Marche – Deliberazione 21 giugno 2016, n. 25

  • Emanante: Assemblea legislativa
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 74
  • Data fonte: 07/07/2016
Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l’anno accademico 2016/2017. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4.

Thesaurus: Istruzione universitaria

Abstract:

Con il presente atto viene approvato il “Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’anno accademico 2016/2017. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale vigente, attraverso obiettivi prioritari assicura la rimozione degli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari al fine di permettere ai più meritevoli di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione. Garantisce l’uniformità su tutto il territorio della Regione del trattamento per l’attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, realizza un’integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dagli ERSU e dalle rispettive Università e persegue una graduale riqualificazione della spesa del diritto allo studio universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti.

Con il presente atto viene approvato il “Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’anno accademico 2016/2017. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale vigente, attraverso obiettivi prioritari assicura la rimozione degli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari al fine di permettere ai più meritevoli di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione. Garantisce l’uniformità su tutto il territorio della Regione del trattamento per l’attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, realizza un’integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dagli ERSU e dalle rispettive Università e persegue una graduale riqualificazione della spesa del diritto allo studio universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti.

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