DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 OTTOBRE 2003, N. 2049

  • Emanante: 3
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 163
  • Data fonte: 29/10/2003
Approvazione modalita' di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005 (l.r. 12, artt. 13 e 27)

Visti: – la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunita’ di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 27, comma 6, ove si stabilisce che “possono partecipare all’attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalita’ di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale”; – la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; – il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; – il DPR 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attivita’ formative fino al diciottesimo anno di eta’”; – l’Accordo quadro tra le Regioni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca (di seguito MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito MLPS), approvato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per realizzare, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53, gia’ citata, un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, Accordo che prevede altresi’ al punto 6 la stipula di Protocolli d’intesa con le singole Regioni al fine di attuare tale offerta secondo modalita’ differenziate per valorizzare le caratteristiche di ciascun territorio; – il Protocollo d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna, il MIUR e il MLPS siglato l’8 ottobre 2003 nel quale si specificano le modalita’ con le quali sul territorio dell’Emilia-Romagna sono attivati i percorsi integrati di istruzione e di formazione professionale per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonche’ per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi; – gli “Indirizzi per il sistema formativo integrato dell’istruzione, della formazione professionale, dell’orientamento e delle politiche del lavoro – Biennio 2003/2004” approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta regionale n. 2359 del 2/12/2002); – la propria deliberazione n. 1475 dell’1/8/1997 “Direttive attuative per la formazione professionale e per l’orientamento. Triennio 1997/1999” e successive modificazioni ed integrazioni; – la propria deliberazione n. 177 del 10/2/2003 avente ad oggetto “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale”; valutato che la modalita’ di selezione degli organismi di formazione professionale accreditati, esplicitamente stabilita dalla L.R. 12/03 sopra citata per la realizzazione del biennio integrato in accordo con le istituzioni scolastiche interessate, e’ utilizzabile anche per selezionare i soggetti dell’offerta di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo, cosi’ assicurando il ricorso a procedure uniformi ed a criteri omogenei di relazione con i soggetti operanti in tale segmento e dando un quadro di forte coerenza al sistema dell’offerta nell’obbligo formativo su tutto il territorio regionale; considerato che lo svolgimento delle procedure di selezione su indicate e’ finalizzato a raggiungere la definizione del quadro complessivo dell’offerta nel segmento dell’obbligo formativo nel territorio dell’Emilia-Romagna a partire dall’anno scolastico 2004-2005, composto dall’istruzione, per i percorsi integrati, e dalla formazione professionale, in tempo utile affinche’ le famiglie possano scegliere dove iscrivere i propri figli, con particolare riferimento per i ragazzi in possesso di licenza media, entro la scadenza prevista dal sistema di istruzione (gennaio 2004); ritenuto pertanto, al fine di garantire l’omogeneita’ delle condizioni e delle procedure su tutto il territorio regionale, di procedere alla definizione ed approvazione dei requisiti e delle modalita’ che gli organismi di formazione professionale accreditati devono dimostrare per candidarsi alla selezione dei soggetti attuatori dell’offerta nel segmento dell’obbligo formativo, sia nell’istruzione con i percorsi integrati sia nella formazione professionale, secondo quanto stabilito nell’Allegato A, parte integrante del presente atto; ritenuto altresi’ di stabilire che: – in fase di prima applicazione della L.R. 12/03, i percorsi integrati nell’istruzione possono essere attivati a favore degli iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d’arte ed agli istituti professionali, con priorita’ per questi ultimi; per quanto attiene ai licei, oltre a dare continuita’ alle sperimentazioni attivate in tale tipologia di scuola nel 2003-2004, potra’ essere approvato dalla Regione un numero limitato di progettazioni sperimentali, individuate attraverso il processo di concertazione in sede di Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione; – i successivi bandi di selezione sono emanati dalle Province per individuare contestualmente i soggetti per l’offerta di percorsi integrati nell’istruzione e per l’offerta di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nell’Allegato A sopra citato nonche’ di quanto di seguito riportato: A) nei bandi provinciali vanno esplicitate le indicazioni di priorita’ in merito a: 1) profili e qualifiche di interesse dei diversi territori; 2) tipologia di istituzioni scolastiche da coinvolgere, anche in relazione alla dislocazione territoriale; 3) dimensionamento delle offerte potenzialmente attivabili, in relazione agli standard di costo stabiliti all’Allegato A, parte integrante del presente atto; B) le candidature devono essere valutate anche tenendo conto: a) della rispondenza alle priorita’ programmatiche di cui sopra; b) delle esperienze di integrazione fra istruzione e formazione professionale gia’ realizzate sul territorio; c) delle esperienze gia’ maturate rispetto alle qualifiche proposte ed ai relativi settori di riferimento; C) deve essere indicato come termine di scadenza, per rispettare il condiviso obiettivo di omogeneita’ territoriale e per corrispondere alla comune finalita’ di comporre l’offerta nel segmento dell’obbligo formativo in tempo utile per la scelta delle famiglie, il 30 novembre 2003; ritenuto inoltre di definire che: – le procedure di valutazione da parte di ogni singola Provincia siano completate entro il 15 dicembre 2003; – gli esiti dei bandi provinciali vengano comunicati alla Regione entro il 20 dicembre 2003, per consentire l’adozione dell’elenco dei soggetti selezionati e della complessiva offerta formativa inerente i percorsi integrati nell’istruzione e la formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo a valere dall’anno 2004-2005; valutato opportuno stabilire che le Province, attraverso la loro programmazione, utilizzino le tipologie di offerta previste dal presente atto (i percorsi integrati nell’istruzione ed i corsi di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo) in maniera organica e modulata, anche tenendo conto dell’eta’ degli studenti, al fine di garantire la disponibilita’ di un’offerta formativa per tutti i ragazzi in eta’ fra i 14 e i 18 anni, quale risposta efficace e preventiva al rischio di abbandono e di dispersione; ritenuto necessario, in considerazione della durata quadriennale della selezione da attivare ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L.R. 12/03 di rinviare a successivi appositi atti la definizione delle modalita’ con le quali garantire il consolidamento delle offerte selezionate, nonche’ l’eventuale integrazione dell’offerta con riferimento alle esigenze della programmazione territoriale; ritenuto infine necessario svolgere a livello regionale le azioni di monitoraggio e di valutazione dell’offerta formativa, predisposta secondo quanto stabilito con il presente atto, attraverso modalita’ concordate con le Province e con la Direzione scolastica regionale; sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale in data 7/10/2003, la Commissione regionale tripartita in data 9/10/2003 e la Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione in data 15/10/2003; dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03, di regolarita’ amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni; su proposta dell’Assessore regionale competente per materia; a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni sopra illustrate e qui integralmente richiamate, l’Allegato A “Requisiti e modalita’ di selezione degli organismi di formazione professionale per l’offerta di percorsi integrati nell’istruzione e di percorsi di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo”;

