Accordo 29 aprile 2010, n. 29

  • Emanante: Conferenza Stato-Regioni
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 29/04/2010
Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell’interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Thesaurus: Formazione

Abstract:

Il presente Accordo, in attuazione dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94”, richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell’organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. In tal senso il documento contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione. Il superamento dei corsi e la certificazione rilasciata costituiscono requisiti indispensabili per l’iscrizione nell’elenco previsto all’art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l’esercizio dell’attività professionale.

 

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Accordo 29 aprile 2010, n. 29