Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2

  • Emanante: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  • Regione: Liguria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 2
  • Data fonte: 16/01/2007
Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

Abstract:

la regione liguria promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, valorizzando in particolare le attività dell’università di genova, nell’ambito dello spazio europeo della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, e ispirandosi ai principi fondamentali della libertà dell’insegnamento e della libera competizione basata sul merito, nel rispetto delle pari opportunità di genere e di generazione,in attuazione dell’articolo 117, comma 3, della costituzione.

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Principi)

1. La Regione Liguria, consapevole dell’importanza fondamentale che la ricerca, la trasmissione dei saperi e l’innovazione rivestono ai fini della crescita umana, sociale ed economica, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, valorizzando in particolare le attività dell’Università di Genova, nell’ambito dello spazio europeo della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, ispirandosi ai principi fondamentali della libertà dell’insegnamento e della libera competizione basata sul merito, nel rispetto delle pari opportunità di genere e di generazione, in attuazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l’Università di Genova, i Centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.

2. Per favorire lo sviluppo economico e conseguire l’innalzamento della qualità e competitività delle imprese liguri sui mercati nazionali ed internazionali, la Regione promuove il collegamento tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, incentiva lo sviluppo dell’innovazione e in particolare agevola il trasferimento di tecnologia nei confronti delle piccole e medie imprese e delle loro forme associative, anche al fine di rafforzare e valorizzare le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori.

3. La Regione per il perseguimento delle finalità della presente legge, favorisce:

a) lo sviluppo dell’alta formazione in Liguria, in particolare contribuendo all’incremento qualitativo dell’offerta formativa da parte dell’Università di Genova, anche per il tramite dei poli decentrati sul territorio delle province liguri e delle agenzie formative accreditate;

b) gli scambi, la cooperazione e il partenariato nei settori della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, in ambito interregionale, europeo e internazionale;

c) la valorizzazione della rete regionale dell’innovazione delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei suoi attori quali l’Università di Genova, i centri di ricerca e le imprese nel contesto nazionale ed internazionale;

d) lo sviluppo coordinato e sinergico delle sedi in cui si elaborano, si condividono e si applicano i saperi avanzati;

e) l’interazione fra i saperi, il loro trasferimento e il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e il miglioramento della qualità della vita e del lavoro;

f) lo sviluppo e la diffusione della ricerca e dell’innovazione, in particolare sostenendo attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di innovazione aziendale;

g) l’accesso alle infrastrutture di ricerca presenti sul territorio per lo sviluppo di attività d’alto valore aggiunto;

h) la creazione di piattaforme per l’innovazione tecnologica dedicate alle piccole imprese;

i) le attività di orientamento e la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

j) la valorizzazione delle attività di ricerca nel settore sanitario attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, Università di Genova, centri di ricerca, strutture sanitarie e imprese;

k) la valorizzazione delle attività di ricerca svolte in ambito ambientale, energetico e dei trasporti attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, centri di ricerca e imprese;

l) la crescita di attrattività della Regione Liguria, quale sede elettiva di alta formazione e ricerca per studenti, studiosi e ricercatori italiani, comunitari ed extracomunitari.

Articolo 3

(Sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione)

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, in particolare, i seguenti soggetti:

a) l’Università di Genova, attraverso le sue strutture e articolazioni anche nelle sedi decentrate sul territorio delle province liguri;

b) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), attraverso la sua attività regionale, anche tramite la sezione ligure dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia (I.N.F.M.);

c) l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A), attraverso la sua attività regionale;

d) l’Istituto Italiano di tecnologia (I.I.T.);

e) la sezione ligure dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.);

f) il Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A. (CETENA);

g) Sviluppo Italia Liguria S.p.A.;

h) l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;

i) il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente Ligure;

j) l’Istituto Italiano della Saldatura;

k) il Centro di Biotecnologie Avanzate (C.B.A);

l) il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati;

m)l’Istituto Superiore di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.S.I.C.T.);

n) l’Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (I.S.T.) e l’Istituto G. Gaslini;

o) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);

p) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa, i consorzi, le società consortili e le imprese che operano nel campo della ricerca;

q) i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l’attuazione di programmi per l’alta formazione, per la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo operanti nei settori di primaria importanza, tra i quali la sanità, l’industria, il turismo, l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, la logistica e i trasporti;

r) i soggetti, pubblici e privati, che abbiano come finalità il finanziamento della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico al sistema produttivo.

