Regolamento 30 novembre 2009, n. 8

  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 116
  • Data fonte: 10/12/2009
Modifiche al Regolamento Regionale 4 Agosto 2009, n. 5 'Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute attuazione dell?articolo 24, comma 4, della Legge regionale 20 Giugno 2003, n. 13'

Thesaurus: Politiche sociali

Regolamento regionale 30 novembre 2009, n. 8.

“Modifiche al Regolamento Regionale 4 Agosto 2009, n. 5 ‘Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute attuazione dell’articolo 24, comma 4, della Legge regionale 20 Giugno 2003, n. 13’”.

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”;

Visto il regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 “Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;

Su conforme deliberazione del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 137 nella seduta n. 158 del 24 novembre 2009;

Visto il comma 2 dell’articolo 35 dello Statuto della Regione;

 

emana

 

il seguente regolamento

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 2
del regolamento regionale 5/2009)

 

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 (Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13), sopprimere le seguenti parole: “, con funzioni di presidente”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 5/2009 sopprimere le seguenti parole: “, con funzioni di presidente”.

 

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

 

1. In sede di prima applicazione, le assemblee delle associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario, di tutela e promozione dei diritti del malato di cui all’articolo 3 del regolamento regionale 5/2009, sono convocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

 

Dato ad Ancona, addì 30 Novembre 2009

 

 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.

 

NOTE

 

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 2 del regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 (Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

 

“Art. 2 – (Composizione dei comitati) – 1. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello aziendale, sono composti da:

a) il direttore generale dell’azienda o suo delegato;

b) il responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;

c) undici membri designati congiuntamente dalle:

1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di Azienda;

2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di Azienda;

d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda, designato dal collegio di direzione per le Aziende ospedaliere e dal collegio dei direttori di zona per l’ASUR;

e) il dirigente dell’area infermieristico-ostetrica aziendale;

f) per l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR):

1) il presidente del collegio dei direttori di zona;

2) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;

3) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.

2. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di zona territoriale dell’ASUR, sono composti da:

a) il direttore di zona o suo delegato (…);

b) il responsabile dell’URP zonale;

c) undici membri designati congiuntamente dalle:

1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di zona;

2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di zona;

d) un rappresentante dei professionisti operanti nella zona, designato dal collegio di direzione di zona;

e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;

f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari;

g) il responsabile dell’area infermieristico-ostetrica zonale;

h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nella zona.

3. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di presidio di alta specializzazione, sono composti da:

a) il direttore di presidio o suo delegato (…);

b) il responsabile dell’URP di presidio;

c) sei membri designati congiuntamente dalle:

1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario e presenti a livello di presidio;

2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato presenti a livello di presidio;

d) un rappresentante dei professionisti operanti nel presidio, designato dal direttore di presidio fra i direttori dei dipartimenti;

e) il responsabile dell’area infermieristico-ostetrica del presidio.

4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituiti secondo le modalità determinate dal direttore generale delle Aziende. Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente tra i soggetti di cui alla lettera c) dei commi 1, 2 e 3.

5. I rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) dei commi 1, 2 e 3 sono eletti nell’ambito delle assemblee di cui all’articolo 3.”.

 

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

• Proposta di regolamento a iniziativa del Consigliere Luchetti n. 19 del 7 ottobre 2009;

• Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 22 ottobre 2009;

• Deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionalen. 137 approvata nella seduta del 24 novembre 2009, n. 158.

 

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:

SERVIZIO SALUTE.

 

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE