Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 2477

  • Emanante: REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale
  • Regione: Campania
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 31/01/2005
Borse di studio - legge 62/2000, dpcm 106/2001 - criteri di riparto del fondo statale 2004 per l'anno scolastico 2004/2005. con allegati.

Abstract:

regione campania – giunta regionale – seduta del 30 dicembre 2004 – deliberazione n. 2477 – area generale di coordinamento – n. 17 – istruzione – educazione – formazione professionale pol. giovanile del furum regionale della gioventù – ormel

 si stabiliscono i criteri di ripartizione del finanziamento di 29.515.171,00 euro attribuito alla regione in favore dei comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, sulla base dell’indice di degrado socio-economico di ogni singolo comune della regione e di quello relativo al numero degli alunni appartenenti a famiglie che versano in condizioni di disagio economico.

omissis

PREMESSO

– che la Legge n. 62/2000, al comma 9, dell’art. 1, prevede un Fondo statale annuale, da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome, per l’assegnazione di borse di studio, a sostegno della spesa per l’istruzione, in favore degli studenti delle scuole statali e paritarie (elementari medie e superiori,) appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico;

– che ai sensi del DPCM 14 aprile 2001 n.106, attuativo della prefata L. 62/2000, possono concorrere al beneficio le famiglie che, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, del DPCM 7 maggio 1999, n.221 e del D.lgs 3 maggio 2000, n. 130, abbiano un reddito non superiore a E. 10.633,00=, quantificato con il calcolo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

– che, ai sensi dell’art. 5 dello stesso DPCM 106/2001, le Regioni e le Province Autonome definiscono termini, requisiti, importi, condizioni ed ogni altra concreta modalità operativa per l’attribuzione del beneficio medesimo;

– che, con Decreto Direttoriale M.I.U.R. del 09/06/2004 (G.U. n.138 del 15/06/2004), è stato attribuito alla Regione Campania un finanziamento di E. 29.515.171,00= per l’a.s. 2004/2005 in proporzione al numero di alunni che, presumibilmente, appartengono alla fascia delle famiglie con reddito netto inferiore al 30 milioni delle vecchie lire e che in Campania è pari al 27,2% – come indicato dalla nota ISTAT n. 175 dell’11 maggio 2004;

– che con L.R. n. 9 del 12/11/2004 – Bilancio di previsione 2004 – è stata iscritta la suddetta somma di E 29.515.171,00= nella UPB n’ 10.33.81 cap. 1226 dell’Entrata, correlata alla UPB n. 3.10.117 cap 4826 della Spesa;

RITENUTO

– di dover ripartire il finanziamento di E. 29.515.171,00=, attribuito alla Regione Campania dal citato D.D.MIUR del 09/06/2004, in favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt. 9 e 22, della L.R. 30/85 ed in base ai criteri qui dì seguito elencati:

a) Quantificazione degli alunni in condizioni di disagio economico

– Il numero di alunni iscritti alle scuole statali e paritarie, elementari medie e superiori, di ogni singolo comune, rapportato all’indice di disagio regionale pari al 27,2%, determina il numero di quelli appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico;

b) Condizione di degrado socioeconomico dei singoli Comuni

– La condizione di degrado socioeconomico dei singoli Enti locali individuata – ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. g, del D.L.vo n. 504/92 – è rappresentata da un indice sintetico, variabile da 0 (minimo degrado) a 10 (massimo degrado);

RITENUTO

– di poter determinare – ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del DPCM 106/2001 – sulla base della disponibilità complessiva e del numero dei possibili beneficiari, un importo unico della ‘borsa di studio, fissato in E. 130,00=, per le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori, escludendo qualsiasi differenziazione di importo per fasce di reddito;

– di individuare nei Comuni, sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, i soggetti deputati alla concreta assegnazione della borsa di studio, i quali assicureranno l’intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio ma che frequentano scuole di altre Regioni e non usufruiscono del suddetto beneficio, attingendo in tal caso, al contributo ordinario per il diritto allo studio di cui alla L.R. 30/85;

CONSIDERATO

– che, ai sensi del comma 10, dell’art. 1, della L. 62/2000, in sede di concreta assegnazione della borse di studio, i singoli beneficiari potrebbero optare, in luogo della liquidazione diretta, per una apposita detrazione fiscale, di importo equivalente alla somma loro riconosciuta, dalla imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta;

PRESO ATTO

– che nessun beneficiario, per i decorsi anni scolastici, ha optato per la “detrazione fiscale” come modalità di fruizione del beneficio, risultando la stessa oltremodo macchinosa ai fini dell’efficacia dell’intervento;

RITENUTO

– conseguentemente, di invitare i Comuni, per l’intervento relativo all’anno scolastico 2004/2005 a sostenere la scelta della fruizione diretta allo scopo di rendere più tempestivo snello ed efficace l’intervento,

– di fornire agli stessi gli elementi e le indicazioni che di seguito si riportano, al fine della concreta attuazione dell’intervento:

> Sono considerati ammissibili al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie il cui reddito, per l’anno 2004 – ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni – non risulti superiore a E 10.633,00= quantificato con il calcolo ISEE;

> La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, va compilata sul modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001 (G.U. n. 155 del 06/07/2001) corredata dall’attestato di frequenza dell’alunno per l’a.s. 2004/2005 (all. A) e da una autocertificazione delle spese sostenute per un importo minimo di E. 51,65=, (all. B) tenuto conto che la spesa media mensile, sostenuta per l’istruzione dalle famiglie per ogni singolo studente, è di circa E 33,30=, così come si evince dall’Annuario ISTAT 2002, relativamente all’indagine sui consumi delle famiglie riferita all’anno 2000;

– di disporre che il contributo venga erogato sulla base dell’apposita autocertificazione, di cui al modello (allegato B del presente atto) relativamente alle seguenti spese:

> le spese di frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale);

> le spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto);

> le spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EE.LL. di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici);

> le spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori); > le spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi;

– che, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti ad esaudire tutte le richieste ammissibili, esse debbano essere ripartite prioritariamente alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, in base ad apposita graduatoria, fino all’esaurimento del fondo assegnato al Comune, senza modificare il singolo importo della borsa;

VISTI:

– la Legge 10 marzo 2000, n. 62;

– il DPCM 14 aprile 200 1, n. 106;

– la L.R. 26 aprile 1985, n. 30;

– il D.D. MIUR 09/06/2004;

– il D.Lgs. 109/98; – il DPCM 221/99;

– il D.Lgs. 130/2000;

– il DPCM 242/2001;

– la L.R. n.09 del 12/11/2004

Propone e la Giunta in conformità A voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

– di adottare i criteri di riparto del finanziamento di E. 29.515.171,00= – attribuito alla Regione Campania dal D.D. M.I.U.R. del 09/06/2004 per l’a.s. 2004/2005 ed iscritto al Bilancio 2004 – a favore dei Comuni sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, di grado inferiore e superiore, in armonia con il dettato degli artt. 9 e 22, della L.R. 30/85, sulla base dell’indice di degrado socio-economico di ogni singolo Comune della Regione Campania e di quello relativo al numero degli alunni, di ogni singolo Comune, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, così come descritto ai punti a), e b) nelle premesse;

– di fissare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del DPCM 106/2001, sulla base della disponibilità complessiva e del numero dei possibili beneficiari, in E. 130,00= l’importo unico della borsa di studio per le tre tipologie di scuola: elementari, medie e superiori;

– di individuare nei Comuni, sul cui territorio hanno sede le scuole statali e paritarie, i soggetti deputati alla concreta assegnazione della borsa di studio. Gli stessi assicureranno l’intervento anche agli studenti residenti sul loro territorio che frequentano scuole di altre Regioni e non usufruiscono del suddetto beneficio attingendo, in tal caso, al contributo ordinario per il diritto allo studio di cui alla L.R. 30/85;

– di invitare i Comuni, per l’intervento relativo all’anno scolastico 2004/2005, a sostenere la scelta della fruizione diretta allo scopo di rendere più tempestivo, snello ed efficace l’intervento;

– di considerare ammissibili al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie la cui situazione economica valutata, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponda ad un valore ISEE non superiore a E 10.633,00=per l’anno 2004;

– di approvare la scheda relativa all’attestazione di frequenza per l’anno scolastico 2004-2005 (allegato A) e la scheda per l’autocertificazione delle spese (allegato B), che formano parte integrante del presente atto deliberativo;

– di disporre che il beneficio venga richiesto, mediante l’apposito modello tipo approvato con D.P.C.M. 18/05/2001 (G.U. n. 155 del 06/07/2001), da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, corredato delle citate schede (allegato A ed allegato B);

– di disporre, che qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti ad esaudire tutte le richieste ammissibili, esse verranno attribuire prioritariamente alle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, in base ad apposita graduatoria, fino all’esaurimento del fondo assegnato al Comune, senza modificare il singolo importo della borsa;

– di disporre che il contributo venga erogato sulla base dell’apposita autocertificazione, di cui al modello (allegato B del presente atto) relativamente alle seguenti spese: spese di frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale); spese di trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il trasporto casa-scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto); spese di mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli EE.LL. di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro per gli alunni delle scuole superiori, in esercizi pubblici nella città di frequenza della scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici); spese per sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori); spese per attività interne o esterne alla scuola anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi;

– di demandare al competente Assessorato la definizione, con apposita circolare diretta al Comuni, delle modalità di attuazione dell’intervento, nonché la richiesta, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di accredito della quota del Fondo statale spettante alla Regione Campania;

– di rinviare a successivo decreto dirigenziale il riparto e la concreta erogazione delle somme spettanti al singoli Comuni della Regione Campania;

– di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Istruzione e Cultura e Gestione dell’Entrate e della Spesa di Bilancio per i rispettivi adempimenti di competenza;

– di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

ALLEGATO A

ALLEGATO B