2. La Regione, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell’alta formazione, in armonia con gli indirizzi definiti nella pianificazione regionale, coordina il sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione, anche al fine di promuovere l’innovazione scientifica, tecnologica ed informatica.

3. La Regione, coerentemente con gli orientamenti promossi dall’Unione Europea in materia di ricerca e gli indirizzi del Piano nazionale della ricerca, coinvolge i soggetti di cui al comma 1 nella programmazione regionale.

Articolo 4

(Linee di intervento)

1. La Regione Liguria per conseguire le finalità della presente legge, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 5, effettua una serie di azioni strategiche riconducibili alle seguenti linee di intervento:

a) promozione delle attività di ricerca dell’Università di Genova e delle attività di alta formazione;

b) promozione delle azioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica e dell’innovazione;

c) promozione della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione per lo sviluppo economico e produttivo della Regione;

d) promozione all’interno del sistema delle piccole e medie imprese delle interazioni con tutti gli attori dello sviluppo e della ricerca regionale.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 5

(Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione)

1. Il Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione, di seguito denominato Programma triennale, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato d’indirizzo, di cui all’articolo 7. Il Programma triennale individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento, tenendo conto in particolare della programmazione relativa alla ricerca in ambito sanitario. L’articolazione operativa del Programma triennale è demandata al Piano operativo annuale di cui all’articolo 6.

2. In particolare la Regione attraverso il Programma triennale:

a) elabora un quadro descrittivo del contesto del sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione e del grado di sviluppo e diffusione della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel sistema produttivo nonché una analisi di previsione a medio e lungo periodo dei relativi fabbisogni;

b) analizza e confronta le strategie e le politiche europee a sostegno dell’Università, della ricerca e dell’innovazione, ponendole in relazione alle caratteristiche del contesto regionale e alla sua specificità di territorio transfrontaliero;

c) definisce nel loro complesso, in riferimento a ciascun ambito di intervento, gli indirizzi strategici e gli obiettivi quantitativi e qualitativi a medio termine per il conseguimento degli indirizzi stessi;

d) stabilisce i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

e) indica l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

f) indica le strategie di coordinamento e collaborazione con le istituzioni, pubbliche o private, che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

g) stabilisce i criteri di priorità, di selezione e valutazione degli interventi da ammettere ai finanziamenti previsti;

h) individua forme di collaborazione e coordinamento con altre regioni italiane, enti territoriali interni ad altri stati europei ed extraeuropei nel rispetto della normativa statale in materia;

i) effettua valutazioni di impatto delle politiche e delle strategie attuate nel triennio precedente.

3. La Giunta regionale approva la proposta del nuovo Programma triennale nei tre mesi precedenti la scadenza del Programma triennale vigente.

Articolo 6

(Piano operativo annuale)

1. Il Piano operativo annuale, in attuazione e in coerenza con il Programma triennale, in particolare:

a) individua gli interventi da sostenere nell’anno di riferimento e ripartisce i relativi finanziamenti sulla base delle dotazioni finanziarie disponibili, fatte salve le procedure specifiche per la ricerca in campo sanitario;

b) disciplina i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti, tenuto conto delle indicazioni del Programma triennale.

2. La Giunta regionale approva il Piano operativo annuale, sentito il Comitato d’indirizzo e tenuto conto delle proposte tecniche elaborate dal Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, di cui al Titolo V, delle risultanze dell’attività svolta nell’anno precedente dal Centro stesso nonché delle attività delle piattaforme innovative dedicate alla piccola impresa.

Articolo 7

(Comitato di indirizzo)

1. E’ istituito il Comitato d’indirizzo, quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di Università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.

