Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 1475

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 36
  • Data fonte: 09/09/1995
Disciplina delle procedure per gli accordi di programma.

Thesaurus: Programmazione

Abstract:

Si promuovono accordi di programma per assicurare il coordinamento di tutte le attivita’ necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono l’azione integrata di enti locali, universita’, istituti di ricerca, unita’ sanitarie locali, amministrazioni e aziende pubbliche, nonche’ societa’ a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 1 – Contenuto degli accordi di programma

1 .

Per assicurare il coordinamento di tutte le attivita’ necessarie all’attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l’azione integrata e coordinata di enti locali, universita’, istituti di ricerca, unita’ sanitarie locali o comunque di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonche’ consorzi e societa’ a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2 .

Ai fini di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonche’, quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

Art. 2 – Procedure per la promozione degli accordi di programma

1 .

Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o piu’ soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l’accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale.

2 .

La proposta di cui al comma precedente: a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l’ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi; b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l’azione integrata; c) indica il termine entro il quale deve essere definito l’accordo di programma.

3 .

Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio Regionale, e’ data adeguata pubblicita’ per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4 .

Successivamente all’approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il presidente o l’Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Comitato per l’accordo di programma

1 .

I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell’accordo di programma costituiscono il comitato per l’accordo di programma.

2 .

Il comitato e’ presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’asssessore competente per materia se delegato.

3 .

Al comitato possono aderire anche succcessivamente altri soggetti pubblici interessati, purche’ l’intervento non comporti l’interruzione del processo decisionale.

Art. 4 – Compiti del comitato

1 .

Al comitato di cui al precedente art. 3 compete: a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessati di ciascuno dei partecipanti; b) definire l’entita’ delle spese individuando le fonti di finanziamento; c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell’ accordo di programma; d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche; e) proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento; f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi., da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l’accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime; g) informare periodicamente le organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

Art. 5 – Definizione dell’accordo di programma

1 .

L’accordo di programma deve prevedere: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l’indicazione dei tempi relativi; b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d) le modalita’ di attuazione; e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilita’ per l’attuazione e le eventuali garanzie; f) le sanzioni per gli inadempimenti; g) l’istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all’accordo, nonche’ le modalita’ di controllo sull’esecuzione dell’accordo; h) l’eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell’attuazione dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale; i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lettera f) del precedente art. 4.

2 .

L’ipotesi di accordo di programma e’ deliberata dall’organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3 .

L’accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, e’ sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente per materia se delegato, che l’approva con decreto.

Art. 6 – Effetti dell’accordo di programma

1 .

Il decreto di approvazione dell’accordo di programma, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione gli effetti delle intese di cui all’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2 .

Con l’approvazione dell’accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente legge.

3 .

Qualora l’accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio Regionale.

4 .

Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l’accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 7 – Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla regione

1 .

Qualora l’iniziativa dell’accordo di programma non competa alla Regione a norma dell’art. 1 della presente legge, la proposta, sottoscritta dal sindaco, dal presidente della Comunita’ Montana, dal sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia rispettivamente competenti a norma dell’art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all’art. 2, comma 2.

2 .

La Giunta regionale delibera sulle modalita’ di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell’accordo di programma di cui all’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche’ al collegio di cui al comma 6 di detto articolo. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.