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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 114
- Data fonte: 19/05/2003
Thesaurus: Riforme
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha recato, tra l’altro, la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il quale dispone all’art. 2, comma 1, lettera b), che la Conferenza Stato-regioni puo’ promuovere e sancire accordi di cui all’art. 4, del medesimo decreto legislativo; Visto il citato art. 4 che, al comma 1, recita che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione al principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita’, economicita’ ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune; Visto l’art. 9, comma 2, lettera c), del richiamato decreto legislativo n. 281/1997 il quale prevede che anche questa Conferenza possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita’ di interesse comune; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) la quale, agli articoli 60 e 61 richiama, tra l’altro, il processo di regionalizzazione dei patti territoriali; Considerato che, nella seduta del 22 novembre 2001 di questa Conferenza, e’ emersa l’esigenza di pervenire, anche mediante opportuni incontri a livello tecnico tra le amministrazioni interessate, tenuto conto della riforma del titolo V della Costituzione, alla verifica delle intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della programmazione negoziata per lo sviluppo locale; Considerato che, a seguito di una serie di incontri, intervenuti tra rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle attivita’ produttive e delle regioni si e’ pervenuti, il 25 marzo 2003, alla formulazione di un documento (concernente il coordinamento della regionalizzazione della programmazione negoziata e dello sviluppo locale ed una nuova disciplina dei contratti di programma) quale base di accordo per una proposta di deliberazione del CIPE; Considerato che l’esame dello schema di accordo in parola, previsto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003, e’ stato in quella sede rinviato affinche’ fosse posto all’attenzione di questa Conferenza, per aderire ad una specifica richiesta degli enti locali trattando l’argomento anche l’aspetto degli strumenti dello sviluppo locale; Considerato che, a seguito di un ulteriore incontro a livello tecnico intervenuto il 14 aprile 2003 con la partecipazione, in questa circostanza, anche dei rappresentanti degli enti locali i quali hanno richiesto talune modifiche che sono state condivise, e’ stato integrato il documento in questione; Considerato che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all’accordo sul testo concordato in sede tecnica, pur formulando una serie di osservazioni e di richieste contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato A); Considerato che, sempre nell’odierna seduta di questa Conferenza, gli enti locali hanno formulato alcune osservazioni e proposte di modifica contenute anche in due documenti dell’UPI e dell’UNCEM, che sono stati consegnati (allegati B e C); Considerato che, a seguito di dette richieste, sono state convenute talune modifiche con il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze che di seguito si riportano: ai patti territoriali, dopo il primo capoverso, dopo le parole
Sancisce il seguente accordo:
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive, le regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma, nel testo che di seguito si riporta, comprensivo delle integrazioni indicate nelle premesse. Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. In linea con quanto previsto dall’atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001, il Ministero delle attivita’ produttive, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo il processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell’art. 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Patti territoriali.
Le modalita’ operative di trasferimento alle regioni dei patti territoriali verranno regolamentate da delibera CIPE secondo le modalita’ e i criteri che seguono:
Contratti di programma.
Ai fini del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma a valenza strategica, di cui all’atto di indirizzo del CIPE del 4 aprile 2001 in tema di regionalizazione degli strumenti della programmazione negoziata, il Governo e le regioni convengono le seguenti modalita’ operative, intese anche alla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi. Ai fini della definizione delle procedure il Ministero delle attivita’ produttive sottoscrive con le regioni un protocollo di intesa che prevede l’acquisizione dei pareri di competenza in forma scritta ovvero nell’ambito di una apposita conferenza di servizi. Domanda di accesso: La domanda per l’accesso al contratto di programma deve essere presentata, preferibilmente anche su supporto informatico, al Ministero delle attivita’ produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e, contestualmente, alle regioni interessate. Per l’attivazione delle fasi propedeutiche all’approvazione, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti elementi fondamentali: fattibilita’ tecnica ed economica del piano progettuale o business plan; valutazione del merito creditizio della proponente nonche’ del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata dalla banca istruttrice ovvero da altro istituto bancario ad essa collegato; presupposti di cantierabilita’ effettiva delle iniziative imprenditoriali da ammettere alle agevolazioni.
prima fase: entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, salva diversa disposizione della convenzione, il Ministero delle attivita’ produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) verifica la presenza dei suddetti elementi fondamentali e comunica alle regioni interessate, ed alle altre amministrazioni eventualmente competenti, le domande ammissibili alla fase istruttoria e quelle non rispondenti ai requisiti. Sulle domande ammissibili la regione esprime il proprio parere di merito, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di parere dal Ministero delle attivita’ produttive, sulla compatibilita’ dell’iniziativa con il territorio e con i programmi di sviluppo locale al fine di assicurare l’integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati.
seconda fase: per le domande che superano la I fase, il Ministero delle attivita’ produttive (Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese) conclude gli accertamenti tecnici sul piano progettuale e riferisce dei risultati alle regioni che esprimono, d’intesa con il Ministero delle attivita’ produttive, il parere sulla validita’ dell’iniziativa e sull’eventuale cofinanziamento regionale. Sulla scorta delle risultanze di cui sopra, il Ministro per le attivita’ produttive avanza al CIPE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accesso, la proposta per l’adozione della deliberazione sull’intervento.
terza fase: il Ministero delle attivita’ produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, provvede alla stipula con l’impresa interessata del contratto di programma a seguito dell’approvazione del CIPE nonche’ a tutte le fasi di gestione del medesimo. Ove la regione interessata ne ravvisi l’esigenza, i contratti di programma oggetto di approvazione possono essere automaticamente inseriti negli appositi accordi di programma quadro – Sviluppo locale, stipulati, per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati con i contratti stessi sul fronte dell’infrastrutturazione, delle attivita’ di formazione e di quanto ancora, incluse le opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi, possa risultare utile a favorire l’insediamento e lo sviluppo dell’iniziativa privata. All’uopo, il Ministero delle attivita’ produttive si coordina con il Ministero dell’economia e delle finanze.
L’accordo di programma quadro verra’ sistematicamente utilizzato come strumento attuativo dei contratti di programma nel caso deldi localizzazione>, dove il contratto si somma a interventi di infrastrutturazione e a protocolli per la semplificazione amministrativa o per l’efficienza dei mercati.