Regolamento regionale 29 Maggio 1992, n. 4

  • Emanante: 3
  • Regione: Valle D'Aosta
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 09/06/1992
Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: "promozione di iniziative sociale, formative e culturali a favore dei giovani - istituzione della consulta giovanile".

Abstract:

La regione adotta progetti volti a favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.

Art. 1

1 .

La Regione adotta progetti volti a favorire lo sviuppo socio- culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.

Art. 2

1 .

I progetti di cui all’art. 1 devono pervenire alLa presidenza della Giunta regionale entro:

  • Il 28 febbraio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre
  • Il 30 settembre per le iniziative da attuarsi nel primo semestre dell’anno succesivo.

Art. 3

1 .

I progetti sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta giovanile di cui all’art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3.

Art. 4

1 .

La Consulta giovanile esprime il proprio parere in conformita’:

  • Ai programmi e ai progetti alla politica giovanile in Valle d’Aosta di cui all’art.4 della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3;
  • Sulla base dei criteri di cui all’art. 5.

2 .

Il parere e’ espresso entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

Art. 5

1 .

I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:

  • Validita’ socio-culturale;
  • Finalita’ istituzionale del soggetto proponente;
  • Tipologia, fascia d’eta’ e numero dei partecipanti;
  • Programma e aspetto organizzativo dell’iniziativa;
  • ReCiprocita’ dell’iniziativa;
  • Ripartizione del costo.

Art. 6

1 .

Al fine di consentire una corretta valutazione dei progetti, i soggetti richiedenti devono presentare:

  • La richiesta di finanziamento;
  • Una scheda di presentazione del soggetto proponente;
  • Una relazione sugli eventuali programmi e/o progetti di cui l’iniziativa faccia parte;
  • Qualsiasi ulteriore relazione e/o documento che attesti le caratteristiche di cui all’art. 5.