Regolamento regionale 17 novembre 2003, n.16

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 137
  • Data fonte: 25/11/2003
Approvazione del regolamento per l'accreditamento delle sedi formative.

Thesaurus: Formazione

Vista la Legge 24 giugno 4 febbraio 1997 n. 196, ART.17 “Riordino della formazione professionale”.

Visto D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, che all’articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale.

Visto “l’Accordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione professionale”, approvato il 18/02/2000.

Visto l’art. 44 della legge regionale 25 settembre 2000 n.13 “Procedure per l’attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006”.

Visto l’Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 24 maggio 2001 sull’accreditamento delle sedi formative ed orientative.

Visto il D.M.25/5/01 “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative”.

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R.7/8/2002,n.15 “Riforma della formazione professionale”.

Visto l’Accordo Stato – Regioni del 1 agosto 2002 sull’accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative. Vista la delibera di Giunta Regionale n.1603 del 04/11/2003 con la quale si approva il Regolamento per l’accreditamento delle sedi formative.

Visto l’art. 121 della Costituzione, cosa come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

EMANA il seguente Regolamento:

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI

 

L’accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane, attraverso l’introduzione di standard di qualita dei soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi, per il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del sistema. E’ un atto con cui l’amministrazione regionale riconosce ad un organismo l’idoneita a realizzare iniziative di formazione, a determinate condizioni e regole. L’accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumera nel tempo il sistema di offerta locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento. Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le modalita per l’accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto conto del D. M. 25.05.01 e della normativa di riferimento. La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 4 del succitato decreto della procedura di accreditamento, in relazione all’offerta formativa programmata e realizzata sul territorio, istituisce l’elenco regionale degli organismi che dispongono di una o pia? sedi operative accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese. La Regione Puglia, per l’attuazione delle azioni previste dalla programmazione regionale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, si avvarra esclusivamente di organismi iscritti nell’elenco regionale. L’inclusione nell’elenco regionale costituisce condizione necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale; essa puo essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformita o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione. Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base dei criteri e delle procedure definite dal presente regolamento nonche sulla base anche delle segnalazioni delle Province ed a seguito di apposito avviso pubblico, da emanare periodicamente. Obiettivo primario del sistema di accreditamento e migliorare l’efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro. In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti opportunita strategiche: definizione di standard minimi di riferimento per il sistema formativo; induzione di processi di miglioramento nel sistema formativo; selezione, nell’accesso a fondi pubblici, attraverso garanzie preventivamente offerte ed accertate; semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei processi amministrativi e gestionali; rafforzamento di vincoli sistemici nell’intero processo formativo.

 

2. DESTINATARI

 

In applicazione dell’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, sono tenuti all’accreditamento delle proprie sedi operative, gli organismi, pubblici e privati, che in conformita alla normativa regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attivita di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento delle sedi operative: i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attivita formative per il proprio personale, tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell’ amministrazione regionale. Rientrano nel regime di accreditamento anche gli organismi di formazione che realizzano esclusivamente attivita di formazione professionale autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per le attivita finanziate con fondi pubblici. Le sedi operative, per essere accreditate secondo gli standard predefiniti indicati nel presente regolamento, devono possedere specifici requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attivita pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale. Per sede operativa si intende un’organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalita e servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto dei servizi erogati. Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo svolgimento di attivita formative, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa. Per lo svolgimento delle attivita formative, l’organismo potra utilizzare, oltre alle proprie sedi operative accreditate, anche aule e laboratori di sedi accreditate di altri organismi, limitatamente al medesimo ambito di accreditamento. Le attivita formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della liberta personale, svolte presso il luogo di restrizione, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa accreditata secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel presente regolamento. Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente adottate dagli organismi, l’accreditamento mette l’accento sulle garanzie offerte dalla “unita locale” presso la quale viene realizzata la formazione, e sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo. Il processo di accreditamento, una volta posto a regime, prevede: a) sedi operative esistenti, gia accreditate; b) sedi operative di nuova costituzione, intese sia come sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi gia operanti. Qualora una sede operativa gia esistente presenti domanda di accreditamento per un ambito/macrotipologia di attivita in cui la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell’ambito/macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione. Le Universita possono presentare domanda di accreditamento considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.

