Veneto – Deliberazione 19 gennaio 2001, n. 112

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 06/03/2001
D.P.R. 361/2000 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto". Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche.

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con il presnete atto la Giunta delibera l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, di cui agli artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000, secondo la articolazione ed il modello di cui all’allegato 1. Indica che la Presidenza della Regione si impegna a promuovere ogni opportuna azione perchè lo Stato assicuri le risorse necessarie per garantire il corretto assolvimento della nuova funzione delegata. La competenza alla adozione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati nelle materie di competenza regionale è confermata al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, che ne curerà l’iscrizione (con efficacia costitutiva) nel registro e che procederà altresì alla correlata funzione certificatoria, anche a tutela dell’affidamento dei terzi.

Con il presnete atto la Giunta delibera l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, di cui agli artt. 3 e 7 D.P.R. 361/2000, secondo la articolazione ed il modello di cui all’allegato 1. Indica che la Presidenza della Regione si impegna a promuovere ogni opportuna azione perchè lo Stato assicuri le risorse necessarie per garantire il corretto assolvimento della nuova funzione delegata. La competenza alla adozione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ai soggetti privati nelle materie di competenza regionale è confermata al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo, che ne curerà l’iscrizione (con efficacia costitutiva) nel registro e che procederà altresì alla correlata funzione certificatoria, anche a tutela dell’affidamento dei terzi.

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