E. Romagna – Deliberazione Consiglio Regionale 20 giugno 2001, n. 203203

  • Emanante: Consiglio Regionale
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 94
  • Data fonte: 11/07/2001
Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle attività a favore degli immigrati previste dal D.Lgs 286/98 (proposta della Giunta regionale 8 maggio 2001, n. 747)

Abstract:

Con deliberazione dell’8 maggio 2001 la Giunta ha cominciato a discutere sulle linee guida per l’attuazione del terzo programma delle attività a favore degli immigrati previste dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs.286/98). Con la presente deliberazione viene approvato il terzo programma per l’attuazione del suddetto decreto n.286/98 allegato, parte integrante del presente atto e si delibera in merito alla parte finanziaria.

Richiamata la deliberazione progr. n. 747, in data 8 maggio 2001, con cui la Giunta regionale ha assunto l’iniziativa per le linee guida per l’attuazione del terzo programma delle attivita’ a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98; preso atto: – delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare “Sicurezza sociale”, in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 6914 del 6 giugno 2001, – e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio; visti: – il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; – il DPR 5 agosto 1998 “Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della Legge 6 marzo 1998, n. 40”; – il DPR 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286”; dato atto che per la realizzazione dell’obiettivo dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal predetto decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi: a) interventi finalizzati all’istruzione degli stranieri e all’educazione interculturale (art. 38); b) interventi finalizzati all’integrazione sociale (art. 42); c) interventi finalizzati all’individuazione di soluzioni abitative tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza che da situazioni gia’ in via di normalizzazione (art. 40); d) interventi finalizzati all’attivazione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art. 20); che per la realizzazione dei predetti interventi e’ stato istituito, con l’art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per le politiche migratorie; visti inoltre: – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2000, di concerto con il Ministro dell’Interno, con il quale e’ stata effettuata la ripartizione tra le Regioni dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, relativa all’anno 2000, dal quale risulta che la quota destinata alla Regione Emilia-Romagna ammonta a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro); – i decreti del Ministro per la Solidarieta’ sociale in data 13 novembre 2000 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, “le linee guida” e “il modello uniforme per la predisposizione dei programmi regionali”, previsti dal regolamento di attuazione del DLgs 286/98, relativi ai fondi per l’anno 2000; – la Legge 28 agosto 1997, n. 285; – il DLgs 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni; – la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni; – la L.R. 21/4/1999, n. 3; – la L.R. 25/5/1999, n. 10; dato atto che: – con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state approvate le linee guida per l’attuazione del primo programma delle attivita’ di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98, concernente, peraltro, l’utilizzo della somma di Lire 788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro) proveniente dalla quota del predetto Fondo nazionale per l’esercizio 1998 assegnata alla Regione Emilia-Romagna; – con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono state approvate le linee guida per l’attuazione del secondo programma delle attivita’ a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 concernente la quota di riparto dello stanziamento del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 1999 pari a Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68 Euro); – con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e’ stato approvato il “Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per immigrati, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e della L.R. 2/85” ed e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a 6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a 1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del citato fondo relativa all’esercizio 1998; – con deliberazione n. 2477 del 21 dicembre 1999 della Giunta regionale, avente per oggetto “Contributi ad enti, associazioni e organizzazioni per attivita’ a favore degli immigrati nel 1999 (art. 17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera 453/99”, e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la disponibilita’ di Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) recata dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l’esercizio 1999; – con deliberazione n. 1937 del 14 novembre 2000 della Giunta regionale, avente per oggetto “Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni per attivita’ a favore di immigrati nel 2000 (art. 17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera di Giunta 126/00”, e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire 249.500.000 (pari a 128.856 Euro) ricompresa nello stanziamento recato dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l’esercizio 2000; viste le deliberazioni del Consiglio regionale: – n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: “Piano sanitario regionale 1999-2001”; – n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: “Approvazione delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza”; – n. 115 assunta in data 20 dicembre 2000 recante: “Programma annuale per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 – art. 1, Legge 10/3/2000, n. 62)”; – n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: “Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l’attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita’ per l’infanzia e l’adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di intervento”; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio 2001 recante: “Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002 (Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92 del 29 dicembre 2000 (Legge 236/93)”; dato atto: – che nell’ambito dell’applicazione del DLgs 286/98, al fine di garantire un’attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni provinciali; – che pertanto si puo’ procedere al riparto delle predette risorse assegnate dallo Stato per l’anno 2000, in modo da consentire la formulazione di un piano di intervento delle iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all’avvio di azioni positive per favorire i processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati; visti: – il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione a norma di quanto disposto dagli artt. 10 e 17, comma 5 della L.R. 14/90, nella seduta del 19 aprile 2001, – il parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 9 aprile 2001, entrambi conservati agli atti d’ufficio del Servizio competente per materia; richiamate: – la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003”; – la deliberazione della Giunta regionale 677/01 di presa d’atto dell’assegnazione della somma di Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro) per le finalita’ precedentemente illustrate, con la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, con riferimento specifico, rispettivamente, ai Capitoli 03067 e 68317; vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive per l’esercizio delle funzioni dirigenziali; previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

