Lombardia – Accordo Quadro 20 marzo 2020

Accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia tra la Regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l'attuazione del decreto-legge 9/2020 e del decreto-legge 18/2020

Thesaurus: Disposizioni, Lavoro, Emergenza sanitaria

Abstract:

Con il presente atto si stabilisce che i datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o inparte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. I datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casiprevisti dall’art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

 

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Accordo Quadro 20 marzo 2020