Lazio – Accordo Quadro 24 marzo 2020

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga

Thesaurus: Disposizioni, Lavoro

Abstract:

Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’articolo 22 del decretolegge del 17 Marzo 2020 n.18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effettieconomici derivanti dall’ emergenza Covid- 19. Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Inoltre sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all’art. 20comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici). Si specifica che l’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.

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Accordo Quadro 24 marzo 2020