Deliberazione 28 maggio 2004, n.571

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 61
  • Data fonte: 18/06/2004
Leggi regionali nn. 38/98, 10/99 e 13/99 - criteri e modalità per l'attribuzione dei fondi unici per il decentramento - anno 2004.

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

La giunta decide di ripartire tra le province e i comuni le risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2004 come fondi unici per il decentramento e relativi al conferimento sulle funzioni amministrative di cui alle leggi regionali nn. 38 del 1998, 10 del 1999, 13 del 1999 e con esclusione di quelle di cui alla legge regionale n. 45 del 1998, che non sono confluite nei fondi unici, di attribuire alle province le risorse finanziarie disponibili nei vari capitoli in proporzione diretta al territorio e alla popolazione residente in ciascuna provincia, di attribuire alle province le risorse finanziarie disponibili al capitolo corrispondente.

omissis

 

DELIBERA

 

1) di ripartire tra le Province e i Comuni le risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2004 come Fondi unici per il decentramento e relativi al conferimento sulle funzioni amministrative di cui alle LL.RR. nn. 38/98, 10/99, 13/99 e, con esclusione di quelle di cui alla L.R. n. 45/98, che non sono confluite nei fondi unici, come di seguito indicato:

 

ENTE RISORSE REGIONALI RISORSE STATALI TOTALE

 

Correnti Investimento Investimento

 

Province 414.932,24 4.250.257,19 6.790.558,69 11.455.748,12

 

Comuni – 1.585.610,48 6.603.750,98 8.189.361,46

 

TOTALE 414.932,24 5.835.867,67 13.394.309,67 19.645.109,58

 

2) di attribuire alle Province le risorse finanziarie disponibili al capitolo 10601101 e ammontanti ad E 50.111,26 e al capitolo 10601104 per E 346.820,98 per complessivi, quindi, E 414.932,24 con i criteri indicati dall’art. 1 della L.R. n. 70/97 ovvero: – 5/10 in proporzione diretta al territorio di ciascuna Provincia; – 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Provincia;

 

3) di attribuire alle Province le risorse finanziarie disponibili al capitolo 10602402 e ammontanti a complessivi E 4.250.257,19 come segue:

  • None
  • None
  •  

    4) di attribuire ai Comuni sedi di strutture portuali l’importo di E 1.585.610,48 disponibile al Capitolo 10602403 sulla base della ripartizione che sara effettuata con apposito provvedimento a cura del dirigente della P.F. “Risorse idriche e pianificazione porti”.

     

    5) Alla liquidazione delle risorse finanziarie in favore delle Province e dei Comuni si provvedera con appositi atti del dirigente titolare della Posizione di Progetto “Decentramento e riordino territoriale” sulla base dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 4;

     

    6) Alla liquidazione delle risorse finanziarie in favore delle Province e dei Comuni di cui alla DGR n. 348 del 6 aprile 2004 di variazione del bilancio 2004 e del POA 2004, ammontanti ad E 6.790.558,69 per le Province ed E 6.603.750,98 per i Comuni, si provvedera con appositi atti del dirigente titolare della posizione di progetto “Decentramento e riordino territoriale” sulla base degli importi e dei beneficiari come individuati con provvedimento del dirigente del servizio “Lavori Pubblici e Urbanistica”, prot. n. 10036 del 24 marzo 2004, in relazione al terzo programma stralcio di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al D.L. n. 180/98 convertito in legge n. 267/98 approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 281 del 4 dicembre 2002;

     

    7) Per il trasferimento di ulteriori somme alle Province e ai Comuni che si renderanno disponibili nel bilancio 2004, a seguito di apposite variazioni di bilancio, come “Fondo unico per il decentramento” si provvedera con gli stessi criteri e modalita di cui sopra.