Friuli Venezia Giulia – Accordo Quadro 25 marzo 2020

Intesa relativa alla concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Thesaurus: Disposizioni, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si stabilisce che sono previsti per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà), concessioni – in relazione a ciascuna unità produttiva o unità operativa – del trattamento di integrazione salariale in deroga, a seguito di sospensione a zero ore ovvero diriduzione dell’orario di lavoro verticale od orizzontale, per periodi, anche non continuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e conclusione non successiva al 31 agosto 2020. Si specifica che possono beneficiare del trattamento di cui al punto 1 tutti i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, deldecreto legislativo 148/2015, che non siano già titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, in corso alla data del 23 febbraio 2020: lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati conformemente a quanto previsto dal punto 11 della presente intesa, i lavoranti a domicilio monocommessa, i lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro, i lavoratori della pesca nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e i lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere. In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata della CIG in deroga non può eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso.

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Accordo Quadro 25 marzo 2020