 

delibera:

  • l’approvazione del III Programma per l’attuazione del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l’utilizzo delle risorse provenienti dallo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l’anno 2000, articolato su tre specifici programmi, per un impiego complessivo di risorse previsto in Lire 5.299.619.607 (pari a 2.737.025,11 Euro);
  • di dare atto che le risorse finanziarie provenienti dallo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, annualita’ 2000, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro), assegnate alla Regione Emilia-Romagna con DPCM 23 giugno 2000, risultano allocate al Capitolo 68317 “Contributi ai Comuni per le attivita’ di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999) – Mezzi statali” del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2001;
  • di dare atto che, per quanto concerne la compartecipazione finanziaria prevista dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 a carico delle Regioni nella misura minima del 20%, essa viene assicurata, per un importo complessivo pari a Lire 1.250.000.000 (pari a 645.571,12 Euro), dalle risorse allocate ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, come segue: – quanto a Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) per le attivita’ previste in attuazione dell’art. 17 della L.R. 14/90: Capitolo 68315 “Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro per attivita’ a carattere socio-assistenziale e culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14)”; – quanto a Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) per le attivita’ previste in attuazione dell’art. 41, primo comma, lettera A) della L.R. 2/85: Capitolo 57100 “Fondo socio-assistenziale regionale. Quota parte destinata ai finanziamento di iniziative promozionali e attivita’ di rilievo regionale, nonche’ delle attivita’ connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale regionale e dei piani territoriali, a norma dell’art. 41, comma 1, lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2)”; – quanto a Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) per le attivita’ previste in attuazione dell’art. 41, primo comma, lettera C) della L.R. 2/85: Capitolo 57150 “Fondo socio-assistenziale regionale – assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma dell’art. 41, comma 1, lett. C) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2”;
  • di dare atto che il presente provvedimento prevede l’impiego di risorse pari a Lire 41.385.501 (pari a 21.373,83 Euro) con riferimento al Capitolo 68317 “Contributi ai Comuni per le attivita’ di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2 lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e DPCM 6 agosto 1999) – Mezzi statali” del bilancio per l’esercizio in corso, derivanti dalle somme non utilizzate in fase di attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 1379 del 28 febbraio 2000 concernente l’utilizzo della quota di riparto del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l’anno 1999, subordinatamente all’adeguamento alle risultanze effettive della gestione 2000 che verra’ effettuato in sede di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 2001;
  • di dare atto che il presente provvedimento, finalizzato alla acquisizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna provenienti dal Fondo nazionale per le politiche migratorie relativo all’anno 2000, costituisce parte del Programma degli interventi per l’anno 2001 previsto dall’art. 41 della L.R. 2/85, che sara’ approvato con successivo ed apposito provvedimento;
  • di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che all’assegnazione e concessione dei finanziamenti, nonche’ all’indicazione di eventuali modalita’ di erogazione dei fondi a completamento di quanto gia’ previsto nel presente atto, provvedera’ la Giunta regionale con propri atti successivi, previo parere della Commissione consiliare sicurezza sociale, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma di cui alla precedente lett. a) e tenuto conto degli adempimenti previsti dal DPR 394/99 per l’utilizzo delle risorse di derivazione statale;
  • di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu’ ampia diffusione.
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    III PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL DLgs 25 luglio 1998, n. 286

     

    Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

     

    Premessa

     

    Il presente atto fa seguito ai tre precedenti provvedimenti di attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi 1998 e 1999 nonche’ risorse proprie e che qui di seguito si riassumono:

    1. deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale recante: “Linee guida per l’attuazione del primo programma delle attivita’ di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98”. Importo per le suddette attivita’: Lire 788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro);
    2. deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale recante “Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi per l’espletamento delle iniziative connesse al II programma delle attivita’ previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione 1379/00 del Consiglio regionale”, che ha utilizzato somme per un importo complessivo di Lire 3.878.379.499 (pari a 2.003.015,85 Euro) provenienti dalla quota di Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68 Euro) del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il 1999;
    3. deliberazione n. 130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale recante “Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per immigrati, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e della L.R. 2/85”, con la quale e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a 6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a 1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del Fondo relativa al 1998;
    4.  

      con i citati provvedimenti si e’ inteso fornire una prima risposta alle esigenze espresse dalla presenza sul territorio della popolazione immigrata, agendo sia sul versante degli interventi straordinari e ordinari di accoglienza abitativa, sia sul versante degli interventi di integrazione sociale. Il presente provvedimento si pone l’obiettivo di consolidare, in armonia con la conclusione del perseguimento degli obiettivi a valenza triennale indicati dal Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e in un’ottica di acquisita sistematicita’, il complesso degli interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs 286/98 per l’anno 2000 permettono di attivare sul territorio regionale, in ottemperanza peraltro con quanto disposto degli artt. 58 e 59 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 anche per quanto concerne la compartecipazione finanziaria delle Regioni. Per le predette risorse, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro), e’ infatti cessato il regime transitorio di utilizzo delle stesse gia’ operante, nelle more di approvazione del regolamento attuativo del DLgs 286/98, per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna relative alle quote 1998 e 1999, e pertanto il presente provvedimento e’ assoggettato all’obbligo di indicare una quota di compartecipazione non inferiore al 20% dello stanziamento statale (decreto 13 novembre 2000 di approvazione delle “Linee guida” per la predisposizione dei programmi regionali). A fronte della suindicata obbligatorieta’ le risorse di cofinanziamento regionale ammontano a Lire 1.250.000.000 (pari a 645.571,12 Euro) e sono ripartite nell’ambito di distinti programmi come di seguito illustrati.

       

      PROGRAMMA N. 1 – PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI

       

      Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per l’erogazione dei finanziamenti

       

      1.1) Premesse

       

      Come peraltro gia’ evidenziato nelle premesse del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale, la particolarita’ del territorio della Regione, lo sviluppo dei servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono di definire, nel campo degli interventi rivolti all’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, un piano di azione che vede la partecipazione diretta degli Enti locali all’elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un’ottica di qualificazione, di continuita’ e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell’ambito dell’integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati. Il presente programma viene a completare e integrare il quadro del complesso delle iniziative a favore della popolazione immigrata presente sul territorio regionale gia’ poste in essere o ancora in fase di avvio, contenute nei seguenti programmi di intervento:

      1. deliberazione n. 1235 del Consiglio regionale assunta in data 22 settembre 1999 recante: “Piano sanitario regionale 1999-2001”;
      2. deliberazione n. 1285 del Consiglio regionale assunta in data 4 novembre 1999 recante: “Approvazione delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza”;
      3. deliberazione n. 115 del Consiglio regionale assunta in data 20 dicembre 2000 recante: “Programma annuale per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 – art. 1, Legge 10 marzo 2000, n. 62);
      4. deliberazione n. 134 del Consiglio regionale assunta in data 21 dicembre 2000 recante: “Programmazione del 15% delle risorse destinate alle politiche abitative dalla deliberazione del Consiglio regionale 1356/00 e delle economie di programmazione del quadriennio 1992-95”;
      5. deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio 2001 recante “Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002 (Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92 del 29 dicembre 2000 (Legge 236/93)”;
      6. deliberazione n. 156 del Consiglio regionale assunta in data 28 febbraio 2001 recante: “Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l’attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunita’ per l’infanzia e l’adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di intervento”.
      7.  

