Umbria – Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2021, n. 6278

  • Emanante: Direz.Reg. Sviluppo econ., Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 41
  • Data fonte: 07/07/2021
P.S.R. per l'Umbria 2014/2020, sottomisura 10.1. e Misure 11 e 14. Impegno a frequentare i corsi di formazione o a eseguire un'attività di aggiornamento/tutoraggio. Determinazioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Formazione professionale

Abstract:

Con il seguente provvedimento, il Dirigente della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale determina di prendere atto delle difficoltà riscontrate da parte di alcuni beneficiari degli aiuti, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispettare l’impegno a frequentare corsi di formazione o a eseguire un’attività di aggiornamento/tutoraggio nei tempi stabiliti dalla sottomisura 10.1 e dalla Misura 11 e 14 del P.S.R per l’Umbria 201-2020. In particolare si tratta dell’attività di aggiornam./tutoraggio della durata di 20 ore, comune alla sottomisura 10.1 e alla Misura 11, assunto con le domande di sostegno annualità 2017, da assolvere entro il 14 giugno; del corso della durata di 15 ore, comune alla sottomisura 10.1 e alla Misura 11, assunto con le domande di sostegno annualità 2018, da assolvere entro il 30 giugno 2021; del corso della durata di 15 ore e di 20 ore assunto con le domande di sostegno a valere sulla misura 14, annualità 2019, da assolvere entro il 30 giugno 2021; del corso della durata di 15 ore a valere sulla sottomisura 10.1 e sulla Misura 11 e 14 o attività di aggiorn./monitoraggio della durata di 20 ore, a valere sulla sottomisura 10.1 e sulla Misura 11, relativamente ad impegni assunti con domande di sostegno presentate a decorrere dall’annualità 2017, da eseguirsi da parte del subentrante entro la data del 30 giugno 2021. Si stabilisce inoltre che l’assolvimento degli impegni oltre i termini previsti al punto 1 che precede, ed entro e non oltre il 30 settembre 2021, non comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dalle disposizioni regionali e che qualora gli impegni descritti al punto 1 non saranno assolti entro il 30 settembre 2021, si applicheranno comunque le penalizzazioni previste. L’atto è immediatamente efficace.

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Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2021, n. 6278