Deliberazione Giunta regionale 2 marzo 2005, n. 184

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 41
  • Data fonte: 16/03/2005
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato del lavoro, avente ad oggetto la disciplina dell'apprendistato - fase transitoria e primi indirizzi applicativi per l'avvio della sperimentazione nella regione puglia.

Thesaurus: Inclusione sociale

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Lavoro, Politiche per l’Occupazione, Cooperazione e Pubblica Istruzione, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dr.ssa Luisa Anna Fiore, verificata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Attive per l’Occupazione dr.ssa Maria Antonietta Liddi, e confermata dal Dirigente ad interim del Settore Lavoro

VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 avente in oggetto “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” che, fra l’altro, all’art. 48 individua tre tipologie di contratto di apprendistato con finalità diverse: Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per corsi di alta formazione;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 14 ottobre 2004 che contiene chiarimenti e indicazioni operative ai fini dell’applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato;

CONSIDERATO il fatto che la citata Circolare ministeriale valorizza la realizzazione di sperimentazioni in materia di apprendistato;

CONSIDERATO, altresi, che l’attuazione delle norme relative all’apprendistato professionalizzante è subordinata alla definizione di una regolamentazione regionale secondo quanto previsto dal citato D.lgs. n. 276/03;

RITENUTO necessario attivare, al fine di procedere alla definizione delle regole attinenti i profili formativi all’interno del contratto di apprendistato professionalizzante, una fase sperimentale atta ad elaborare modelli coerenti con le finalità dell’istituto ed al contempo rispondenti alle esigenze espresse dalle imprese e dai lavoratori e lavoratrici;

PRESO ATTO che le parti sociali attraverso forme di contrattazione collettiva a livello nazionale o mediante l’elaborazione di accordi settoriali elo territoriali, hanno già avviato i processi atti a definire, per quanto di competenza, le forme di applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. N. 276/03;

VALUTATO che attraverso la realizzazione e la capitalizzazione di una fase sperimentale di applicazione delle norme in materia di apprendistato professionalizzante – che riguardi specifici settori o aree del territorio pugliese – la Regione Puglia potrà elaborare gli orientamenti e le indicazioni idonei a definire la più opportuna regolamentazione dei profili formativi connessi all’applicazione del detto istituto;

CONSIDERATO che la Regione Puglia intende assumere determinazioni utili ad avviare con le parti sociali un percorso che consenta di condividere con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori gli obiettivi, i contenuti e le modalità della sperimentazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante;

VISTO che sin dal dicembre 2004 la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro ha avviato un approfondimento dell’argomento, chiedendo la costituzione di un apposito Tavolo di Lavoro;

RILEVATO che nella seduta del 22/2/05 il Comitato Istituzionale, ha valutato la necessità di avviare iniziative intese all’attuazione di questo istituto contrattuale contestualmente alla sperimentazione presso i CTI della tenuta del ‘libretto formativo’ di cui all’art. 48 del già citato decr. leg/vo 276/03 prevedendo che, già in questa fase sperimentale, vengano registrate le precedenti esperienze formative del lavoratore, opportunamente documentate, e che le stesse facciano cumulo al fine della determinazione del periodo massimo di apprendistato, cosi come previsto dalla precedente normativa in materia di apprendistato;

SENTITO il Comitato Istituzionale nella seduta del 22/2/05 e nelle more dell’acquisizione del parere della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro convocata per il giorno 4.03.2005;

COPERTURA FINANZIARIA – L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente della G.R. relatore, d’intesa con l’Assessore al Lavoro e su proposta del responsabile del procedimento, del Dirigente dell’Ufficio e del Dirigente ad interim del Settore Lavoro e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale, fra l’altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4 – 4° c. lett. k della l.r. 7/97 e della deliberazione di G.R. n° 3261/98, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della G.R.;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento, del Dirigente dell’Ufficio e del Dirigente ad interim del Settore Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dare luogo, in via temporanea e sperimentale, a una prima attuazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del Lavoro con circolare n° 40 del 14/10/2004, pubblicata sulla G.U. N° 249 del 22/10/2004;

2. di stabilire che, fermo restando il termine minimo di due anni per i nuovi contratti, il limite massimo di durata dell’apprendistato non potrà comunque superare i sei anni e che a tal fine saranno computati tutti i periodi di formazione del lavoratore, anche se già effettuati, purché opportunamente documentati, registrati dai CTI nel ‘libretto formativo del lavoratore’.

3. di attivare un apposito Tavolo di Lavoro, presso l’Assessorato al Lavoro e alla P.I., costituito dai rappresentanti delle OO.SS. datoriali e del lavoratori, più rappresentative cosi come rappresentate nella Commissione Regionale per le politiche del Lavoro, dai Dirigenti dei Settori P.I., Formazione Professionale e Lavoro, e, ove necessario, dai referenti delle Università pugliesi o da quello del Politecnico di Bari; il Tavolo, potrà altresi avvalersi del supporto tecnico dei Coordinamenti Provinciali per le Politiche del Lavoro e dell’Agenzia Regionale per il Lavoro nonché da rappresentanti di aziende maggiormente rappresentative del settore industriale;

Il Tavolo di Lavoro è presieduto dall’Assessore al Lavoro, Cooperazione e P.I.; in caso di impedimento l’Assessore potrà espressamente delegare un Dirigente dell’Assessorato;

Ferma restando la normativa vigente e quanto disposto in particolare agli artt. 48, 49 e 50 del D.Leg.vo 276/03,al Tavolo di Lavoro è affidato il compito di avviare la concertazione necessaria ai fini della adozione dei successivi provvedimenti normativi regionali, sui seguenti punti: profili professionali e i relativi percorsi formativi, il monte ore di formazione “formale” e le relative modalità di svolgimento, le modalità di valutazione e certificazione per il riconoscimento dei crediti formativi;le modalità di individuazione dei tutor e le specifiche competenze. In via prioritaria il Tavolo si occuperà di definire i criteri di cui sopra relativi ai settori per i quali i contratti collettivi nazionali già definiti contengano la concertazione dell’istituto del contratto di apprendistato professionalizzante;

Considerata la difficoltà di adottare una regolamentazione regionale in una materia per la quale il quadro normativo nazionale di riferimento è tuttora in fase di evoluzione, l’Assessore al Lavoro potrà supportare il Tavolo di Lavoro con la consulenza esterna di un soggetto esperto in diritto del lavoro, che potrà anche partecipare alla fase di valutazione dell’intervento; l’eventuale spesa graverà sui fondi destinati alla Regione nella Misura POR 3.1 mirata al ‘rafforzamento e miglioramento dei Servizi all’Impiego;

4. di dare mandato all’Assessore al Lavoro di attivare quanto necessario per l’avvio del Tavolo di concertazione;

5. di notificare il presente provvedimento al Ministero del Lavoro e all’INPS a cura del Settore Lavoro;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.