        1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l’elaborazione dei progetti di intervento

         

        Il Documento programmatico di cui all’art. 3 del DLgs 286/98 individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica di integrazione:

        • costruire relazioni positive. Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio, per l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti culturali connessi ai luoghi di origine. Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare prioritariamente, nell’ambito del presente programma, le seguenti azioni: – interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra associazioni e istituzioni nonche’ a incrementare nei cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione italiana, regionale e locale. In quest’ottica risultano pertanto prioritari gli interventi destinati a promuovere l’avvio o il consolidamento delle associazioni e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza; – avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l’incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche’ all’elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere l’integrazione sociale; – avvio o implementazione di osservatori locali sull’immigrazione con funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in collegamento con analoga funzione a livello provinciale e regionale; – svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all’immigrazione; – effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all’immigrazione; – allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine; – avvio o sostegno di iniziative connesse all’uso di mezzi di comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative all’immigrazione in Emilia-Romagna ivi comprese le iniziative connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualita’ di operatori dell’informazione.
        • Garantire pari opportunita’ di accesso e tutelare le differenze. Per il raggiungimento dell’obiettivo indicato si ritiene importante mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario all’istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in particolare che gli interventi siano destinati prioritariamente ai soggetti oggettivamente piu’ deboli quali i minori e le donne. In particolare risultano pertanto da attivare prioritariamente i seguenti interventi: – interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle leggi dell’ordinamento italiano e di educazione civica; – interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi dell’ordinamento italiano e di educazione civica; – interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico; – interventi volti a valorizzare, nell’ambito di apposite iniziative didattiche, la conoscenza delle culture di origine; – interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua; – avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza finalizzate, in particolare, al sostegno all’associazionismo, al reperimento di soluzioni abitative adeguate, all’inserimento professionale nonche’ all’attivita’ di tutela prevista dal comma 12 dell’art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione. Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i Comuni capoluogo di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate relative agli osservatori locali sull’immigrazione; – interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi; – interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e consolidino una specifica professionalita’ tale da garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l’ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi; – interventi a sostegno alle attivita’ in favore dei richiedenti asilo e dei profughi stranieri; – interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunita’.
        • Assicurare i diritti della presenza legale. Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche’ gli interventi che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto indicato dall’art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile contro la discriminazione. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, nell’individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera’ opportuno tenere conto della programmazione degli interventi riconducibili all’attuazione dei provvedimenti indicati al punto 1.1) nonche’ delle iniziative ricomprese nei programmi provinciali da realizzare mediante il contributo del Fondo sociale europeo in attuazione delle vigenti direttive regionali.
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          1.3) I soggetti

           

          Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita’ Montane quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, cooperative sociali, volontariato, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.

           

          1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione, piani territoriali e progetti esecutivi

           

          Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la dimensione di riferimento. All’Amministrazione provinciale e’ pertanto demandata l’individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti locali interessati, delle priorita’ di intervento e conseguentemente la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di specifici accordi. Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione e coordinamento delle attivita’ locali, di favorire la partecipazione alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3). Si segnala inoltre l’opportunita’ di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DLgs 286/98. Le eventuali collaborazioni per l’attuazione dei progetti tra gli Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni, delle quali sara’ dato atto in ciascun accordo. Risultera’ opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che prevederanno la partecipazione di piu’ soggetti in una logica di rete territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni di immigrati. Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche’ dei tempi e delle modalita’ di realizzazione degli interventi. I progetti esecutivi dovranno garantire l’attuazione di interventi connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente documento, ferma restando la liberta’ di scelta circa il peso da attribuire ad ogni singola azione. I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale. In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non potranno essere inferiori al 35% della spesa totale. Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2001 alla Regione per l’adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di approvazione e di erogazione dei finanziamenti. Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le Amministrazioni provinciali sono tenute all’inoltro di una specifica relazione sullo stato di realizzazione dei piani territoriali di cui alla citata deliberazione n. 1379 del 28 febbraio 2000 del Consiglio regionale, approvati con deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale.

           

          1.5) Le risorse finanziarie

           

          A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2000, di concerto con il Ministro dell’Interno, e’ stata destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la quota derivante dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo nazionale per l’anno 2000, pari a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro). Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell’art. 58 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, viene prevista una integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione, di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. 2/85 – Fondo socio-assistenziale regionale – art. 41, primo comma, lettera c) del bilancio regionale per il corrente esercizio, quale quota parte dell’intero cofinanziamento regionale al programma complessivo. previsto inoltre l’impiego di risorse assegnate e non utilizzate in sede di attuazione del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale, ammontanti a Lire 41.385.501 (pari a 21.373,83 Euro), tenuto conto di quanto indicato al punto d) del dispositivo del presente atto. L’entita’ della somma complessiva, riferita al programma n.1, da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta pertanto a Lire 4.749.619.607 (pari a 2.452.973,82 Euro). Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della predetta somma si e’ fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell’immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna: – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno – fonte Ministero dell’Interno (50%); – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche – fonte ISTAT (50%). Si rimanda all’allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito territoriale.