2. Il Comitato d’indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa opportuna intesa con gli Enti interessati, ed è composto da:

a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) tre membri designati dall’Università degli studi di Genova;

c) due membri designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e in rappresentanza degli altri Enti di ricerca presenti sul territorio ligure;

d) un membro designato dall’Istituto Italiano di Tecnologia;

e) un membro designato dall’Unione delle Province liguri;

f) un membro designato da Unioncamere ligure;

g) un membro designato dall’associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;

h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) un membro designato dai Distretti tecnologici istituiti nel territorio ligure;

j) un membro designato dal Centro di Biotecnologie Avanzate;

k) un membro designato dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;

l) un membro designato dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST);

m)un membro designato dall’Istituto G. Gaslini;

n) un membro designato da Sviluppo Italia Liguria S.p.A.;

o) un membro designato dall’Istituto Superiore di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.S.I.C.T.).

3. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.

4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l’integrazione successiva.

5. Il Comitato opera a titolo gratuito.

TITOLO III PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE

Articolo 8

(Obiettivi specifici per l’alta formazione)

1. Ai fini della presente legge si definisce per alta formazione la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell’alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, promuove la qualificazione e la diffusione dell’alta formazione e dell’istruzione universitaria e superiore, e specificatamente sostiene:

a) la valorizzazione e lo sviluppo dell’Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale;

b) l’attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell’Università di Genova e degli istituti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di innovazione;

c) le azioni di raccordo tra l’Università di Genova, il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

d) la diffusione dell’offerta formativa dell’Università di Genova e dei Centri e istituti di istruzione superiore e alta formazione operanti in Liguria a livello nazionale ed internazionale;

e) il diritto allo studio universitario e superiore attraverso interventi ed azioni definite nella normativa regionale di settore;

f) gli investimenti e le innovazioni sulla quantità e qualità dei servizi e per lo sviluppo della didattica frontale e a distanza.

3. La Regione favorisce, inoltre, in un’ottica di sistema, il radicamento nel territorio delle istituzioni universitarie e di ricerca, nonché il riassetto su base regionale dell’Università di Genova promuovendo interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche nelle sedi decentrate dell’Università di Genova.

4. La Regione incentiva la realizzazione di reti di centri di eccellenza per la didattica e l’alta formazione promuovendo, tra l’altro, il sostegno ed il potenziamento dei programmi di internazionalizzazione e di mobilità.

5. La Regione stipula accordi con l’Università di Genova per la realizzazione di un coordinamento tecnico con compiti di elaborazione di progetti e formulazione di proposte da sottoporre al Comitato di indirizzo di cui all’articolo 7.

Articolo 9

(Tipologie di interventi)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 8, la Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, può intervenire per:

a) sostenere i corsi di master universitari di I e II livello, di specializzazione e di dottorati di ricerca, anche mediante l’istituzione di borse di studio;

b) istituire assegni di ricerca e forme di sostegno di attività post – dottorali;

c) finanziare interventi integrativi per l’adeguamento delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca e delle loro articolazioni sul territorio, nonché per progetti finalizzati;

d) promuovere azioni di sostegno per giovani ricercatori e per il reclutamento di studiosi, italiani e stranieri, di chiara fama;

e) partecipare ad accordi di programma ed altre iniziative co-finanziate dall’Unione Europea o da altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione può aderire ad istituzioni di alta formazione, a progetti formativi di valenza regionale o interregionale, a programmi didattici o di ricerca nazionali ed internazionali.

3. Sugli interventi di cui al comma 1, relativi alla promozione dell’attività universitaria, è acquisito il parere del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.

Articolo 10

(Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie)

1. Il Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie, di seguito definito Comitato regionale di coordinamento, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b) della l. 15 marzo 1997 n. 59).

2. Ai fini della presente legge, il Comitato regionale di coordinamento, nella composizione di cui all’articolo 3 del d.P.R. 25/1998, è integrato da:

a) i Presidenti delle Province liguri o loro delegati;

b) un docente membro del Senato Accademico dell’Università di Genova designato dal Rettore;

c) uno studente iscritto ad un corso di dottorato di ricerca presso l’Università di Genova;

d) un rappresentante designato dalle società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro che gestiscono sedi universitarie nelle province liguri.

