Determinazione 11 aprile 2003, n. 281

  • Emanante: Dirigente Settore personale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 51
  • Data fonte: 15/05/2003
L. 12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. procedura di avviamento.

Abstract:

La presente determina e dispone che vengano attivate le procedure previste dalla legge 68/99, al fine dell’assunzione dei lavoratori disabili ed orfani .la legge n 68 del 1999 dispone che in proporzione (unita) i datori di lavoro debbano avere alle proprie dipendenze le persone disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati se danno occupazione a piu di 50 dipendenti.

Visti gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n. 29/93 e succ. modificazioni;

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/98; Vista la seguente relazione del funzionario istruttore facente parte della Segreteria Generale del Settore, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio:

– La legge 12.3.99, n. 68 emana norme per il diritto al lavoro dei disabili; in particolare l’art. 3 dispone che 1 datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;…” mentre l’art. 13 con il comma 2 dispone in ordine all’assunzione “… degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita riportata per tali cause, nonche dei coniugi e dei figli di Soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,…” per i quali e prevista un’aliquota percentuale pari all’uno per cento. – Si evidenzia che ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della L. 68/99 e con le procedure di cui al D.M. 22 novembre 1999, ‘1 datori di lavora, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonche i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1 …….”.

– In ottemperanza a tale ultima disposizione, con note nn. 30/0001711/P, 3070001712/P, 30/0001713/P, 30/001714/P, 30/0001715/P e 3010001716/P del 23.1.2003 sono stati forniti gli elementi previsti: in particolare e risultato che l’Amministrazione regionale deve procedere ad assumere, nell’ambito regionale, n. 7 disabili di cui all’articolo 3 e n. 7 appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18.

– La Direzione Provinciale del Lavoro di Bari – Servizio Ispezione del Lavoro, con nota n. 3399 dell’1/4/2003, previa definizione degli accertamenti, dopo aver contestato che l’Amministrazione regionale “… non ha provveduto ad assumere n. 07 lavoratori disabili come previsto dall’art. 3, co. 1, L. 68/99 e n. 07 lavoratori appartenenti alla categoria di cui all’art. 18, co. 2, della normativa in oggetto.” ha, tra l’altro, intimato di “… attivare, entro il termine di 20 azioni dalla ricezione della presente, le procedure previste dall’art. 7, comma 2 della legge 68/99 nei confronti dei datori di lavoro pubblici, al fine dell’assunzione dei lavoratori disabili ed orfani ed equiparati, di cui codesto Ente risulta carente…”, precisando, inoltre, che “Della procedura di assunzione dovra essere data dimostrazione di adempimento allo scrivente Servizio entro il medesimo termine.”.

– E’ pertanto necessario che si provveda ad attivare le procedure per le assunzioni di che trattasi. – A tal riguardo si precisa, cosi come espressamente prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 17.1.2000, che ” … Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facolta di effettuare l’autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.”.

– Pertanto, considerando le esigenze funzionali e organizzative della Regione Puglia, si ritiene che vanno implementate le dotazioni organiche delle strutture centrali di Bari procedendo alla richiesta di avvio di lavoratori unicamente all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Bari.

– Relativamente ai profili professionali necessari si sottolinea l’esigenza, stante la carenza del personale regionale, di incrementare il numero di dipendenti, in base al vigente ordinamento professionale (CCNL 31.3.99), da inserire nella categoria A; dipendenti, cioe, che provvedono alla “consegna-ritiro della documentazione amministrativa’ e che svolgono “attivita prevalentemente esecutive” o di “carattere tecnico-manuali comportanti anche gravosita o disagio” ovvero “uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”. ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: – integrare l’impegno assunto sul Cap. 0003020 del Bilancio regionale 2003 con l’atto dirigenziale n. 10 del 20 gennaio 2003 dell’importo complessivo di Euro 138.625,20.

Visto l’art. 79 della LR 28/01

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di attivare le procedure previste dall’art. 7, comma 2, della legge 68/99, al fine dell’assunzione dei lavoratori disabili ed orfani ed equiparati, di cui agli artt. 3 e 18 della predetta legge 68/99;

2. di integrare l’impegno assunto sul Cap. 0003020 del Bilancio regionale 2003 con l’atto dirigenziale n. 10 del 20 gennaio 2003 dell’importo complessivo di Euro 138.625,20, mentre i relativi oneri riflessi trovano capienza sulle somme gia impegnate sul Cap. 0003031 del Bilancio regionale 2003 a fronte dello stesso atto dirigenziale n. 10 del 20.1.2003.

Il presente provvedimento: diventera esecutivo con l’apposizione del visto di regolarita contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura Finanziaria; sara pubblicato all’Albo di questo Settore; sara notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari – Servizio Ispezione del Lavoro; sara notificato agli Uffici del Settore per gli adempimenti di competenza; sara trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale e in copia all’Assessore alla Gestione delle Risorse Umane.

Il presente provvedimento viene adottato in duplice copia originale.