![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normeregionali.webp)
- Emanante: Presidente Giunta Regionale
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 33
- Data fonte: 16/04/2020
Thesaurus: Emergenza sanitaria, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si indicano come ammesse, previa comunicazione al Prefetto:
le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opereed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni: svolgimento all’interno della concessione demanialemarittima senza interferire con spazi pubblici; l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.
le opere minoridi funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese: attività edilizia libera; opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA; prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio; è confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeolo- gico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare.
Decreto Presidente Giunta Regionale 16 aprile 2020, n. 99 |