Molise – Legge Regionale 30 marzo 1995, n.10

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Molise
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 01/04/1995
Nuovo Ordinamento della Formazione Professionale

Abstract:

La presente legge promuove la programmazione unitaria delle politiche attive del lavoro e disciplina l’esercizio dell’Orientamento e Formazione Professionale. L’orientamento è finalizzato a favorire nei giovani e negli adulti scelte personali autonome e consapevoli per l’inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro e per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e differenti livelli di attività lavorative. La Formazione Professionale in attuazione di alcuni art. della Costituzione si svolge nel quadro degli obiettivi e della programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale ed è finalizzata: alla valorizzazione delle risorse umane, in quanto contribuisce a rendere effettivo il diritto al lavoro secondo la libera scelta di ciascuno e di favorire la crescita della professionalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una adeguata preparazione professionale; è finalizzata allo sviluppo dell’occupazione, della produzione e il miglioramento della organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico, tecnologico e culturale. Art. 20. Attivita’ libere di formazione professionale 1. La Giunta regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purche’ non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di formazione professionale. 2. L’autorizzazione e’ subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente: a) disponibilita’ di strutture, capacita’ organizzative e attrezzature idonee; b) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attivita’ finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento; c) svolgimento delle prove di esame in conformita’ alla normativa vigente per le attivita’ formative programmate dalla Regione; d) sottoposizione al controllo della Regione che puo’ effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell’accertamento della esistenza delle predette condizioni. 3. Le competenze della Giunta regionale sulle attivita’ libere di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l’istruzione tecnica di cui all’art. 39 del D.P.R. 616/77, vengono espletate dall’Assessorato alla formazione professionale.

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Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 10