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- Emanante: 3
- Regione: Valle D'Aosta
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 25
- Data fonte: 09/06/1992
Abstract:
La regione adotta progetti volti a favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.
Art. 1
1 .
La Regione adotta progetti volti a favorire lo sviuppo socio- culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.
Art. 2
1 .
I progetti di cui all’art. 1 devono pervenire alLa presidenza della Giunta regionale entro:
- Il 28 febbraio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre
- Il 30 settembre per le iniziative da attuarsi nel primo semestre dell’anno succesivo.
Art. 3
1 .
I progetti sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta giovanile di cui all’art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3.
Art. 4
1 .
La Consulta giovanile esprime il proprio parere in conformita’:
- Ai programmi e ai progetti alla politica giovanile in Valle d’Aosta di cui all’art.4 della Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3;
- Sulla base dei criteri di cui all’art. 5.
2 .
Il parere e’ espresso entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.
Art. 5
1 .
I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
- Validita’ socio-culturale;
- Finalita’ istituzionale del soggetto proponente;
- Tipologia, fascia d’eta’ e numero dei partecipanti;
- Programma e aspetto organizzativo dell’iniziativa;
- ReCiprocita’ dell’iniziativa;
- Ripartizione del costo.
Art. 6
1 .
Al fine di consentire una corretta valutazione dei progetti, i soggetti richiedenti devono presentare:
- La richiesta di finanziamento;
- Una scheda di presentazione del soggetto proponente;
- Una relazione sugli eventuali programmi e/o progetti di cui l’iniziativa faccia parte;
- Qualsiasi ulteriore relazione e/o documento che attesti le caratteristiche di cui all’art. 5.