3. Il Comitato regionale di coordinamento, nella composizione integrata di cui al comma 2, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni entro i limiti della per manenza dei requisiti previsti per l’eleggibilità. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono effettuate dai rispettivi organismi rappresentativi, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Il Comitato regionale di coordinamento integrato ha il compito specifico di coordinare le iniziative della Regione con quelle dell’Università di Genova.

5. Il Comitato regionale di coordinamento integrato, inoltre, esprime pareri preventivi sulle convenzioni stipulate dalla Regione con l’Università di Genova.

Articolo 11

(Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione)

1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di università, ricerca ed innovazione, l’Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione.

2. L’Osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici sulle attività di ricerca, di innovazione e di alta formazione a supporto delle attività del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, di cui all’articolo 21, e del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie.

3. La Giunta regionale definisce le linee operative, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio e può avvalersi, per la sua operatività, dell’apporto dell’Università o di altri qualificati enti ed istituti di ricerca, nonché di organismi ed esperti di elevata capacità professionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

4. L’Osservatorio regionale opera in raccordo con gli altri osservatori presenti sul territorio ligure in materia di innovazione, ricerca e alta formazione per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate.

TITOLO IV PROMOZIONE DELLA RICERCA, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELL’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO. CAPO I AZIONI DI SOSTEGNO

Articolo 12

(Obiettivi e definizioni)

1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, lo sviluppo tecnologico e dell’innovazione aziendale attraverso azioni di sostegno a progetti di trasferimento tecnologico, di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo e all’impiego di risorse umane e specialistiche.

2. Si definisce per:

a) attività di trasferimento tecnologico: il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale e tra grandi imprese e piccole e medie imprese al fine di favorire l’acquisizione e la circolazione di informazioni nonchè la disponibilità di competenze tecniche specifiche;

b) attività di ricerca industriale: le attività dirette all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzati a nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

d) Start-up: un’impresa di recente o nuova formazione;

e) Spin-off: impresa creata per valorizzare le conoscenze e le competenze professionali sviluppate nell’ambito di attività precedentemente svolte all’interno di altre imprese o Università e istituti di ricerca.

Articolo 13

(Azioni di sistema)

1. La Regione favorisce il progresso e la diffusione della ricerca, lo sviluppo dei processi di innovazione e contribuisce al rafforzamento e al miglioramento, in termini di competitività, del sistema economico- produttivo ligure, promuovendo:

a) il finanziamento o cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, favorendo l’attivazione di progetti integrati e sostenendo ove possibile i progetti proposti da giovani ricercatori;

b) la formazione ed il radicamento nella regione di risorse umane ad alto valore aggiunto dedicate ad azioni innovative;

c) la formazione di consorzi, associazioni tra imprese, società consortili e fondazioni, con finalità di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

d) lo sviluppo di sistemi informativi in grado di connettere le strutture sanitarie sul territorio;

e) il trasferimento della ricerca a favore delle piccole e medie imprese per accrescerne il patrimonio tecnologico e migliorare la qualità dei prodotti e processi produttivi;

f) la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica per incentivare la creazione di imprese e lo sviluppo di attività ad alto contenuto innovativo;

g) le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

h) l’innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale delle imprese;

i) lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l’accesso al finanziamento dell’innovazione tecnologica con capitali privati;

j) l’organizzazione di eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti e degli interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione;

k) iniziative di collegamento tra scienza e società.

Articolo 14

(Servizi di finanza innovativa)

1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l’accesso al finanziamento dell’innovazione tecnologica anche attraverso il coinvolgimento degli enti strumentali, delle società partecipate e controllate regionali e, attraverso capitali privati, degli altri soggetti operanti nel settore finanza.

2. In particolare la Regione favorisce, anche mediante forme di cofinanziamento, la costituzione di fondi chiusi, di private equity, di fondi per interventi nel capitale di rischio e per la concessione di prestiti partecipativi finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento conseguenti allo sviluppo dell’innovazione.

3. I progetti per i quali sono richiesti i finanziamenti possono essere sottoposti alla valutazione tecnicoscientifica del Centro regionale di cui all’articolo 21.

4. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, può attivare il sistema dei Confidi liguri diretto a sostenere l’accesso al credito delle imprese per la realizzazione degli investimenti inerenti l’innovazione tecnologica.

Articolo 15

(Trasferimento tecnologico e processi innovativi)

1. La Regione, attraverso il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l’aggregazione dell’attività di ricerca, alta formazione e servizi di supporto, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo.

2. La Regione, in particolare, promuove, in raccordo con gli enti preposti:

a) azioni di coordinamento e di sostegno dei soggetti coinvolti nei processi di trasferimento tecnologico, nei settori di primaria importanza, tra i quali l’agricoltura, le attività produttive, il turismo, la sanità, l’ambiente, l’energia, la logistica e i trasporti;

b) azioni a tutela e per la valorizzazione della proprietà intellettuale, industriale e dei brevetti per la diffusione di alto valore aggiunto nel tessuto economico e sociale della regione;

c) azioni di supporto allo scambio di tecnologie a livello regionale, nazionale e internazionale;

d) collegamenti tra il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione e il sistema produttivo finalizzato a sostenere processi di sviluppo economico e tecnologico;

e) azioni per l’accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e delle loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali anche attraverso scambi di personale di alto livello professionale;

f) atti diretti all’attivazione, anche in concorso con altri soggetti, di distretti tecnologici.

CAPO II FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE, ALLO SVILUPPO PRE-COMPETITIVO E ALL’INNOVAZIONE AZIENDALE

Articolo 16

(Costituzione e finalità del Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale per conseguire le azioni di cui all’articolo 13, lettere g) e h), costituisce un fondo destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;

b) progetti di investimento di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, anche finalizzati a migliorare la sicurezza dei processi produttivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) progetti di investimento innovativi diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;

d) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale, selezionate dal Centro Regionale di cui all’articolo 21.

2. Il fondo viene costituito presso la FI.L.S.E. S.p.A., con apposita deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce anche le modalità di funzionamento e di rientro nel bilancio regionale in coerenza a quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)).

3. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inerenti la gestione del fondo, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, che definisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

Articolo 17

(Modalità di attuazione del Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, delle cooperative e dei sindacati dei lavoratori, approva le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a valere sul fondo, a favore dei soggetti di cui all’ articolo 18.

2. Le modalità attuative devono, tra l’altro, stabilire:

a) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione;

b) le modalità e i termini di valutazione ed approvazione dei progetti da parte di FI.L.S.E. S.p.A.;

c) le spese ammissibili ad agevolazione;

d) la quota del fondo da destinare alle diverse tipologie di intervento indicate all’articolo 16, comma 1;

e) la forma e l’intensità delle agevolazioni concedibili per le diverse tipologie di intervento;

f) gli interventi considerati prioritari, in coerenza con quanto previsto nel programma triennale di cui all’articolo 5;

g) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di FI.L.S.E. S.p.A;

h) i casi, le modalità e i termini di revoca delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.

Articolo 18

(Beneficiari del Fondo di rotazione)

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 17 sono concesse a piccole e medie imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi, per progetti svolti anche in collaborazione con enti pubblici o privati di ricerca.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono possedere il requisito di piccola o media impresa così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e disporre di unità locale oggetto dell’intervento ubicata nel territorio regionale.

Articolo 19

(Progetti)

1. Il Fondo di cui all’articolo 16 finanzia progetti che prevedano:

a) acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

b) progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

c) realizzazione di iniziative volte all’ottenimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

d) iniziative di cooperazione interaziendale, a livello nazionale ed internazionale, dirette allo sviluppo di prodotti e/o servizi, all’acquisizione di tecnologie e ad attività di ricerca;

e) costituzione di reti telematiche tra imprese, anche per qualificare rapporti di subfornitura;

f) investimenti relativi all’innovazione tecnologica delle funzioni connesse al ciclo produttivo aziendale, all’innovazione organizzativa e gestionale, all’innovazione commerciale;

g) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off da aziende che presentano un elevato patrimonio tecnologico incorporato, selezionati dal Centro Regionale di cui all’ articolo 21;

h) progetti sviluppati dalle piccole imprese nell’ambito delle piattaforme innovative di cui all’ articolo 20;

i) applicazione di metodologie di intervento necessarie a favorire l’insediamento di attività produttive che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale; j) promozione di attività rivolte alla produzione di fonti di energia rinnovabili non esauribili.

