- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 126
- Data fonte: 25/10/2004
Thesaurus: Educazione
Abstract:
La regione puglia stabilisce che i contributi o i finanziamenti potranno essere concessi alle istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute e ai soggetti pubblici che presenteranno progetti o proporranno, in collaborazione con le istituzioni scolastiche iniziative in sintonia con gli obiettivi istituzionali di crescita culturale.
Visto l’art. 121 della Costituzione, cosa? come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali. – Visto l’art. 42, comma 2?, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 ” Statuto della Regione Puglia”. – Visto L’art. 44, comma 2? della L.R. del 12/05/2004 n.7 “Statuto della Regione Puglia”. – Vista la L.R. 42/80 che prevede la concessione di contributi della Regione Puglia in materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241. – Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1464 del 05 ottobre 2004, con la quale si propongono i “Criteri per la concessione di contributi della Regione Puglia in materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241”.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 – Oggetto
Il presente atto disciplina le modalita e determina i criteri, i requisiti ed i termini per la concessione di contributi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalita di cui all’art. 10 e successivi della Legge Regionale 12/05/1980, n.42 “Norme organiche per l’attuazione del diritto allo studio”.
Art. 2 – Destinatari
1.
I contributi o i finanziamenti potranno essere concessi alle Istituzioni Scolastiche Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute ed ai Soggetti pubblici, che presenteranno progetti o proporranno, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche iniziative in sintonia con gli obiettivi istituzionali di crescita culturale, sociale ed educativa della popolazione regionale e di quella scolastica in particolare.
Art. 3 – Interventi ammissibili. Criteri
1.
Nel Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio, relativo all’esercizio delle funzioni dirette, avranno carattere prioritario i progetti che risponderanno alle seguenti direttive:
Art. 4 – Modalita
Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente regolamento le Istituzioni Scolastiche Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute e i Soggetti Pubblici, interessati a fruire dei contributi di cui all’art.10 della L.R.42/80, dovranno far pervenire apposita richiesta, entro e non oltre il 5 Novembre di ogni anno, indirizzata all’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia. L’istanza a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente dovra essere corredata da un progetto nel quale dovranno essere indicati:
Art. 5 – Piano degli interventi- Criteri
Il piano degli interventi di cui all’art.10 della L.R. 42/80 sara predisposto dall’Ufficio Studi e Programmazione, Diritto allo Studio Funzioni Dirette del Settore Pubblica Istruzione e sara redatto sulla base delle istanze che a conclusione della fase istruttoria saranno ritenute accoglibili in quanto coerenti con le finalita e gli obiettivi di cui all’art.10 della precitata L.R. n.42/80. Nella concessione dei contributi alle istanze accoglibili , sara privilegiato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse presso il Settore P.I.. In tal caso fara rigorosamente fede il timbro d’arrivo apposto sulle domande, pervenute per posta, da parte dell’Ufficio protocollo del Settore P.I.. I contributi alle Istituzioni Scolastiche regionali ,comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute, saranno liquidati con lo stesso provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e di determinazione del contributo; ai Soggetti pubblici il contributo sara liquidato con separato e successivo provvedimento, a conclusione delle attivita progettuali ed a completamento dell’obbligo rendicontativo. Alla predisposizione del Piano sovrintendera il Dirigente del Settore P.I. che adottera le relative determinazioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Art. 6 – Rendicontazione
E’ fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche ed ai Soggetti pubblici destinatari di contributi regionali di cui all’art.10 della L.R. 42/80 di procedere alla rendicontazione degli stessi. L’obbligo rendicontativo si intende assolto per le Istituzioni Scolastiche con la presentazione, a conclusione delle attivita progettuali e comunque entro e non oltre il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento, di una dettagliata relazione sull’attivita svolta corredata dalle fatture, autenticate per copia conforme, d’importo complessivo non inferiore a quello del contributo concesso. La mancata osservanza dell’obbligo rendicontativo potra attivare la procedura di revoca dei contributi gia concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui all’art.10 della L.R. n.42/80. I Soggetti pubblici per fruire del contributo concesso dovranno, a conclusione dell’iter progettuale, inviare al Settore Pubblica Istruzione ed a firma del legale rappresentante una dettagliata relazione sull’attivita svolta e sugli obiettivi raggiunti; alla stessa dovranno ,altresa?, essere allegate le fatture autenticate per copia conforme afferenti l’attuazione del progetto e d’importo non inferiore a quello del contributo concesso. La mancata osservanza dell’obbligo rendicontativo potra attivare la procedura di revoca dei contributi gia concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui all’art.10 della L.R. n.42/80. In via del tutto eccezionale le Istituzioni Scolastiche potranno essere autorizzate dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione a presentare la rendicontazione oltre il 30 settembre e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento a condizione che la stessa Istituzione dimostri d’aver avviato il progetto nel corso dell’anno scolastico e di non averlo potuto completare per impedimenti tecnici ed organizzativi imprevisti e non imputabili alla stessa.
Il presente Regolamento sara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004,n.7 ” Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.