Accordo 22 febbraio 2001

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 89
  • Data fonte: 17/04/2001
Accordo tra il Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamentodidattico dei corsi di formazione.

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, prevede convenzioni di integrazione lavorativa tra datori di lavoro e servizi comnpetenti, finalizzate all’avviamento e all’inserimento lavorativo. il presente accordo conviene che le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni costituiscono un modello valido per tutto il territorio nazionale cui le singole fattispacie negoziali devono conformarsi. per la stipula dei singoli accordi potranno essere elaborate delle convenzioni quadro di settore.

LA CONFERENZA UNIFICATA Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’art. 8, comma 1, dispone che la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali sia unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano; Visto l’art. 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane nonche’ di svolgere, in collaborazione, attivita’ di interesse comune; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell’art. 1 con il quale viene disciplinato, ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato; Visto l’art. 11, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che prevede che si possano stipulare convenzioni di integrazione lavorativa tra datori di lavoro e servizi competenti, finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche al fine di assicurare al lavoratore un avviamento al lavoro confacente alle sue caratteristiche professionali ed umane; Visto il precedente accordo (rep. atti n. 200/C.U.) sancito da questa Conferenza del 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici all’impiego; Visto il documento di linee programmatiche in oggetto, trasmesso il 20 novembre 2000 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Considerato che, nella riunione tecnica Stato-regionienti locali il 24 gennaio 2001, i rappresentanti delle regioni e dell’UPI, nel manifestare alcune perplessita’ sull’intero documento hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio e il Ministero del lavoro si e’ impegnato a riscrivere il documento citato sotto forma di accordo; Vista la nota del 7 febbraio 2001 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso il documento delle linee guida e il relativo schema di accordo con le modifiche convenute nella riunione tecnica del sottogruppo tenutasi il 5 febbraio u.s.; Considerato che, il 12 febbraio 2001 in sede tecnica Stato-regioni-enti locali, i rappresentanti delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso una valutazione positiva sulla proposta di accordo in esame; Considerato che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e le province autonome, hanno espresso il proprio assenso all’accordo in oggetto, con la raccomandazione al Governo che INPS e INAIL forniscano il piu’ celermente possibile alle loro sedi periferiche le necessarie indicazioni procedurali per specificare le modalita’ tecniche di fruizione, da parte delle imprese, dei benefici previdenziali e assicurativi derivanti dagli inserimenti lavorativi di persone con handicap, in base alle convenzioni tra servizi per l’impiego e imprese, previste dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Acquisito l’assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane; Sancisce il seguente accordo, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane, nei termini sottoindicati: considerato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, privilegia, quale strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, l’attivazione delle convenzioni, stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibili la realta’ produttiva con la propensione al lavoro dei disabili; considerato che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla suindicata legge n. 68/99, si rende necessario procedere ad un processo di armonizzazione sul territorio nazionale; Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane;

 

Convengono quanto segue:

 

che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, costituiscono un modello di riferimento prefigurante i contenuti minimi delle convenzioni sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali al quale conformarsi, nel rispetto delle rispettive competenze ed esigenze locali; che le presenti linee programmatiche per la stipula delle convenzioni sono emanate previa consultazionedelle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in attuazione dell’art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili “; che la nuova legge in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68) privilegia, come strumento di inserimento mirato dei lavoratori disabili, le convenzioni stipulate dai datori di lavoro con i servizi competenti attraverso la sperimentazione di iniziative dirette a rendere compatibile la realta’ produttiva con la propensione al lavoro del disabile; che in tale modo si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificita’ tecniche e organizzative dell’azienda; che tenuto conto della rilevanza che tale progetto riveste ai fini della proficua attuazione della legge n. 68 del 1999, ed anche in funzione dell’accesso alle misure agevolative previste dalla legge medesima a valere sul fondo nazionale per l’inserimento dei disabili, si ritiene necessario procedere ad un intervento preliminare di armonizzazione sul territorio nazionale che, nel percorso tracciato dalle disposizioni legislative, individui un apposito modello di riferimento che prefiguri il contenuto minimo della convenzione sul quale elaborare le singole fattispecie negoziali; che le predette linee programmatiche sono peraltro coerenti con l’accordo sugli standards dei servizi per l’impiego e costituiscono uno dei percorsi di intervento da privilegiare nella definizione e realizzazione del Master Plan sui servizi all’impiego, per la programmazione dell’utilizzo delle risorse dei fondi comunitari nel periodo 2000-2006; che nei programmi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con regioni e province, impegnarsi successivamente per rendere operativa anche la disposizione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 68, relativa alle convenzioni da stipularsi con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione; la questione sara’ comunque oggetto di ulteriore approfondimento; che l’attivita’ in corso potra’ proseguire in seguito con riferimento all’art. 12 della legge n. 68, concernente le convenzioni stipulate tra cooperative sociali o disabili liberi professionisti, datori di lavoro e servizi per l’impiego; che le presenti linee guida debbano rivestire carattere di generalita’, in quanto il programma specifico e mirato di inserimento deve essere definito tenendo conto della persona cui e’ rivolto nonche’ del contesto socio-economico e lavorativo nel quale opera; che sulla scorta delle esposte premesse, si individuano, come seguono, i punti meritevoli di costituire pilastri essenziali del nuovo assetto. Obiettivi e modalita’ Ai fini dello snellimento dell’attivita’ amministrativa connessa alla stipula delle convenzioni, i servizi per l’impiego sottopongono schemi di convenzioni-tipo all’organismo di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 68, e procedono successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento utilizzando il modello cosi’ formalizzato.

 

La stipula della convenzione e’ finalizzata alla progressiva copertura della quota d’obbligo. La programmazione puo’ riguardare l’intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori disabili, per la restante quota il datore di lavoro utilizzera’, ai fini del totale adempimento degli obblighi, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68 del 1999 (chiamata numerica o nominativa, richiesta di autorizzazione a forme di esenzione, ricorrendone i requisiti). Le convenzioni devono prevedere una durata legata ai seguenti parametri:

  • il volume dell’intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori disabili in rapporto all’entita’ della copertura (totale o parziale) prevista dalla convenzione;
  • la valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell’impresa in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto disabile;
  • la valutazione dell’impegno diretto dal datore di lavoro relativo all’occupabilita’ del soggetto disabile in termini di partecipazione agli oneri per le attivita’ di tirocinio di orientamento o di formazione professionale; ovvero attraverso l’attivazione della rete dei servizi territoriali: servizi per l’impiego, enti di orientamento e/o formazione professionale, cooperative sociali, enti bilaterali, organismi associativi; per la sottoscrizione e la durata di convenzioni successive alla prima il servizio competente valutera’: lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti; gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione.
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    Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione possono essere programmate secondo scansione predefinita, nel corso dell’intero periodo di validita’ delle convenzioni, anche indicando il numero percentuale degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento. Il servizio competente, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti in materia di politiche dell’inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto tecnico alle necessita’ manifestate dal datore di lavoro, anche nel corso di validita’ della convenzione; tale attivita’ riguarda sia la selezione dei lavoratori da avviare, per la quale la convenzione dovra’ preventivamente individuare tempi e modalita’, sia l’attivazione di interventi formativi, di sostegno e di riqualificazione del lavoratore disabile, da promuovere d’intesa con il datore di lavoro e con le modalita’ previste dall’art. 4, comma 6, della legge n. 68 del 1999. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti non procedono ad avviamenti d’ufficio (numerico) ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie, per le unita’ lavorative dedotte in convenzione e per l’intera durata del programma, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni. Tuttavia, se il servizio riscontra, nell’attivita’ periodica di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, il servizio medesimo procede all’avviamento per le unita’ lavorative corrispondenti secondo le modalita’ ordinarie di cui alla legge n. 68 del 1999. Eventuali scostamenti dalla pianificazione inizialmente stabilita, se di entita’ esigua rispetto al totale delle assunzioni effettuate e comunque non addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono la rideterminazione dei termini delle convenzioni. Gli inserimenti lavorativi dedotti nella convenzione possono essere effettuati anche interamente con chiamata nominativa, in deroga alle percentuali previste dall’art. 7 della legge n. 68 del 1999. Va previsto che il datore di lavoro collabori all’attivita’ di monitoraggio espletata dai servizi competenti, anche attraverso i propri organismi associativi o i soggetti abilitati e coinvolti nelle misure previste dalla convenzione, inviando al servizio medesimo delle relazioni informative periodiche, in accordo alla tempistica delle assunzioni programmate, sullo stato di adempimento agli impegni occupazionali sottoscritti nella convenzione. Eventi sopravvenuti. Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, la convenzione e’ sospesa per il corrispondente periodo. Per i medesimi datori di lavoro e per quelli per i quali si sono verificati casi di sospensione nei novanta giorni precedenti la stipula della convenzione, la durata di questa puo’ essere prorogata di un anno rispetto alla prevista scadenza. La stipula della convenzione non impedisce, se ricorrono le condizioni previste, di accedere all’istituto dell’esonero parziale: in tal caso, la convenzione rimane operante per la parte eventualmente residua. L’autorizzazione alla compensazione territoriale che incida sugli ambiti provinciali per i quali si e’ stipulata la convenzione comporta la corrispondente rimodulazione del numero delle assunzioni previste nella convenzione stessa. Qualora la compensazione operi con l’effetto di assunzioni in eccedenza in aree per le quali il datore di lavoro assume in convenzione, la compensazione avra’ valenza per il numero di unita’ non dedotte in convenzione, fatta salva la possibilita’ di rinegoziare, se necessario, i contenuti della convenzione.

