Deliberazione amministrativa 28 luglio 2009, n. 128

  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 77
  • Data fonte: 13/08/2009
Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per gli anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138

Thesaurus: Programmazione dell`educazione, Amministrazione dell`istruzione, Decentramento

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articoli 138 e 139 che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto il regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 avente ad oggetto: “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” che al titolo I “Riorganizzazione della rete scolastica”, articolo 1 “Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome”, al comma 3 prevede che: “Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal d.p.r. 18 giugno 1988, n. 233”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 “Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

Vista la legge 28 marzo 200 3, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione”;

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che prevede l’innalzamento a dieci anni dell’obbligo di istruzione”;

Visto il regolamento del MPI del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione e che prevede tra l’altro l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curriculi dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio;

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

Visto l’articolo 27 del medesimo decreto legislativo che al comma 2 prevede che “il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di’cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.”;

Visto l’accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 per la definizione degli “Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali”;

Vista l’intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l’accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale al quale è allegato il “Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali”;

Visto il comma 632 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;

Vista la deliberazione 10 febbraio 2009, n. 112 con la quale la Regione ha istituito n. 5 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, uno per ogni provincia;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 aprile 2009 prot. n. 1033 avente ad oggetto: Costituzione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, con la quale, in considerazione “che l’assetto organizzativo e didattico e gestionale dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali, sono parte integrante dell’intero impianto dell’istruzione secondaria di secondo grado e che il funzionamento e la disciplina di tali organismi sono da recepire nell’apposito regolamento, si ritiene opportuno rinviarne l’attivazione all’anno scolastico 2010/2011”;

Considerato che la deliberazione 112/2009 ha ritenuto opportuno sospendere le decisioni di modifica del piano riferite alle seguenti situazioni:

a) Istituto comprensivo Alighieri di San Lorenzo in Campo;

b) Istituto comprensivo di Offida;

c) Istituto comprensivo via Adige di Castel di Lama;

d) Istituto comprensivo Capoluogo Folignano;

e) Istituto comprensivo Coldigioco di Apiro;

f) Istituto comprensivo Luca della Robbia di Appignano;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, in particolare l’articolo 13 riguardante le “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”;

Considerato che la legge 40/2007 prevede l’emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l’ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Considerato che non è stato definito quanto previsto all’articolo 27 “Passaggio al nuovo ordinamento”, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 con decreti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, alla lettera a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lettera b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore, alla lettera c) l’incremento fino al 20 per cento della quota dei piani;

Valutato che, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto, potrà modificarsi il quadro legislativo che definirà le azioni di programmazione della rete scolastica, con particolare, riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, mediante l’approvazione del regolamento di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

Considerata l’esigenza di procedere all’approvazione degli indirizzi regionali, tenendo conto del fatto che alcuni degli elementi per rendere compiutamente operative le azioni di programmazione sul territorio saranno più precisamente definiti, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione nel biennio considerato, dando certezze all’ampia platea di autonomie istituzionali e funzionali e di soggetti (personale della scuola, studenti, famiglie) coinvolta nel processo, prevedere che, qualora necessario, la Giunta, previo parere della Commissione assembleare competente in materia e del Consiglio delle Autonomie locali, emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e per l’organizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/ 2012 di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che le Province, in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell’ambito delle 19 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raccolgano ciascuna sul proprio territorio i bisogni formativi;

3) di prendere atto del rinvio dell’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti istituiti nella Regione Marche con deliberazione 112/2009, e confermare l’attivazione degli stessi nell’anno scolastico 2010/2011;

4) di stabilire che i Comuni interessati alle situazioni sospese di cui alla deliberazione 112/2009, provvedano ad avanzare proposte di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente;

5) di stabilire che le Province valutino l’istituzione dei licei musicali e coreutici alla luce della normativa statale in corso di approvazione;

6) di stabilire che la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia e del Consiglio delle Autonomie locali, emani provvedimenti utili a meglio specificare le disposizioni per la programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi previsti nella presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”.