Emilia Romagna – Decreto Presidente Giunta Regionale 6 giugno 2020, n. 98

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 185
  • Data fonte: 24/07/2020
Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

Thesaurus: Emergenza sanitaria

Abstract:

Il Presidente della Giunta Regionale ordina che a far data dall’8 giugno 2020, è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di Formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le Disposizioni dettate dalle “linee guida regionali per la Formazione Professionale” allegate all’Ordinanza con proprio Decreto n. 87 del 23 maggio; a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per il cinema, circhi e spettacoli dal vivo come descritto nell’allegato 1; a decorrere dall’8 giugno, è consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all’interno di teatri nel rispetto delle disposizioni delle linee guida richiamate al punto precedente; dal 15 giugno 2020, sono consentiti i congressi, i convegni e gli eventi assimilabili, secondo le disposizioni dettate dalle “linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili”, vedi allegato 2; di adottare per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive delle Pubbliche Amministrazioni le “Linee guida”, come dettato dall’allegato 3; di adottare per lo svolgimento delle attività delle scuole guida e delle scuole nautiche il Protocollo dettato dall’allegato 4. A parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze, che dispongono diversamente, cambiano le disposizioni inerenti il microclima, gli impianti di condizionamento e la funzione del ricircolo di aria , in quanto bisogna favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti di condizionamento, escludere il ricircolo d’aria e pulire i filtri. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Le violazioni alla presente Ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-Legge n. 19/2020 sono accertate dai soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 689/1981.

 

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Decreto Presidente Giunta Regionale 6 giugno 2020, n. 98