili in due soluzioni con le percentuali del 50 per cento all’atto dell’approvazione del progetto, e con il restante 50 per cento a saldo del finanziamento dietro produzione di deliberazione di consuntivo dell’ente indicante l’importo complessivo del finanziamento e delle spese sostenute con riferimento esplicito alle persone remunerate indicate per numero, qualita’ e periodo;

12) il trattamento economico dei lavoratori nei cantieri scuola e di lavoro viene determinato annualmente secondo quanto stabilito al punto 1, dell’ad. Legge regionale n. 31 del 1989 ed e’ fissato per il 1990 in L. 35.000 giornaliere e determinandolo per gli anni successivi in base ai numeri indici del costo della vita pubblicati sui bollettini ISTAT;

13) fra i lavoratori utilizzati in cantieri scuola e di lavoro una quota fino al 5 per cento dovra’ essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati ove in possesso dei requisiti necessari e dettati dalla presente deliberazione;

14) i lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e di lavoro non possono essere adibiti a lavori che presentano carattere di pericolosita’ (demolizioni, smontaggio e rimaneggiamento di tetti, lavori in galleria, o che comunque richiedano l’impiego di mine, costruzioni di pozzi, ecc.) la cui esecuzione dovra’ essere affidata a personale dipendente dall’ente gestore particolarmente idoneo ed assicurato per tal genere di lavoro;

15) le eventuali sospensioni del cantiere scuola e lavoro per sopraggiunti e giustificati motivi, debbono essere comunicate tempestivamente dall’ente gestore al competente ufficio del settore problemi del lavoro dell’Assessorato al personale, affari generali e problemi del lavoro;

16) le eventuali e giustificate sostituzioni di uno o piu’ lavoratori avviati ai cantieri scuola e di lavoro debbono essere riportate sul registro presenze secondo quanto stabilito al precedente punto 6) della presente deliberazione, e comunque possono concernere le seguenti motivazioni:

A) Sostituzioni definitive:

A.l – per morte;

A.2 – per dimissioni;

A.3 – per motivi disciplinari;

A.4 – per inabilita’ al lavoro per un periodo equivalente alla durata del cantiere scuola e di lavoro;

B) sostituzioni temporanee:

B.l – sostituzione temporanea a copertura di posti vacanti a seguito di inabilita’ lavorativa temporanea per una durata prevista superiore ai sei giorni;

17) l’eventuale chiusura anticipata del cantiere scuola e lavoro, per sopravvenute e imprevedibili impossibilita’ di realizzazione del medesimo, potra’ essere disposta dall’ente gestore previo parere favorevole del competente ufficio dell’Assessorato al personale e problemi del lavoro a cui dovranno essere tempestivamente comunicati i motivi che impediscono la continuazione del cantiere;

18) alla chiusura del cantiere l’ente gestore e’ tenuto a trasmettere all’Assessorato al personale, affari generali e problemi del lavoro, il rendiconto e la relazione sull’attivita’ svolta sulla base dei quali verra’ liquidato il saldo delle spese sostenute di quanto previsto dal progetto :~lltr~ri7~ato:

19) per tutto cio’ che non e’ previsto nella presente deliberazione e che attiene alla gestione ed alla conduzione dei cantieri scuola e di lavoro si fa riferimento alle leggi in vigore. Posta ai voti la deliberazione e’ approvata all’unanimita’.