           

          1.6) La corresponsabilita’ finanziaria degli Enti locali

           

          Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita’ finanziaria da parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari al 35% della spesa totale prevista per l’attuazione dei singoli progetti esecutivi.

           

          1.7) Spese ammissibili

           

          Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi relativi ad attivita’ migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili all’ordinaria attivita’ istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonche’ le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto di immobili. In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

          • spese generali di progettazione, avvio e promozione delle iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
          • spese generali di documentazione, laddove esse assumano particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita’ del progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
          • costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei progetti;
          • arredi, attrezzature e materiali per l’avvio di nuovi servizi;
          • affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
          • spese di trasporto e di residenzialita’, se previste dalla specificita’ del progetto;
          • spese per la formazione degli operatori;
          • forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di particolare difficolta’.
          •  

            1.8) Erogazione dei finanziamenti

             

            I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali provinciali.

             

            1.9) Procedure e tempi di attuazione

             

            Al fine di facilitare l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento, se ne fornisce di seguito un modello di riferimento: La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di intervento. La Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni, delle Comunita’ Montane e degli altri soggetti pubblici e privati finalizzata all’individuazione dei progetti e del Comune individuato quale capofila. Gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati. La Provincia: invia alla Regione entro il termine del 30 settembre 2001 il piano territoriale di intervento adottato sulla base degli accordi stipulati dagli Enti locali. La Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi. La Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull’attuazione del piano territoriale di intervento. La Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei piani territoriali e ne effettua la valutazione complessiva. Con successiva comunicazione verra’ fornito, alle Amministrazioni provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra’ essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente programma.

             

            PROGRAMMA N. 2 – CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA’ A FAVORE DI IMMIGRATI

             

            2.1) Premesse

             

            La L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 “Iniziative regionali a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”, all’art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di attivita’ ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro familiari. Ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuita’ e specificita’ a favore degli immigrati. L’attuazione dell’art. 17 della L.R. 14/94 ha visto nell’ultimo biennio l’adozione di atti da parte della Giunta regionale volti a incrementare il sostegno a numerose iniziative intraprese prevalentemente dalle associazioni di immigrati presenti sul territorio regionale. Tale sostegno si e’ concretizzato, per quanto concerne l’esercizio 1999, in una erogazione di risorse pari a Lire 223.000.000 (pari a 115.169,89 Euro) e per quanto riguarda l’esercizio 2000, in un impegno di spesa di Lire 249.500.000 (pari a 128.856,00 Euro), con imputazione al Capitolo 68315 del bilancio regionale per i rispettivi esercizi finanziari. La valutazione del complesso delle iniziative fin qui poste in essere evidenzia il coinvolgimento della maggior parte delle associazioni di immigrati presenti sul territorio regionale, con una positiva maturazione dei rapporti tra le stesse e la rete degli Enti locali. Risulta pertanto praticabile e opportuno nella fase attuale riconfigurare il meccanismo gia’ consolidato ed esperimentato di individuazione e sostegno delle predette iniziative collegandolo, anche se con distinta programmazione degli interventi, nell’ambito generale delle iniziative connesse alla predisposizione dei piani territoriali provinciali di cui al citato Programma n. 1.

             

            2.2) Linee di indirizzo per l’attuazione delle iniziative e criteri di priorita’

             

            Per l’esercizio 2001 le richieste di contributi saranno ammesse per iniziative avviate nel corso dell’esercizio 2001, finalizzate all’integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati e realizzate nei settori seguenti, indicati in ordine di priorita’:

            • corsi di lingua italiana;
            • iniziative nei confronti di donne e bambini/e immigrati rivolte a favorire i processi di aggregazione e socializzazione;
            • attivita’ sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare, campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);
            • produzione ed uso di mezzi di comunicazione per lo svolgimento di attivita’ informative rivolte principalmente a cittadini stranieri;
            • valorizzazione, promozione, diffusione delle culture e delle lingue d’origine.
            •  

              I contributi saranno assegnati secondo il seguente ordine di priorita’:

              • iniziative promosse congiuntamente da piu’ associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri;
              • iniziative promosse e gestite da associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri in collaborazione con istituzioni pubbliche;
              • iniziative promosse da associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri in collaborazione con associazioni/organizzazioni di cittadini italiani o miste;
              • attivita’ programmate da singole associazioni o organizzazioni promosse e composte interamente o in misura prevalente da cittadini stranieri immigrati, provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio-economico;
              • attivita’ di associazioni/organizzazioni (operanti da almeno cinque anni), promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;
              • iniziative promosse e gestite da Enti locali in collaborazione con associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri. Per poter accedere ai contributi oggetto del presente programma, i soggetti associativi dovranno essere formalmente costituiti e dotati di statuto regolarmente registrato.
              •  

                I soggetti che non sono composti interamente o in misura nettamente prevalente da cittadini stranieri dovranno inoltre dimostrare di operare con carattere di continuita’ e specificita’ a favore degli immigrati da almeno cinque anni. A parita’ di altre condizioni saranno considerati elementi preferenziali:

                • i programmi di attivita’ che interessano il maggior numero di persone;
                • i soggetti con un maggior numero di immigrati aderenti;
                • le associazioni/organizzazioni iscritte ad albi o registri del volontariato o dell’associazionismo, istituiti dalle Amministrazioni comunali o provinciali.
                •  

                  2.3) Spese ammissibili

                   

                  Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo intervento non potra’ superare il 65% delle spese ritenute ammissibili. Per le voci di spesa ammissibili a contributo si rimanda allo schema indicato al punto 1.7) del Programma n. 1 per quanto applicabile.

                   

                  2.4) Ambiti territoriali di intervento

                   

                  All’Amministrazione provinciale e’ demandata l’individuazione, da realizzare tramite appositi bandi, delle iniziative da ammettere a contributo per il territorio di competenza nonche’ la determinazione delle percentuali di contribuzione delle stesse sulla base delle risorse disponibili. Una volta approvati dalle Province, gli atti indicanti i soggetti destinatari dei contributi per lo svolgimento delle iniziative approvate, dovranno essere trasmessi, entro il 30 settembre 2001, alla Regione per l’adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di approvazione e di concessione dei finanziamenti.

                   

                  2.5) Le risorse finanziarie

                   

                  L’entita’ della somma complessiva da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta a Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) derivanti dalla dotazione del Capitolo 68315 del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2001. Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della predetta somma si e’ fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell’immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna: – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno – fonte Ministero dell’Interno (40%); – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche – fonte ISTAT (40%); – il rapporto tra immigrati residenti e popolazione locale (20%). Le risorse disponibili indicano un budget minimale assegnato ad ogni ambito territoriale, incrementabile, qualora venga ritenuto opportuno dalle Amministrazioni provinciali, facendo ricorso anche alle risorse assegnate per la predisposizione dei piani di cui al Programma n. 1. Si fa presente peraltro che, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, l’entita’ del budget accessorio dovra’ essere determinata entro il limite della quota ripartita di risorse regionali provenienti dal Capitolo 57150 e assegnabile unicamente ai Comuni (v. Tab. A). Si rimanda all’allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito territoriale.

                   

                  2.6) Procedure e tempi di attuazione

                   

                  Al fine di facilitare l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione del procedimento previsto dal presente Programma n. 2, se ne fornisce di seguito un modello di riferimento: La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali. La Provincia: adotta le procedure per la pubblicizzazione dei bandi finalizzati all’individuazione dei progetti e procede, alla scadenza degli stessi, alla predisposizione di una specifica graduatoria dei progetti approvati contenente l’indicazione dell’importo assegnabile ai soggetti attuatori. L’approvazione della graduatoria viene effettuata con apposito atto dell’Amministrazione provinciale contenente anche l’indicazione relativa alle eventuali risorse aggiuntive al budget assegnato individuabili nelle risorse assegnate per il finanziamento dei piani di cui al Programma n. 1. L’atto di approvazione dei progetti relativi al Programma n. 2 viene inviato alla Regione entro il 30 settembre 2001. La Regione: assegna e concede i contributi ai soggetti attuatori dei progetti approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi. L’erogazione dei contributi ai soggetti assegnatari sara’ subordinata alla presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o di realizzazione dell’iniziativa proposta unitamente all’invio alla Regione Emilia-Romagna della documentazione contabile attestante la spesa gia’ sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto richiedente pari almeno al 35% di quella prevista. I soggetti assegnatari dei contributi dovranno far pervenire al competente Servizio regionale, entro sei mesi dall’avvenuta erogazione, la documentazione attestante l’attuazione delle iniziative finanziate ed una rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per ogni singola attivita’ finanziata. Con successiva comunicazione alle Amministrazioni provinciali verra’ fornito un modulo di presentazione dei progetti che dovra’ essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente programma.