     

    Tipologie di inserimento. La convenzione puo’ avere ad oggetto tutte le ordinarie tipologie di inserimento previste dall’ordinamento. Tuttavia con essa dovra’ essere perseguito l’obiettivo prioritario di assicurare il piu’ possibile la stabilizzazione, seppure progressiva, del rapporto di lavoro. Cio’ anche in funzione dell’accesso alle agevolazioni concesse attraverso le risorse del Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo dei disabili, in vista delle quali i servizi competenti potranno predisporre modelli di convenzioni, alla cui adesione puo’ collegarsi, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie esistenti, l’automatica ammissione ai predetti benefici. Qualora siano previsti periodi di formazione e di orientamento professionale, la convenzione dovra’ indicarne i contenuti qualitativi e delineare il percorso formativo mirato e il risultato che si intende conseguire. La formazione e l’orientamento possono essere attuate sia nell’ambito di un rapporto di lavoro gia’ instaurato, sia preliminarmente ad esso, purche’ il percorso formativo (tirocinio o stage) sia comunque finalizzato all’inserimento lavorativo e il modello formativo attivato sia adeguato alle capacita’ professionali possedute dal lavoratore. Per i periodi di formazione e di orientamento, la convenzione individua le modalita’ per lo svolgimento, anche in raccordo con i soggetti promotori ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale e determina le modalita’ di assunzione delle responsabilita’ e delle attribuzioni dei soggetti coinvolti nel programma di inserimento. Il periodo di prova decorre dalla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ha durata pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro e puo’ avere durata piu’ ampia, purche’ non superiore a dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di sei mesi qualora l’inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilita’. Disposizioni conclusive. Per rendere piu’ agevole l’instaurazione della procedura di stipula delle convenzioni, si ritiene che sia opportuno, per i datori di lavoro che operano in ambito pluriregionale, prevedere la possibilita’ di individuare modelli di convenzioni valide a livello nazionale, mediante accordo con il servizio competente per il territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, con contenuti adattabili alle specifiche esigenze territoriali, ferma restando la necessita’ di stipulare successivamente le singole convenzioni con ciascun servizio provinciale competente. Inoltre, per assicurare la massima considerazione delle peculiarita’ di ciascun settore produttivo, alle linee guida potranno eventualmente conformarsi convenzioni-quadro di settore elaborate dalle associazioni rappresentative interessate e proposte, per la stipula del singolo accordo, dai datori di lavoro ad esse aderenti ai servizi provinciali competenti.

     

    Le presenti linee programmatiche si applicano, in quanto compatibili, anche ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e con maggiore gradualita’ rispetto al differimento dell’obbligo pari a dodici mesi dalla nuova assunzione, gia’ previsto dalle vigenti disposizioni amministrative di attuazione della legge 68/1999.