Delibera Consiglio regionale 29 Luglio 1986, n. 340

  • Emanante: 3
  • Regione: Molise
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 29/07/1986
Art.20 - legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 - definizione albo operatori formazione professionale - regolamento

Titolo I – personale in servizio

Art. 1

Le sezioni dell’albo regionale degli operatori per la formazione professionale, di cui all’art.20 della Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, sono distinte per aree disciplinari e livelli funzionali.

Art. 2

Il personale docente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, optera’ per l’inserimento nella graduatoria di un’area disciplinare in base ai titoli di studio posseduti o in base agli insegnamenti effettivamente svolti per almeno 3 anni alla data del 30 giugno 1982, anche in presenza di insegnamenti che si riferiscono a piu’ aree disciplinari. Il personale docente potra’ essere utilizzato, in caso di mobilita’ o completamento orario, anche per insegnamenti appartenenti ad altre aree disciplinari, purche’ in possesso dei requisiti.

Art. 3

Il personale non docente verra’ iscritto nella graduatoria del livello funzionale al quale si riferisce la mansione svolta nell’ultimo anno formativo, purche’ in possesso del titolo di studio corrispondente.

Art. 4

Il personale appartenente alle sezioni “a ” e “b” deve presentare, per il tramite dell’ente di appartenenza, una dichiarazione dalla quale risultino:

  • Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
  • Il possesso dei seguenti requisiti:
  • La disciplina che insegna o la mansione che svolge e presso quale ente.

Art. 5

In allegato alla predetta dichiarazione dovranno essere presentati:

  • Originale e copia autenticata del titolo di studio;
  • Ogni ed eventuale altro titolo culturale, didattico e/o di servizio, comunque valutabile, in originale o copia autenticata;
  • Certificato di nascita;
  • Certificato di cittadinanza Italiana;
  • Certificato di godimento dei diritti politici e civili;
  • Certificato del casellario giudiziario;
  • Certificato di sana Costituzione fisica.

I suddetti certificati devono essere in bollo e quelli sopra descritti ai punti 4,5,6 e 7 di data non anteriore a tre mesi di quella del presente Regolamento.

Art. 6

Il personale iscritto alla sezione b e che matura il diritto ad essere iscritto alla sezione a deve produrre, a diritto maturato, apposita domanda all’Assessorato Regione competente, in carta semplice e corredata da un certificato rilascato dall’ente di appartenenza attestante il rapporto di servizio durante il triennio oggetto del diritto.

Art. 7

Coloro che hanno gia’ prodotto e presentato all’Assessorato alla formazione professionale quanto previsto dagli art.4,5 e 6 devono produrre la documentazione relativa all’ultimo anno formativo, nonche’ una dichiarazione sostitutiva di responsabilita’ attestante il permanere dei requisiti previsti dagli art.4 e 5.

Art. 8

La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2 del predetto art.5 comporta l’assegnazione di zero punti in graduatoria; quella di cui ai punti 3,4,5,6 e 7 del suddetto medesimo articolo, la decadenza dall’incarico.

Titolo II – sezione c domande

Art. 9

Gli aspiranti ad essere inclusi nell’albo regionale degli operatori di formazione professionale sez. C di cui all’art.20 della Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, devono produrre apposita domanda, con firma autenticata, entro il 30 maggio di ogni anno. Per l’anno 1986-1987 le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento. Per le domande che perverranno oltre tale termine fara’ fede la data del timbro postale. Le istanze fuori termine non saranno prese in considerazione.

Art. 10

La domanda, redatta in carta legale, deve essere indirizzata all’Assessorato alla formazione professionale, Via Martiri della Resistenza Italiana, n. 31/a 86100 Campobasso e spedita a mezzo raccomandata.

Art. 11

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita’:

  • Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
  • Il possesso dei seguenti requisiti:
  • Il possesso del titolo di studio;
  • L’indicazione della graduatoria nella quale si chiede l’iscrizione, riportando il numero di codice della graduatoria stessa, sulla scorta del Titolo In possesso, secondo quanto specificato nelle tabelle di cui agli allegati “a” e “b” del presente Regolamento.

Art. 12

Allegati alla domanda di iscrizione, gli aspiranti devono presentare:

  • Originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto;
  • Ogni eventuale altro titolo culturale, didattico e/o di servizio, in originale o copia autenticata, comunque valutabile secondo la tabella di cui agli artt.34, 35 e 36 del presente Regolamento.

Art. 13

Per ogni graduatoria deve essere prodotta apposita domanda, in caso di piu’ domande e’ possibile fare riferimento ai documenti allegati ad una di esse.

Art. 14

Potranno essere iscritti all’albo gli aspiranti che, alla data di presentazione delle domande, abbiano compiuto 18 anni e che non abbiano superato l’eta’ massima per il pensionamento prevista dalla normativa vigente.

Art. 15

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno prodotto in precedenza istanza di iscrizione all’albo regionale per gli operatori della formazione professionale sez. C dovranno regolarizzare la documentazione prodotta, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 – Conferimento incarichi e supplenze

In presenza di esigenze di personale insegnante e/o non insegnante, gli enti gestori conferiranno l’incarico agli aventi diritto, in stretto ordine di graduatoria, su formale indicazione dell’Assessorato.

Art. 17

In caso di assenza del titolare docente per un periodo continuativo superiore a giorni 15 ed in assoluta presenza di esigenze didattiche, gli enti potranno conferire supplenze temporanee agli aspiranti aventi diritto, su segnalazione formale da parte dell’Assessorato, in ordine di graduatoria e per il tempo strettamente necessario e comunque fino al rientro del titolare.

Art. 18

In caso di assenza del titolare non docente per un periodo continuativo superiore a giorni 30 ed in presenza di inderogabili esigenze di servizio, gli enti potranno conferire supplenze temporanee agli aspiranti aventi diritto, su designazione dell’Assessorato competente, in ordine di graduatoria e per il tempo strettamente necessario e comunque fino al rientro del titolare.

Art. 19

La nomina di conferimento dell’incaricato e/o della supplenza deve essere notificata dall’ente gestore all’interessato telegraficamente o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere accettata entro le ore 12 del giorno successivo a quello di ricezione. Non e’ ammessa accettazione condizionata o con riserva.

Art. 20

In caso di rinuncia da parte dell’aspirante, questi viene depennato dall’ordine di graduatoria assegnato in base ai titoli e reiscritto in coda alla graduatoria stessa. Si considera rinunciatario anche chi non fa pervenire all’ente l’accettazione in tempo utile. L’interessato puo’ rinunciare alla supplenza temporanea in favore dell’accettazione di un incarico.

Art. 21

In caso di conferimento di nomina di incarico o di supplenza l’interessato deve presentare entro 10 giorni dalla data di nomina, pena la decadenza, i seguenti documenti in bollo:

  • Certificato di cittadinanza Italiana;
  • Certificato del casellario giudiziario;
  • Certificato di godimento dei diritti civili e politici;
  • Certificato di sana Costituzione fisica.

Per tutta la durata della validita’ della graduatoria si puo’ fare riferimento agli stessi documenti eventualmente gia’ prodotti anche presso altri enti.

Art. 22

In caso di esaurimento delle graduatorie ed in presenza di esigenze di personale, l’ente potra’ conferire incarichi o supplenze previa autorizzazione dell’Assessorato regionale, fatti salvi i requisiti specifici ed applicando i criteri previsti dal presente Regolamento.

Art. 23

L’albo regionale degli operatori di formazione professionale sezione C docenti, e’ composto da graduatorie distinte per aree disciplinari, come specificato nel seguente art.24. Ogni area disciplinare e’ identificata da un numero di codice e dall’elenco dei titoli richiesti per l’iscrizione alla graduatoria stessa.

Art. 24

Le aree disciplinari, i numeri di codice della graduatoria ed i titoli di acceso sono quelli previsti nell’allegata tabella “a”.

Art. 25

L’iscrizione nelle graduatorie relative alle esercitazioni di laboratorio e’ consentita anche:

  • Ad aspiranti con specifico titolo di studio superiore a quello previsto con esperienza almeno annuale;
  • Ad aspiranti con titolo di studio inferiore a quello previsto purche’ documentino l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’esercizio dell’attivita’ professionale per almeno 7 anni.

Art. 26

L’albo degli operatori di formazione professionale sez.C non docenti e’ composto da graduatorie distinte per livelli ed inquadramento retributivo funzionali. Ogni mansione e’ identificata da un numero di codice, che descrive il livello, e dall’elenco dei titoli richiesti per l’iscrizione alla graduatoria stessa. Le esigenze di personale con funzioni relative al 1 e 2 livello saranno risolte nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento.

Art. 27

Le mansioni nel livello, i numeri di codice delle graduatorie ed i titoli di accesso, per le funzioni di non docente, sono quelli previsti nell’allegata tabella “b”.

Titolo III – norme comuni

Art. 28

Le graduatorie saranno compilate dal competente ufficio regionale secondo i criteri dei requisiti, titoli di servizio ed altri titoli valutabili, come specificato nella tabella di valutazione di cui agli art.34,35 e 36 del presente Regolamento.

Art. 29

Le graduatorie devono riportare a fianco di ciascun nominativo, il punteggio totale, nonche’ la descrizione analitica di tutti gli elementi che concorrono alla formazione di esso.

Art. 30 – Esclusione dalle graduatorie

La mancata presentazione dei documenti di cui all’art.12 P.I comporta il non inserimento nella graduatoria. Non saranno prese in considerazione quelle domande redatte in difformita’ a quanto previsto dall’art.11.

Art. 31 – Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli interessati inoltre potranno prendere visione presso l’Assessorato regionale competente.

Art. 32

Avverso la compilazione delle graduatorie, gli interessati possono produrre ricorso, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, alla commissione regionale per la verifica della corretta applicazione del C.C.N. L. Degli operatori della formazione professionale, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3143 del 25 agosto 1982 e successive rettifiche ed integrazioni, presso l’Assessorato alla formazione professionale.

Art. 33

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro e non oltre 30 giorni dal termine di presentazione dei ricorsi e resteranno valide per la durata di un biennio formativo.

Art. 34 – Valutazione titoli culturali

Personale non docente

  • Titolo di studio base richiesto per l’inquadramento p.5
  • Titolo di studio superiore a quello richiesto per l’inquadramento, per ogni titolo p.3
  • Titolo di idoneita’ in pubblici concorsi per qualifiche affini, per ogni titolo p.0,50

Art. 35 – Valutazione titoli di servizio

Personale docente e non docente

  • Per ogni anno di servizio, o periodo superiore a 6 mesi, prestato presso pubbliche amministrazioni o presso i C.F. Riconosciuti dalla Regione nella qualifica cui si riferisce la graduatoria p.5 oppure per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni p.0,50
  • Oppure, per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi, di attivita’ lavorativa svolta presso privati comprovata mediante attestazione dell’ufficio del lavoro e del competente istituto previdenziale con la qualifica e/o mansione cui si riferisce la graduatoria
  • Oppure, per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi di attivita’ lavorativa svolta in proprio e rilevata attraverso l’attestazione degli enti previdenziali, con funzioni rispondenti alla qualifica cui si riferisce la graduatoria
  • Il servizio svolto presso pubbliche amministrazioni o presso C.F.P. Riconosciuti dalla Regione con inquadramento nel livello immediatamente inferiore sara’ riconosciuto in quello attuale nella misura del 50 per cento;

Il servizio svolto in livelli non immediatamente inferiori sara’ riconosciuto nella misura del 20 per cento.

Art. 36 – Valutazione dei titoli culturali personale docente

Per ogni graduatoria saranno valutati i titoli culturali citati e quelli affini con il seguente punteggio:

  • Diploma di laurea p.12 un coefficiente di 0,10 punti in ragione di voto superiore a 76/110 per la lode p.2
  • Diploma di scuola secondaria superiore di 2 grado quinquennale o di istituto magistrale con anno integrativo p.6 un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 41/60
  • Diploma di abilitazione magistrale p.5 un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 41/60
  • Abilitazione all’insegnamento p.6 un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 69/100
  • Altri diplomi professionali (per ogni anno di durata del corso degli studi) p.1,50
  • Corsi di aggiornamento e/o qualificazione attinenti alla graduatoria in cui si chiede l’iscrizione (per ogni mese o frazione superiore a 10 giorni di durata del corso) autorizzati da strutture pubbliche p.0,50
  • Titoli di specializzazione (anche pubblicazioni, ricerche) specifici per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria, per ogni titolo p.2 per ogni anno di specializzazione p.2
  • Qualifiche professionali (per ogni anno di durata del corso degli studi) p.1

Art. 37 – Documentazione

Tutti i documenti comprovanti i titoli culturali devono essere in originale o copia autenticata. I certificati di servizio dovranno essere in carta legale. Il servizio di cui al precedente art.35 lettera b) deve essere documentato con dichiarazione in carta legale rilasciata dal datore di lavoro e documentata con certificato in bollo rilasciato dal competente istituto previdenziale; quello di cui al precedente art.35 lettera c) con certificazione in carta legale, rilasciata dai copetenti enti previdenziali. Uno stesso periodo potra’ essere preso in considerazione soltanto una volta.

Art. 38

Sara’ cura dell’Assessorato regionale alla formazione professionale verificare la veridicita’ delle dichiarazioni presentate.

Art. 39

A carico di coloro che hanno presentato dichiarazioni risultanti non veritiere, si procedera’ in conformita’ a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.