Articolo 20

(Piattaforme per l’Innovazione Tecnologica)

1. Per favorire l’accesso delle piccole imprese alle iniziative di ricerca e innovazione e alle relative agevolazioni sia per la creazione d’impresa che per il trasferimento tecnologico e l’adozione di innovazioni, la Regione promuove, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, ivi comprese quelle del settore della cooperazione, la creazione di apposite piattaforme per l’innovazione tecnologica organizzate anche su basi tematiche.

2. Le piattaforme per l’innovazione tecnologica rappresentano uno strumento di raccordo tra le esigenze provenienti dalle piccole imprese e il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per l’individuazione di progetti, mirati al perseguimento di obiettivi di sviluppo, che possano anche godere delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. L’organizzazione e gestione delle piattaforme per l’innovazione tecnologica è curata dal Centro regionale per la ricerca e l’innovazione che individua, in collaborazione con le Associazioni di categoria, le forme più idonee per assistere, sentite le Camere di Commercio, le imprese nella scelta più rispondente ai loro fabbisogni di ammodernamento e crescita e per assisterle nella realizzazione dei relativi investimenti attraverso le risorse del fondo di cui all’articolo 16.

4. La Giunta regionale definisce criteri, priorità e condizioni nonché modalità di finanziamento per la predisposizione e attivazione delle piattaforme innovative.

TITOLO V CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

Articolo 21

(Istituzione e compiti del Centro regionale)

1. E’ istituito il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, di seguito denominato Centro regionale.

2. Il Centro regionale, quale ente del settore regionale allargato, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, e, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, è disciplinato dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.

3. Il Centro regionale, in raccordo con i piani di ricerca nazionali ed europei, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Regione ed in base alle evidenze del contesto territoriale, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) formula proposte per la definizione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione, di cui all’articolo 5, e per la definizione del Piano operativo annuale, di cui all’articolo 6;

b) partecipa a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive da destinare alla promozione della ricerca e dell’alta formazione;

c) garantisce l’attuazione dei progetti, dei programmi e delle attività ad esso affidati nonché le attività di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere ed expost;

d) elabora proposte e progetti in materia di ricerca e innovazione, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promuove l’informazione sui programmi nazionali ed internazionali, allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

f) promuove la collaborazione e la sinergia tra istituzioni, pubbliche e private, attive nei settori d’intervento;

g) svolge un ruolo di interfaccia tra la domanda di ricerca e innovazione espressa dalle aziende e la relativa offerta di livelli di ricerca coerenti con gli investimenti attivabili dalle aziende stesse;

h) seleziona, per l’ammissione ad eventuali benefici, iniziative imprenditoriali finalizzate alla creazione d’impresa relative a:

1) progetti di start-up di aziende ad alto potenziale tecnologico e quindi con buone prospettive di mercato in ambito nazionale ed internazionale;

2) progetti di spin-off da aziende che presentano un elevato patrimonio tecnologico incorporato e che quindi sono in grado di generare nuove imprese specializzate caratterizzate da dinamismo e flessibilità nella produzione;

3) progetti di spin-off generati nell’ambito della ricerca accademica e dei centri di ricerca pubblici e privati.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera h, il Centro si raccorda con altre eventuali iniziative intraprese dall’Università di Genova, da Enti di ricerca ed enti e istituzioni facenti parte del sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione di cui all’articolo 3.