                   

                  PROGRAMMA N. 3 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

                   

                  3.1) Premesse

                   

                  Il costante incremento della presenza di immigrati stranieri in Emilia-Romagna induce a porre particolare attenzione alla necessita’ di favorire i processi di integrazione sociale intervenendo anche nel settore strategico della comunicazione. La scelta di operare in questo settore risponde infatti ad un’idea di politica sociale che, accanto ad un insieme di interventi e servizi materiali, sviluppa interventi che si prefiggono di operare sul piano dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e promozionale, finalizzati a conseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una societa’ multiculturale, basata sulla pacifica convivenza delle diversita’ e sulla capacita’ di sintetizzare positivamente i conflitti derivanti dalle difficolta’ di dialogo, fondata sulla piena e accettata condizione di cittadinanza dei migranti. In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole problematiche di ordine pubblico, marginalita’ e disagio sociale, pare opportuno dare luogo quindi all’avvio di una specifica iniziativa nel settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunita’ e dell’arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce alla societa’ e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e collettivi della nostra regione.

                   

                  3.2) Obiettivi e linee di indirizzo

                   

                  Si intendono qui specificatamente connesse ad una attivita’ di comunicazione le attivita’ che:

                  • favoriscono una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
                  • valorizzano e diffondono le espressioni culturali, ricreative, sociali e religiose delle varie comunita’ straniere;
                  • garantiscono ai cittadini immigrati pari opportunita’ di accesso all’informazione;
                  • prevengono fenomeni e comportamenti improntati all’intolleranza.
                  •  

                    Nella regione Emilia-Romagna sono gia’ esistenti numerose esperienze di comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte. In molti casi si tratta pero’ di realta’ precarie e limitate ad un ambito locale o ad aree territorialmente ristrette. Appare quindi evidente la necessita’, riconosciuta dai settori della societa’ che gia’ da diverso tempo si trovano piu’ a confronto con i temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell’immigrazione, di definire un primo momento strutturato di un intervento complessivo sul territorio nel settore della comunicazione, rinviando ad una fase successiva del processo una piu’ puntuale definizione e articolazione degli interventi. A fronte della situazione esistente gli obiettivi che si pone pertanto prioritariamente la presente azione sulla comunicazione sono:

                    1. accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri, facilitandone l’inserimento anche nel circuito informativo generale;
                    2. superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche, costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da continuita’;
                    3. costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti informative esistenti;
                    4. promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla diffusione di una informazione multiculturale e multilingue, favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella societa’ regionale;
                    5. promuovere la qualificazione dell’offerta informativa rivolta ai cittadini stranieri;
                    6. favorire la formazione specifica e l’inserimento in campo giornalistico di operatori dell’informazione (stranieri e italiani);
                    7. favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione dei Paesi d’origine.
                    8.  

                      3.3) Le risorse finanziarie

                       

                      Le risorse finanziarie utilizzabili per l’attuazione del presente programma ammontano a complessive Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 – Fondo socio-assistenziale regionale – art. 41, primo comma, lettera a) del bilancio regionale per l’esercizio in corso.

                       

                      3.4) Procedure

                       

                      Per la realizzazione delle azioni connesse al conseguimento degli obiettivi sopra indicati sono previsti sia interventi diretti della Regione sia il sostegno ad iniziative significative gia’ operanti o da intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti pubblici e privati. Sono pertanto previste due modalita’ operative per la scelta dei progetti da finanziare:

                      • attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente, segnalate dall’Assessorato competente;
                      • approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto per la individuazione di modalita’ di accesso ai contributi previsti di soggetti pubblici e privati a norma dell’art. 2 della L.R. 2/85. La Giunta regionale provvedera’ successivamente con appositi atti, previo parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale, in attuazione dei precedenti punti a) e b), all’individuazione delle iniziative con le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati e all’assunzione dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi’ come modificata dalla L.R. 40/94, sul Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2001 nonche’ alle modalita’ di erogazione della spesa.