Giunta Regionale – Deliberazione n 738 del 15/07/2002 (Boll. n 33 del 14/08/2002)

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 139
  • Data fonte: 14/08/2002
Por ob. 3 - riparto risorse finanziarie f.s.e. fra regione e province ed approvazione indirizzi per l`attuazione del por per il quadriennio 2003/2006

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il Regolamento CE n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; Visti i Regolamenti Ce 68/2001 e 69/2001 concernenti rispettivamente la disciplina del regime di aiuti alla formazione e la disciplina della regola “de minimis” per la concessione di contributi pubblici; Rilevato che il Programma Operativo Regione Toscana Ob. 3 per il periodo 2000 – 2006 e` stato approvato con decisione C (2000) 2075 della Commissione Europea del 21 settembre 2000 e che di tale approvazione si e` preso atto con propria deliberazione n. 1294 del 4 dicembre 2000; Vista la propria deliberazione n. 794/2000, integrata con le deliberazioni n. 4/2001, n. 511/2001, n. 1399/2001 e n. 695/2002, con la quale e` stato approvato il Complemento di Programmazione del P.OR Obiettivo 3 2000-2006; Vista la propria deliberazione n. 820 del 18 luglio 2000 avente per oggetto “POR Obiettivo 3 – riparto delle risorse F.S.E. e approvazione degli indirizzi per l`attivazione degli interventi per gli anni 2000 – 2001 – 2002”; Vista la precedente delibera n. 1034/2000 come modificata dalla delibera 670/2001 con la quale si approva lo schema di bando provinciale multimisura e si forniscono indirizzi in merito; Richiamata la precedente delibera 383/2001 come modificata dalla delibera 909/2001 concernente la disciplina degli aiuti alla formazione in adozione del Regolamento comunitario 68/2001; Richiamata la delibera n. 198/2002 come modificata dalla DGR 428/2002 con la quale la Giunta approva la direttiva regionale in materia di accreditamento delle sedi operative orientative e formative. Preso atto del piano finanziario previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione citati e ritenuto opportuno procedere alla suddivisione delle risorse previste per gli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 fra la Regione e le Province e al conseguente riparto fra le singole Amministrazioni Provinciali; Dato atto che con il presente atto si procede anche alla individuazione degli stanziamenti di ogni singola Misura attribuiti alle singole annualita` interessate dal presente provvedimento, in considerazione del fatto che il Complemento di Programmazione individua solo l`ammontare complessivo delle risorse 2000 – 2006 attribuite a ciascuna Misura; Ritenuto inoltre opportuno impartire indirizzi e direttive alle Amministrazioni provinciali ed agli uffici regionali per la realizzazione delle iniziative previste nelle annualita` citate, con riserva di adottare ulteriori successivi atti; Viste: – la LR 31 agosto 1994 n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale” e sue successive modificazioni, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 251 del 25 luglio 1997 che approva il Piano regionale triennale per la formazione professionale 1997-1999, la deliberazione dello stesso Consiglio n. 373 del 21 dicembre 1999 con la quale e` stato approvato l`aggiornamento per l`anno 2000 e la proroga del Piano regionale triennale per la formazione professionale 1997- 1999, le deliberazioni del Consiglio n. 54 del 28 febbraio 2001 e n. 86 del 4 giugno 2002 con le quali e` stato prorogato per gli anni 2001 e 2002 lo stesso Piano; – la LR 17 luglio 1989 n. 45 “Norme per l`esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale.” e sue successive modificazioni e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 312 del 17 settembre 1997 che approva il Piano regionale triennale 1998-2000 per l`orientamento professionale, le deliberazioni del Consiglio n. 54 del 28 febbraio 2001 e n. 86 del 4 giugno 2002 con le quali e` stato prorogato per gli anni 2001 e 2002 lo stesso Piano; – la LR 6 agosto 1998 n. 52 “Norme in materia di politiche del lavoro e dei servizi per l`impiego” e sue successive modificazioni, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 394 del 21 dicembre 1998 che approva il Piano regionale per le politiche dell`impiego e per le politiche attive del lavoro 1999 – 2000 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 179 del 5 ottobre 2001 che approva lo stesso Piano per gli anni 2001 – 2002; – la legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 23 marzo 1999 che approva i relativi indirizzi per la programmazione degli interventi; – la LR 19 giugno 1981 n. 53 e successive modificazioni “Interventi per il diritto allo studio”, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 13 aprile 1999 che approva il Piano per di indirizzo per il Diritto allo studio per gli anni scolastici 1999-2000 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 19 giugno 2001 che approva il Piano per di indirizzo per il Diritto allo studio per gli anni scolastici 2001-2002; – la LR 14 aprile 1999 n. 22 “Interventi educativi per l`infanzia e l`adolescenza”, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 71 del 21 febbraio 2000 che approva il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi per il triennio 2000 – 2002″ e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 13 marzo 2002 che approva il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi per il triennio 2002 – 2004; Rilevato che i criteri generali di selezione dei progetti da finanziare con le risorse del POR Ob. 3 sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 12 dicembre 2000; Rilevato che sui criteri di riparto delle risorse finanziarie fra Regione e Province e fra le singole Province si e` svolta la concertazione con le stesse Amministrazioni provinciali e che i documenti oggetto di approvazione con la presente deliberazione sono stati valutati positivamente dal Comitato di Coordinamento Interistituzionale nella sua riunione del 27 giugno 2002 e dalla Commissione Tripartita Regionale nella sua riunione del 2 luglio 2002;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il piano finanziario e la ripartizione fra Regione e Province delle risorse finanziarie previste dal Programma Operativo Regionale dell`Obiettivo 3 per il quadriennio 2003 – 2004 – 2005 – 2006 di cui all` allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento concernente i criteri di riparto fra le Province delle risorse finanziarie ad esse assegnate e le relative tabelle di assegnazione per il quadriennio 2003 – 2004 – 2005 – 2006 di cui all’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare i seguenti indirizzi cui le Province e gli Uffici regionali devono attenersi nell’attuazione del P.O.R:

3.1) nell`utilizzazione delle risorse i Servizi regionali e le singole Province sono vincolate al rispetto degli stanziamenti assegnati per singola Misura. In caso di sopravvenuta necessita`, le Province possono richiedere alla Regione di sottoporre all`approvazione del Comitato di sorveglianza del P.OR Ob. 3 proposte di diversa distribuzione delle risorse fra Misure ricomprese all`interno di ogni singolo Asse, fermi restando gli specifici vincoli previsti dal P.OR Nell`attuazione degli interventi i Servizi regionali e le Province sono tenuti a garantire il rispetto dei vincoli e prescrizioni previsti dal P.OR e dal Complemento di Programmazione, ed in particolare:

  • possono essere attivate solo le azioni previste per ciascuna Misura dal Complemento di Programmazione. Nel caso venga ravvisata la necessita` di attivare nuove azioni non previste, per queste dovra` essere richiesto alla Regione di sottoporre all`approvazione del Comitato di sorveglianza del P.OR Ob. 3 la relativa integrazione al Complemento di Programmazione prima della loro attivazione;
  • per la selezione degli interventi finanziati con le risorse previste dalla presente deliberazione devono essere emanati pubblici avvisi o comunque adottate procedure di evidenza pubblica, secondo le disposizioni previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente. Ove compatibile, nel suo insieme o per le parti pertinenti, deve essere adottato lo schema di bando di cui all`allegato C al presente atto;
  • possono candidarsi a svolgere attivita` formative e di orientamento, in attuazione del punto 11 della direttiva regionale sull`accreditamento approvata con DGR 198 del 25 febbraio 2002 e successive modificazioni, le sedi formative ed orientative accreditate. Fino alla conclusione dell`istruttoria delle domande di accreditamento presentate entro il 12 giugno 2002, possono candidarsi per la realizzazione di attivita` formative e/o orientative, solo le sedi che abbiano presentato domanda ammissibile di accreditamento nello specifico ambito/macrotipologia, sulla base dell`avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 1114/2002 e successive modificazioni, e che abbiano le caratteristiche indicate al punto 11 della suddetta direttiva regionale. In caso di associazione di piu` soggetti tutti i soggetti attuatori di attivita` formative/orientative devono aver presentato domanda ammissibile di accreditamento per le proprie sedi le quali devono avere le caratteristiche indicate al punto 11 delle direttiva regionale citata. Le imprese e i raggruppamenti di imprese possono presentare domanda come soggetti attuatori di attivita` formative solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale dipendente o direttamente finalizzati all`inserimento in azienda di nuovi dipendenti sulla base di accordi sindacali. In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all`attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attivita` di stage e tirocini previste nel progetto. Successivamente alla data di conclusione dell`istruttoria delle domande di accreditamento presentate entro il 12 giugno 2002, possono candidarsi per la realizzazione di attivita` formative e/o orientative, esclusivamente le sedi accreditate, anche in modo condizionato e provvisorio. In caso di associazioni di soggetti le sedi di tutti i soggetti attuatori di attivita` formative/orientative devono essere regolarmente accreditate. Tutti i soggetti attuatori associati che realizzino attivita` formative/orientative devono essere, a pena di esclusione del progetto, in regola con le norme sull`accreditamento cosi` come stabilito nella direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale 198/2002 e successive modificazioni, alla quale si rimanda per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato. I progetti possono inoltre prevedere l`adesione e la collaborazione di soggetti definiti “sostenitori”, che non attuano operativamente attivita` formative/orientative ne` altre specifiche e definite attivita` a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti non si associano formalmente con i partner attuatori secondo le modalita` indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e/o partecipazione a specifici comitati di progetto fornendo attraverso la propria presenza il proprio contributo agli indirizzi e al buon andamento dello stesso. Tali soggetti possono configurarsi come soggetti che ricoprono “ruoli- chiave” nell`ambito della specifica politica inerente la singola misura o le azioni proposte e possono anche assumere un ruolo di indirizzo nell`ambito del progetto presentato.
  • i finanziamenti disposti per interventi a favore delle imprese, ivi compresi i finanziamenti concessi attraverso agenzia formative o altri intermediari, devono essere disposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e delle indicazioni in merito contenute nel P.OR, nel Complemento di Programmazione e nelle deliberazioni delle Giunta regionale n. 383/2001 e 909/2001;
  • almeno l`80 0elle risorse previste dalla Misura D1 per interventi formativi deve essere assegnata a favore di piccole e medie imprese, individuate secondo i criteri riportati nel P.OR e nel Complemento di Programmazione;
  • per l`attuazione degli interventi che fanno riferimento alle LR 53/1981, 72/1997 e 22/1999, le modalita` attuative sono quelle determinate dalle leggi regionali e dai relativi piani;
  • deve essere garantita la massima tempestivita` nell`attuazione degli interventi, tenendo debitamente conto degli obblighi di attuazione e del disimpegno automatico previsto dall`art 31 – paragrafo 2 – del Regolamento CE n. 1260/99. In particolare i servizi regionali e le Province devono individuare entro il 31 dicembre di ogni anno i beneficiari finali dei finanziamenti dell`annualita` finanziaria successiva;
  • nelle aree del territorio provinciale classificate nell`Obiettivo 2 (Reg. 1260/99) deve essere complessivamente localizzata la quota di risorse finanziarie indicata per ciascuna provincia nelle tabelle di assegnazione di cui al citato allegato B, secondo i criteri di attribuzione dei singoli interventi contenuti nel Complemento di Programmazione. La suddivisione di tali quote complessive fra le singole Misure e` di competenza delle Province;
  • per gli interventi previsti dalle Misure C2, C4, D1 e D2 le Province devono rispettare le direttive riportate nell`allegato D alla presente deliberazione;
  • per l`emanazione dei bandi le province si attengono inoltre a quanto indicato nell`allegato E.

3.2) Il Servizio Fse e Sistema della formazione professionale provvede all`erogazione dei finanziamenti assegnati alle Province nel modo seguente: – una prima quota del finanziamento annuale, pari al 50% dell`annualita` 2000, viene mantenuta a titolo di acconto; – le ulteriori quote saranno erogate ogni 3 mesi in base al totale provinciale delle certificazioni di spesa rilasciate dai beneficiari finali per il trimestre precedente e che risultano inserite nel sistema informativo regionale; L`erogazione dei finanziamenti viene sospesa qualora la Provincia interessata non adempia agli obblighi di comunicazione previsti al successivo punto 3.3) e viene ripresa solo dopo l`avvenuto pieno adempimento agli obblighi previsti;

3.3) I Servizi regionali e le Province sono tenute a fornire al Servizio Fse e Sistema della Formazione professionale le informazioni che saranno richieste per la verifica, il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi ai sensi ai sensi delle deliberazione Giunta regionale n. 1397 del 21 dicembre 2001 e n. 286 del 25 marzo 2002;

3.4) Qualora dal monitoraggio della capacita` di impegno e di efficienza realizzativa emergano situazioni di marcato ritardo nell`attuazione degli interventi da parte di una o piu` Province, la Giunta Regionale si riserva la facolta` di procedere, alla modifica del riparto di cui all`allegato B fra le Province, disponendo il trasferimento di risorse a favore delle Province che presentano la migliore efficienza attuativa.

4. Di approvare gli allegati A, B, C, D, E quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente provvedimento e soggetto a pubblicita` ai sensi dell`art. 41 comma 1 lett. B) della LR 9/95 e se ne dispone la pubblicazione integrale, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell`art. 2, comma 3 della LR 18/96.