5. Il Centro può erogare servizi, finalizzati a stimolare processi di innovazione tecnologica aziendale, altamente specialistici alle imprese quali:

a) audit aziendale, relativo all’esame della struttura di produzione, dell’organizzazione, della situazione economico-finanziaria, del mercato attuale e potenziale e al monitoraggio del patrimonio tecnologico aziendale;

b) valutazione dei fabbisogni e potenzialità di innovazione, con relativa valutazione delle ricadute positive in termini di aumento della competitività dell’impresa;

c) individuazione dei processi interni di sviluppo e ammodernamento;

d) valutazioni dei costi di realizzazione dei processi di sviluppo e ammodernamento e quindi della loro sostenibilità finanziaria;

e) assistenza nell’individuazione del fabbisogno di formazione del personale interno all’azienda per attuare l’innovazione e nella ricerca di nuovi profili professionali da inserire in azienda;

f) individuazione di canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari per la realizzazione dei progetti di innovazione;

g) valutazione dei risultati di spin-off che hanno avuto accesso ai benefici della presente legge. Tale attività può essere svolta dal Centro anche avvalendosi di collaborazioni con società controllate dalla Regione.

6. Il Centro regionale fornisce il proprio supporto alle diverse strutture regionali per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione degli investimenti dalle stesse attuati nei settori della ricerca e dell’innovazione. Il Centro regionale opera in stretto raccordo con il Dipartimento regionale competente e con gli altri Dipartimenti regionali per le attività di volta in volta riferite alle materie di loro competenza.

Articolo 22

(Organi del Centro regionale)

1. Sono organi del Centro regionale:

a) il Direttore Generale;

b) il Collegio dei revisori.

Articolo 23

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza del Centro regionale, ricopre le funzioni di responsabilità organizzativa e gestionale e svolge funzioni di impulso dell’attività, adottando tutti gli atti occorrenti al funzionamento dello stesso.

2. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto attività in aziende, organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria o da documentate esperienze di lavoro almeno quinquennale. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Al Direttore Generale viene corrisposto dal Centro un trattamento economico omnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, al Direttore Generale del Centro si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 24

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai revisori dei conti si applicano le disposizioni previste per tale organo dalla normativa regionale in materia di enti strumentali, in quanto applicabili.

Articolo 25

(Personale)

1. La dotazione organica del Centro regionale, sentite le parti sociali e acquisito il parere del Direttore Generale, è approvata dalla Giunta regionale.

2. Al personale del Centro regionale è attribuito lo stato giuridico ed economico che compete al personale regionale.

Articolo 26

(Mezzi finanziari e patrimoniali)

1. Il Centro regionale dispone dei seguenti mezzi finanziari e patrimoniali:

a) finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell’Ente e l’attuazione delle iniziative contemplate nel Piano annuale d’attività;

b) finanziamenti specifici per la realizzazione di progetti, di programmi e di attività affidati al Centro regionale;

c) contributi e liberalità da parte di soggetti pubblici e privati;

d) beni mobili trasferiti dalla Regione, destinati allo svolgimento delle attività di competenza;

e) eventuali proventi derivanti dalla prestazione di servizi e di attività consulenziale a favore di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Articolo 27

(Commissioni tecniche del Centro regionale)

1. Il Direttore Generale può costituire presso il Centro regionale commissioni tecniche con compiti di studio nonché di selezione e di monitoraggio dei progetti di intervento finanziati ai sensi della presente legge.

2. I membri delle commissioni, il cui numero deve essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, di cui uno designato dall’Università di Genova, sono scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica o imprenditoriale e comprovata esperienza nei settori di riferimento.

3. Il numero, la tipologia e la composizione delle commissioni nonché le modalità di nomina dei componenti, le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

4. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi di cui alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione), Tabella C) ed i rimborsi spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 28

(Soggetti ammissibili e procedure di selezione degli interventi)

1. Al Centro regionale possono essere presentate domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato da parte di:

a) imprese che esercitano le attività previste ai numeri 1, 2 e 3 del comma 1 dell’articolo 2195 del codice civile nonché le imprese artigiane di produzione di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e le imprese del settore agroalimentare e florovivaistico;

b) Enti e Centri, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca;

c) Università;

d) società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro che gestiscono sedi universitarie nelle province liguri;

e) Distretti Tecnologici;

f) raggruppamenti o consorzi tra soggetti ricompresi nelle lettere precedenti.

2. Gli interventi finanziabili ai sensi della presente legge sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 29

(Monitoraggio della realizzazione degli interventi)

1. I progetti ammessi al finanziamento sono soggetti ad un monitoraggio, teso a verificare i risultati conseguiti. Tale monitoraggio, con riferimento ad ambiti omogenei di intervento, è svolto dal Centro Regionale o dalle Commissioni tecniche di cui all’articolo 27, qualora costituite.

