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- Emanante: Giunta regionale
- Regione: Calabria
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 8
- Data fonte: 30/04/2003
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
La regione calabria assessorato alla f.p. garantisce che nella programmazione annuale e pluriennale di formazione professionale ai sensi della legge 845/78 e della l.r. 18/85 venga obbligatoriamente prevista una quota di attivita formativa nel settore dell’artigianato, con particolare riguardo all’artigianato artistico e tipico-tradizionale, in attuazione all’art.12 della l.r. 15/2002.
VISTO l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, cosi` come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 13/4/2003,
EMANA il seguente Regolamento:
Art. 1
1.
La Regione Calabria – Assessorato alla F.P. garantisce che nella programmazione annuale e pluriennale di formazione professionale ai sensi della Legge 845/78 e della L.R. 18/85 venga obbligatoriamente prevista una quota di attivita formativa nel settore dell’artigianato, con particolare riferimento all’artigianato artistico e tipico-tradizionale, in attuazione all’art. 12 della L.R. 15/2002. La Regione favorisce una formazione di base che concilii teoria e pratica. I lavori pratici realizzati nei cantieri scuola o nelle botteghe artigiane costituiscono elemento centrale e fonda- mentale della formazione di base per l’accesso ai mestieri del- l’artigianato artistico, tradizionale e del patrimonio; la qualificazione delle attivita artigianali artistiche e tradizionali calabresi e perseguita dalla Regione attraverso la tipologia di azioni formative dirette:
Art. 2
1.
La regione garantisce, considerando anche i piani cofinanziati dal FSE e da altre risorse comunitarie, nazionali e regionali, nel- l’ambito dei Quadri Comunitari di Sostegno, che nell’ambito dei piani formativi annuali siano previste azioni specifiche per l’artigianato come sopra.
Art. 3
1.
Ai fini della programmazione delle attivita , la Regione (o la Provincia Delegata a seguito dell’applicazione dei principi di decentramento di cui alla L.R. 34/02) definisce annualmente un piano di intervento concertato con le Province, le Associazioni di categoria artigiane, gli Enti Bilaterali dell’artigianato, le Organizzazioni Sindacali, il Comitato regionale per la tutela (ex art. 9 della L.R. 15/02), le Commissioni provinciali per l’artigianato, che viene integrato nella programmazione generale degli interventi di cui ai piani regionali o provinciali di formazione professionale.
Art. 4
1.
L’affidamento delle iniziative formative teorico e pratiche sa- ranno realizzate prioritariamente, in convenzione con gli enti di formazione professionale emanazione delle organizzazioni del- l’artigianato maggiormente rappresentative e/o nell’ambito delle procedure di accordo di programma con il soggetto economico individuato dalla G.R. ai sensi dell’art. 20 della L.R. 15/2002; nel rispetto delle procedure di affidamento fissate dal POR Calabria.
Art. 5
1.
Gli interventi formativi teorico e pratici previsti potranno riguardare: