Legge regionale 20 febbraio 1985, n. 6

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 20/02/1985
Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano

Thesaurus: Lavoro

Art. omissis

Titolo VII – incentivazione per l’occupazione giovanile nelle attivita’ artigianali

Art. 34 – Contributi regionali

Per favorire l’occupazione giovanile nel settore artigiano la Regione concede un contributo annuo alle imprese artigiane, ubicate nel territorio regionale, che dimostrino di aver assunto alle proprie dipendenze, per l’avviamento del mestiere secondo le vigenti disposizioni in materia e in data successiva al 31 dicembre 1984, giovani di eta’ compresa tra i quindici ed i ventinove anni in qualita’ di apprendista o con la qualita’ professionale gia’ acquisita. L’ammontare del contributo e’ stabilito in:

  • Lire 1.500.000 per ogni apprendista;
  • Lire 2.500.000 per ogni giovane non apprendista.
  • A parita’ di condizioni il contributo e’ concesso prioritariamente alle imprese artigiane che dimostrino di aver assunto giovani provenienti da corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Marche in base alla Legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, e successive modificazioni. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze disposte da leggi statali o regionali e di provvedimenti di enti locali o di altri enti pubblici.

    Art. 35 – Limiti e modalita’ di concesione dei contributi

    Il contributo previsto dal precedente articolo puo’ essere richiesto dalle imprese artigiane per non piu’ di due giovani per ogni impresa e per la durata di due anni a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali dei giovani assunti. Il contributo puo’ essere concesso per un periodo fino a tre anni alle imprese per un periodo fino a tre anni alle imprese artigiane di cui all’art.30 della presente legge. Il contributo e’ concesso dalla Giunta regionale entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie previo parere della commissione tecnica di cui all’art.40, non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta di contributo va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell’assunzione corredata dalla seguente documentazione: certificato di iscrizione all’albo dell’impresa artigiana; certificato di eventuale appartenenza dell’impresa all’artigianato artistico, tipico e tradizionale; dichiarazione del titolare dell’imrpesa dalla quale risulti:

    • Che non sono stati effettuati licenziamenti nei 12 mesi precedenti le assunzioni dei giovani per i quali si chiede il contributo della Regione;
    • Il numero dei dipendenti in forza, con le relative qualifiche, nel periodo di paga precedente quello dell’assunzione dei giovani; certificato di nascita dei giovani assunti;
    • Dichiarazione della competente sezione di collocamento sulla data dell’assunzione; eventuale attestazione dell’avvenuta frequenza da parte dei giovani assunti di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Le imprese artigiane ammesse al contributo sono tenute a presentare alla Giunta regionale entro il 15 luglio, per il periodo gennaio giugno dello stesso anno, e entro il 15 gennaio, per il periodo luglio dicembre dell’anno precedente, la certificazione attestante:

      • Il rispetto del relativo contratto di lavoro;
      • La non interruzione del rapporto di lavoro;
      • Il numero dei dipendenti in forza in ognuno dei sei mesi precedenti.
      • Tale numero, confrontato con quello dichiarato, con la presentazione della richiesta di contributo, deve risultare superiore almeno di tante unita’ quante sono quelle ammesse al beneficio del contributo regionale. Il contributo e’ erogato a favore delle imprese artigiane in rate semestrali posticipate con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta.

        Art. omissis