 

3. AMBITI

 

Il sistema di accreditamento della Regione Puglia utilizza la scelta operata dal D.M. 25.05.01, distinguendo i seguenti macroambiti di intervento: orientamento; formazione. Per attivita di formazione si intendono, in particolare, gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione dei formatori, ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o a distanza. L’accreditamento per le attivita di formazione professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative: obbligo formativo; formazione superiore; formazione continua; formazione nell’area dello svantaggio Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere per ciascuna macrotipologia: a) obbligo formativo: percorsi previsti dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato; b) formazione superiore: interventi formativi, corsuali od individualizzati, post-qualifica, post-diploma e post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla legge 144/99, art.69, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno di cicli universitari; c) formazione continua: interventi formativi, corsuali o individualizzati, destinati a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilita , a disoccupati per i quali la formazione e propedeutica all’occupazione, nonche ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo. d) formazione nell’area dello svantaggio: interventi formativi, corsuali o individualizzati destinati a: tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, nomadi, prostitute ed ex prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in eta non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali. L’accreditamento per le attivita formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della liberta personale viene rilasciato all’interno delle macrotipologie interessate, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti. Le sedi operative possono essere accreditate per una o pia? macrotipologie. L’accreditamento ottenuto per le attivita di formazione ha validita anche per svolgere azioni di orientamento nell’ambito di progetti formativi, purche il costo di tali azioni non superi il 10% del costo complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono. Diversamente l’organismo dovra avvalersi di sedi operative accreditate per l’orientamento. L’accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attivita formative finanziate con fondi pubblici, in un determinato ambito, ha validita automaticamente anche come accreditamento per realizzare attivita autonomamente finanziate nello stesso ambito, a condizione che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. La realizzazione delle azioni formative puo essere attuata attraverso due macromodalita : formazione corsuale: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali da parte di un gruppo omogeneo di utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione predefinite; formazione individualizzata: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali mediante partecipazione individuale, con utilizzazione di “bonus” finanziari, fruizione di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.

 

4. REQUISITI E CRITERI

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Ai fini dell’accreditamento la sede operativa deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti: a1) capacita gestionale: coerenza giuridica dell’organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attivita formative; a2) capacita logistica: corrispondenza funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle attivita formative; b) situazione economica: verifica della affidabilita economica-finanziaria, sia dell’organismo che degli amministratori; c) competenze professionali: disponibilita di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualita dei processi di apprendimento/insegnamento; d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attivita precedentemente realizzate: adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell’attivita , ai fini della verifica della efficacia ed efficienza realizzativa; e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: rispondenza a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale. Tali requisiti, di carattere “generale”, assumono contenuti diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di requisiti “specifici”, individuati in schede tecniche strutturate in maniera distinta rispetto ai singoli requisiti. La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone l’impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia prendendo come base il DM 166/01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e procedure, in un’ottica di strategia complessiva regionale del sistema di accreditamento, in relazione al pia? generale processo di riforma della formazione professionale. Il sistema valutativo si articola nella verifica della sussistenza di: requisiti specifici: criteri cui le sedi degli organismi devono rispondere; indicatori (individuati per ciascun requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza della sede al criterio; parametri (riferiti a ciascun indicatore): caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto controllo. In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte le sedi operative sono da ritenersi come sedi di nuova costituzione rispetto solo alla rilevazione dei risultati di efficacia delle attivita realizzate, che quindi non vanno documentati. La fase a regime e da considerarsi quella immediatamente successiva al primo biennio di applicazione del sistema regionale di accreditamento. L’applicazione dei requisiti relativi al criterio c “competenze professionali”, eccezion fatta per le competenze manageriali, viene rinviata in attesa dell’adozione della definizione degli standard minimi di competenze professionali, relative alle funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e valutazione.

