Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 36
  • Data fonte: 09/09/1995
Norme per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 della regione puglia.

Thesaurus: Programmazione

Abstract:

Norme per l’attuazione del programma operativo plurimo 1994/1999 della regione puglia.

Titolo I – obiettivi

Art. 1 – Obiettivi

1 .

La Regione Puglia, per l’attuazione del piano operativo plurifondo 1994/1999 – asse prioritario 2 “industria, artigianato e servizi alle imprese”, sottoprogmmma 2 “aiuti all’artigianato” – interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane anch in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 .legge quadro sull’artigianato. Ed in conformita’ con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2 .

Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le seguenti finalita’: a) agevolare l’acquisizione dei servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle produzioni; b) favorire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente; c) qualificare gli insediamenti artigianali; d) promuovere l’innovazione tecnologica e la qualita’ dei prodotti; e) qualificare le risorse umane; f) agevolare l’accesso al credito; g) favorire l’internazionalizzazione delle imprese.

Art. 2 – Beneficiari

1 .

Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti soggetti: a) Le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 punto a) e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa; b) I consorzi e le societa’ consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli inerventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa; c) Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia, che assume la denominazione di “artigiancredito Puglia”, costituito tra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artiagiani, nonche’ altri soggetii di diritto pubblico o privato con finalita’ di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonche’ dei soci delle medesime. La Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni, utilizza l’artigiancredito Puglia quale strumento di supporto dell’attivita’ amministrativa connessa all’incentivazione dell’artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori; d) Ai fini dell’accesso ai benefici della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la Costituzione dell’artigiancredito Puglia, il cui statuto prevedera’: – fini di mutualita’ e scopo non di lucro; – compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa.

2 .

Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti di cui al precedente comma 1 che nei confronti del personale applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualita’.

Titolo II – contributi all’artigiancredito puglia %1. la Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio sociale dell’artigiancredito puglia, in forma diretta o attraverso la finanziaria regionale finpuglia s. p. a.% %2. la Regione concede contributi all’artigiancredito puglia per le seguenti attivita’:^ &a) coperture di eventuali perdite dell’artigiancredito puglia a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative di garanzia o consorzi fidi;& &b) programmi diretti all’assistenza, all’informazione tecnico-finanziaria, all’aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi nonche’ all’attivita’ di qualificazione professionale e aggiornamento degli addetti alle cooperative e consorzi;& &c) costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative o consorzi;& &d) contributi in conto interessi, da erogarsi in forma attualizzata a favore dei soci delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi sulla base di specifici programmi di sviluppo, con particolare riferimento all’ammodernamento dei laboratori, alla promozione dell’associazionismo economico, dell’esportazione e dell’innovazione.&^%# Titolo III modalita’ di attuazione

Art. 11 – Modalita’ di attuazione

1 .

Gli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge realizzati dai beneficiari di cui all’art. 2, lettera b), sono da considerarsi prioritari nell’assegnazione delle agevolazioni.

2 .

Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 la Giunta regionale determina il termine di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei relativi bandi per l’ammissione delle domande e il contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti elementi: a) soggetti beneficiari; b) iniziative ammissibili; c) modalita’ di presentazione delle domande; d) criteri di valutazione delle domande; e) documentazione da allegare alla domanda; f) criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione finale; g) modalita’ di erogazione dei contributi.

3 .

Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente normativa la Giunta regionale determina i contenuti delle convenzioni da stipulare tra la Regione Puglia, l’artigiancassa e l’artigiancredito Puglia; dette convenzioni disciplinano i criteri, i tempi e le modalita’ di erogazione delle risorse.

Art. 12 – Ripartizione annuale delle risorse

1 .

La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle risorse, per l’anno succesivo, articolata nel modo seguente: a) Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 10: a.1) Ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento; a.2) Ripartizione delle risorse per singole province, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6; b. Ripartizione delle risorse tra i due interventi di cui agli articoli 8 e 9; b) Ripartizione delle risorse per il funzionamento del comitato tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli articoli 11 e 14, nonche’ per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla presente normativa.

Art. 13 – Comitato tecnico di valutazione

1 .

Per lo svolgimento delle attivita’ di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Costituzione di un apposito comitato tecnico di valutazione composto: a) dal responsabile del settore artigianato dell’Assessorato industria, commercio e artigianato; b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell’erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l’acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti.

2 .

I compensi spettanti ai componenti del comitato tecnico di valutazione, di cui al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall’art. 5 della Legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 14 – Graduatorie

1 .

Per l’erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 il comitato tecnico di valutazione provvede, entro sessanta giorni, dopo aver adempiuto all’istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie Provinciali per l’ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all’art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2 .

Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

3 .

Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

Art. 15 – Controlli e rendicontazione

1 .

Allo svolgimento delle attivita’ di controllo e rendicontazione provvede, in conformita’ con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l’Assessorato industria, commercio e artigianato – settore artigianato.

2 .

L’attivita’ di controllo e’ finalizzata alla verifica della corretta destinazione delle agevolazioni.

3 .

La documentazione necessaria per la rendicontazione formale e le modalita’ di svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi per l’ammissione delle domande di cui al precedente art. 11, comma 2 e dalle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 16 – Erogazione dei contributi

1 .

Per l’acquisizione di servizi di cui al ptectlente art. 3 e’ erogata, con decreto dell’Assessore all’industria e all’atto dell’avviamento dell’iniziativa, un’anticipazione nella misura del 40 sul contributo ammesso.

2 .

L’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 1o della presente legge e’ effettuato con decreto dell’Assessore all’industria.

3 .

L’erogazione delle risorse previste dai precedenti articoli 8 e 9 e’ disciplinato dalla convenzione tra Regione Puglia e artigiancassa di cui all’art. 11, comma 3, della presente normativa.

Art. 17 – Revoca dei contributi

1 .

Il contributo concesso viene revocato con decreto dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l’intervento ammesso a contributo, nonche’ nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente normativa.

Titolo IV – disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 18 – Disposizioni transitorie

1 .

Per le annualita’ 1994 e 1995 l’approvazione da parte della Giunta regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista al precedente art. 12, deve avvenire entro sessanta giorni dall’approvazione da parte della Unione Europea del programma operativo piurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.

Art. 19 – Disposizioni finanziarie

1 .

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente normativa la Regione Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal programma operativo plunfondo 1994/1999 della Regione Puglia previste dal sottoprogramma “aiuti all’artigianato”. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.