2. Il Centro Regionale o le Commissioni tecniche certificano il raggiungimento o meno degli obiettivi, anche intermedi, prefissati per ciascun progetto. Nel caso di valutazione negativa, il Centro Regionale o le Commissioni tecniche possono proporre la revoca parziale o totale del beneficio concesso, nonché, in caso di gravi motivi, l’esclusione dei beneficiari da nuove iniziative regionali.

3. Le attività ed i risultati conseguiti dal Centro Regionale sono riportati con cadenza annuale al Comitato di indirizzo.

TITOLO VI ADESIONE DELLA REGIONE AL CENTRO BIOTECNOLOGIE AVANZATE, A SIIT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI E ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Articolo 30

(Adesione della Regione al Consorzio “Centro Biotecnologie Avanzate”)

1. La Regione Liguria, al fine di promuovere, organizzare, realizzare e sviluppare le ricerche nel settore delle biotecnologie nonché di incentivare la formazione e l’aggiornamento attinente il suddetto settore, richiede l’adesione al Consorzio denominato “Centro Biotecnologie Avanzate”, di seguito denominato CBA, con sede in Genova.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione al Consorzio.

3. I diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

4. La Regione concorre alle spese per le attività e il funzionamento del Consorzio mediante l’erogazione di un contributo il cui importo viene determinato con legge di bilancio.

Articolo 31

(Partecipazione della Regione a SIIT Società consortile per azioni)

1. La Regione Liguria, ai fini del perseguimento delle finalità della presente legge, richiede l’adesione in qualità di socio alla società consortile per la gestione del distretto tecnologico nel settore dei sistemi intelligenti integrati denominata SIIT S.c.p.A.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione di cui al comma 1.

Articolo 32

(Adesione della Regione in qualità di socio fondatore all’Associazione Amici dell’Università di scienze gastronomiche)

1. La Regione Liguria richiede l’adesione in qualità di socio fondatore all’Associazione Amici dell’Università di Scienze gastronomiche per il sostegno e lo sviluppo in Genova di corsi didattici biennali per il conseguimento della laurea magistrale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione all’Associazione e gli altri atti conseguenti all’adesione stessa.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 33

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dai fondi speciali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 di: – euro 50.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; – euro 8.050.000,00 dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”; e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dei seguenti stanziamenti: – euro 50.000,00 all’U.P.B. 11.106 “Attività di ricerca e innovazione” di nuova istituzione; – euro 50.000,00 all’U.P.B. 11.206 “Interventi per l’Università, la ricerca e l’innovazione” di nuova istituzione; – euro 8.000.000,00 all’U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell’Industria e delle piccole e medie imprese”;

b) utilizzo degli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento” e all’U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 34

(Norme di prima applicazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua la sede provvisoria e nomina gli organi del Centro regionale. Nei trenta giorni successivi alla nomina, il Direttore del Centro regionale propone alla Giunta regionale la dotazione organica.

2. La Giunta regionale propone al Consiglio il Programma triennale entro i novanta giorni successivi alla nomina degli organi del Centro regionale.

3. Nelle more della costituzione dell’Osservatorio regionale sul sistema della ricerca dell’innovazione e dell’alta formazione di cui all’articolo 11, le relative funzioni sono svolte dal Centro di cui all’articolo 21.

Articolo 35

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 1° settembre 1995 n.45 (partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni “Parco Scientifico e Tecnologico”), fatto salvo quanto previsto al comma 2;

b) legge regionale 7 gennaio 2002 n. 4 (interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie).

2. Le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 36

(Norma in materia di aiuti di Stato)

1. La presente legge opera secondo i limiti del regime di aiuto “de minimis”, di cui al regolamento CE 69/2001 e successive integrazioni e modificazioni, fatti salvi eventuali regolamenti di esenzione.

2. Eventuali agevolazioni non compatibili con il regime “de minimis“ o con i regolamenti di esenzione sono concesse in conformità alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

Articolo 37

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.