 

5. PROCEDURE

 

L’organismo di formazione interessato ad accreditare la/e propria/e sede/i operativa/e, e invitato a presentare richiesta di accreditamento in bollo, secondo tempi e modalita indicati in apposito avviso pubblico, alla cui approvazione si provvedera con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale. Poiche il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di attivita di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilita di ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti previsti, l’amministrazione regionale procedera , a scadenze prefissate, ad un esame periodico delle richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare proprie sedi operative formative. La Regione Puglia prevede di procedere a tale esame con avviso pubblico biennale. In fase di prima applicazione del presente regolamento si procedera con un avviso contenente due differenziati termini di scadenza, al fine di agevolare, anche progressivamente, l’adeguamento alle condizioni previste dal sistema di accreditamento. La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalita diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare. Le fasi della verifica comprendono: a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta; b) l’audit in loco, a campione, nel quale si accertano veridicita , conformita e operativita dei requisiti prescritti della documentazione prodotta. Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno presso le sedi operative delle quali si e richiesto l’accreditamento, subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria documentale svolta dagli uffici regionali. La procedura di scelta a campione delle sedi su cui condurre l’audit in loco sara effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e verificabili, a cura dell’apposito servizio assessorile. La Regione Puglia si riserva comunque la facolta di disporre audit in loco dovunque, quando lo ritenga. A conclusione della visita di audit verra predisposto un report, che sara controfirmato in segno di notifica dal responsabile della sede. Considerato che la procedura di accreditamento prevede la presentazione di una domanda con la quale l’organismo fornisce una vasta gamma di informazioni in ordine all’esistenza ed alle caratteristiche delle strutture, alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi, dichiarando la veridicita di tutte le informazioni presentate, e che la domanda di accreditamento e pertanto anche basata sull’autodichiarazione, in applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) la Regione si riserva la facolta di effettuare a campione verifiche, rispetto alla veridicita delle dichiarazioni prodotte. A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene rilasciato l’accreditamento della sede operativa, per una durata di due anni. La Regione verifichera annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento, mediante acquisizione di autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale dell’organismo, fatta salva comunque la facolta di controllo della veridicita della dichiarazione. Gli organismi di nuova costituzione, nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti pubblici, possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio ed ai livelli di efficacia ed efficienza riferendosi a quelli maturati dalle sedi accreditate degli organismi che hanno costituito il nuovo ente. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della pubblicazione dell’elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del successivo avviso pubblico di accreditamento, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti prescritti. La Regione valutera il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento dell’accreditamento. Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il rilascio dell’accreditamento, devono essere comunicate le motivazioni di non conformita ai requisiti richiesti. Le sedi operative accreditate per la formazione, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa aggiornato ai sensi del comma 2, art. 44, della L.R. n. 13/2000. Detto elenco, articolato in due sezioni, una relativa alle sedi di organismi che intendono accedere a finanziamenti pubblici, e l’altro relativo alle sedi di organismi che organizzano corsi autonomamente finanziati, conterra : 3 la denominazione e la natura giuridica dell’organismo, con l’indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditata/e e della relativa ubicazione; 3 l’indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna sede operativa accreditata. L’esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverra nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di accreditamento. L’accreditamento avra validita a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’elenco. Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono tenuti: 3 al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di formazione professionale; 3 all’accettazione dei controlli della Regione Puglia; 3 al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonche all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono l’accreditamento per svolgere l’attivita dell’obbligo formativo, all’impegno dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.M. 25.05.01; 3 al rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, in materia di sicurezza ed in materia di lavoro dei disabili. Per quanto riguarda le sedi operative gia in possesso del Sistema Qualita in conformita alla norma ISO 9001 e successive versioni, la Regione Puglia controllera il possesso dei requisiti riguardanti i criteri d) “livelli di efficacia ed efficienza nelle attivita precedentemente realizzate” ed e) “interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio”, sulla base della documentazione di qualita (manuale, procedure ed altri documenti di registrazione della qualita ) che la sede dovra fornire. La certificazione, per consentire l’iter innanzi descritto, deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualita nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). Il presente Regolamento sara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.