Delibera Consiglio regionale 8 Settembre 1986, n. 8364

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 08/09/1986
Procedure per le associazioni intercomunali e le comunita' montane per l'attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui alla deliberazione consiliare 289 del 15 luglio 1986, legge regionale n. 63/81. modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della giunta regionale 15 febbraio 82 n. 1425, 27 settembre 1983, n. 9666

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Deliberazione 8 settembre 1986, n. 8364

Procedure per le associazioni intercomunali e per le Comunita’ Montane per l’attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui alla deliberazione consiliare numero 289 del 15.7.1986. Legge regionale numero 63/81. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni Giunta regionale 15 febbraio 1982 n. 1425, 27 settembre 1983 n. 9666 e 3 ottobre 1984 n. 10080.

Art. omissis

Art. 1142 – Premi di avviamento e di permanenza

Il premio di avviamento previsto al 2 comma dell’art.8 della L.R. 63/81, puo’ essere concesso esclusivamente alle cooperative di conduzione composte in prevalenza da giovani soci di eta’ compresa fra i 18 e i 40 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano di sviluppo. Il premio di avviamento da erogare per gli anni di durata del “piano” e per non piu’ di tre annualita’, non puo’ superare per ogni giovane socio di eta’ compresa fra i 18 e i 40 anni il 50% della retribuzione iniziale annuale, al netto degli oneri sociali, dell’operaio agricolo Comune in vigore al 1 gennaio dell’anno nel quale avviene l’erogazione. Il premio di permanenza, previsto al III comma dell’art.3 della L.R. 63/81 viene concesso, con le stesse modalita’ ed alle stesse condizioni previste per il premio di avviamento, ad ogni giovane coltivatore diretto o mezzadro ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente, in eta’ compresa fra i 18 e i 40 anni, nelle cui aziende siano in corso di realizzazione “piani” per i quali competa l’erogazione del premio di orientamento zootecnico. Sia per il premio di avviamento che per il premio di permanenza, la prima annualita’ viene erogata, dopo aver assunto il relativo impegno finanziario complessivo (definito per la prima annualita’ e condizionato per quelle successive) con le stesse modalita’ previste per l’erogazione del premio di orientamento di cui al precedente

Art. 1141

Per le annualita’ successive alla prima, l’erogazione del premio di avviamento o del premio di permanenza, e’ subordinata ad una valutazione positiva del resoconto annuale sullo stato di attuazione del “piano” da inviare ai sensi dell’art.19 della L.R. 63/81. Il premio di avviamento e il premio di permanenza debbono essere erogati in modo graduato tenendo conto dell’importanza che il “piano” assume nei confronti della potenzialita’ dell’azienda o delle aziende. In pratica la determinazione dei premi da erogare deve essere effettuata moltiplicando le misure massime annuali per l’indice risultante dal rapporto fra il l’importo di spesa complessivo ammesso e l’importo ammissibile in base al numero di u.l.u. Necessarie per la conduzione cosi’ come risultano a conclusione del “piano”. L’erogazione dei premi di avviamento e di permanenza, essendo legata alla realizzazione del “piano di miglioramento ” puo’ essere proseguita anche dopo il compimento, da parte degli aventi diritto, del 40 anno di eta’ ed iniziare (a “piano” in corso di realizzazione” dopo il compimento del 18 anno di eta’.

Art. omissis