2) di stabilire che: – in fase di prima applicazione della L.R. 12/03, i percorsi integrati nell’istruzione possano essere attivati a favore degli iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d’arte ed agli istituti professionali, con priorita’ per questi ultimi; per quanto attiene ai licei, oltre a dare continuita’ alle sperimentazioni attivate in tale tipologia di scuola nel 2003-2004, potra’ essere approvato dalla Regione un numero limitato di progettazioni sperimentali, individuate attraverso il processo di concertazione in sede di Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione; – i successivi bandi di selezione sono emanati dalle Province per individuare contestualmente i soggetti per l’offerta di percorsi integrati nell’istruzione e per l’offerta di formazione professionale nel segmento dell’obbligo formativo, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nell’Allegato A sopra citato nonche’ di quanto di seguito riportato:

  • A) nei bandi provinciali sono esplicitate le indicazioni di priorita’ in merito a: 1) profili e qualifiche di interesse dei diversi territori; 2) tipologia di istituzioni scolastiche da coinvolgere, anche in relazione alla dislocazione territoriale; 3) dimensionamento delle offerte potenzialmente attivabili, in relazione agli standard di costo stabiliti all’Allegato A, parte integrante del presente atto;
  • B) le candidature devono essere valutate anche tenendo conto: a) della rispondenza alle priorita’ programmatiche di cui sopra; b) delle esperienze di integrazione fra istruzione e formazione professionale gia’ realizzate sul territorio; c) delle esperienze gia’ maturate rispetto alle qualifiche proposte ed ai relativi settori di riferimento;
  • C) deve essere indicato come termine di scadenza, per rispettare il condiviso obiettivo di omogeneita’ territoriale e per corrispondere alla comune finalita’ di comporre l’offerta nel segmento dell’obbligo formativo in tempo utile per la scelta delle famiglie, il 30 novembre 2003;

3) di definire altresi’ che: – le procedure di valutazione da parte di ogni singola Provincia siano completate entro il 15 dicembre 2003; – vengano comunicati alla Regione entro il 20 dicembre 2003 gli esiti dei bandi provinciali per consentire l’adozione dell’elenco dei soggetti selezionati e della complessiva offerta formativa inerente i percorsi integrati nell’istruzione e l’obbligo formativo nella formazione professionale a valere dall’anno 2004-2005;

4) di rinviare in considerazione della durata quadriennale della selezione da attivare ai sensi dell’art. 27, comma 6 della L.R. 12/03, a successivi appositi atti la definizione delle modalita’ con le quali garantire il consolidamento delle offerte selezionate, nonche’ l’eventuale integrazione dell’offerta con riferimento alle esigenze della programmazione territoriale;

5) di dare atto che a livello regionale verranno realizzate le necessarie azioni di monitoraggio e di valutazione dell’offerta formativa, predisposta secondo quanto approvato con il presente provvedimento, attraverso modalita’ concordate con le Province e con la Direzione scolastica regionale;

6) di dare altresi’ atto che l’offerta formativa risultante dalle procedure e dalle modalita’ definite nel presente atto sara’ finanziata con le risorse assegnate dal MLPS con DD n. 172/03, tenuto conto di una quota pari al 10% della complessiva assegnazione del MLPS che la Regione si riserva per lo svolgimento delle azioni di sistema e di assistenza tecnica relative alle attivita’ integrate, e con le risorse previste nel POR Ob. 3 FSE 2000-2006;

7) di stabilire che con successivi appositi atti si provvedera’ all’approvazione dei criteri di riparto alle Province delle risorse di cui al precedente punto 6) nonche’ alla relativa assegnazione e assunzione di impegno di spesa;

8) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.