LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 6 – PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE 32/2000 – ANNO 2003.

  • Emanante: 3
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 14
  • Data fonte: 07/04/2004
Disposizioni sulla partecipazione della regione friuli venezia giulia ai processi normativi dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 6, comma 1 della stessa; VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328

DELIBERA

Art. 1

1.

Di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni il l’utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2003> come esplicitato nell’Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2

1.

Di delegare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, al Direttore della Direzione regionale della salute e della protezione sociale la gestione delle risorse finanziarie individuate ai capitoli 4699 e 8462.

Art. 3

1.

La presente deliberazione verra pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.